Sentenza nº 443 da Constitutional Court (Italy), 21 Dicembre 2007

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione21 Dicembre 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 443

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco†††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Ugo†††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo†††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfio†††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfonso†††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Franco†††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Luigi†††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Gaetano†††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Sabino†††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Maria Rita†††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Giuseppe†††††††††† TESAURO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo Maria†††††† NAPOLITANO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchÈ interventi in materia di entrate e di contrasto allíevasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, promossi con due ricorsi della Regione Veneto e con un ricorso della Regione Siciliana, notificati il 31 agosto, il 5 e il 9 ottobre 2006, depositati in cancelleria lí11 settembre, lí11 e il 12 ottobre 2006 ed iscritti ai numeri 96, 103 e 104 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 6 novembre 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Francesco Castaldi e Giovanni Pitruzzella per la Regione Siciliana e líavvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ La Regione Veneto ha promosso, con ricorso notificato il 31 agosto 2006 e depositato il successivo 11 settembre (reg. ric. n. 96 del 2006), questioni di legittimit‡ costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchÈ interventi in materia di entrate e di contrasto allíevasione fiscale), e, tra queste, dellíart. 2, commi 1 e 3, in riferimento allíart. 117, terzo comma, della Costituzione.

    1.1. ñ Il decreto-legge n. 223 del 2006, successivamente convertito, con modificazioni, dallíart. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo originario dellíart. 2, comma 1, prevedeva che ´In conformit‡ al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libert‡ di circolazione delle persone e dei servizi, nonchÈ al fine di assicurare agli utenti uníeffettiva facolt‡ di scelta nellíesercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attivit‡ libero professionali e intellettuali:

    1. la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

    2. il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni;

    3. il divieto di fornire allíutenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di societ‡ di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non puÚ partecipare a pi˘ di una societ‡ e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o pi˘ professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilit‡ª.

    Il comma 3 del citato art. 2, rimasto inalterato a seguito della conversione del decreto, dispone che ´Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con líadozione di misure a garanzia della qualit‡ delle prestazioni professionali, entro il 1∞ gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulleª.

    1.2. ñ La Regione censura i commi 1 e 3 dellíart. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, ritenendo che si tratti di ´norme di minuto dettaglio ed autoapplicativeª, in una materia ñ quella delle ´professioniª - attribuita alla potest‡ legislativa concorrente, relativamente alla quale Ë riservata allo Stato soltanto la determinazione dei principi fondamentali.

    1.3. ñ La ricorrente esclude che le norme censurate costituiscano principi fondamentali e ritiene che líintervento statale, espressamente finalizzato alla tutela della concorrenza ed allíattuazione del principio comunitario di libera circolazione delle persone e dei servizi, sia il prodotto di una interpretazione troppo ampia della competenza esclusiva in tema di ´tutela della concorrenzaª. » richiamata a tal proposito la sentenza n. 14 del 2004 della Corte costituzionale, nella quale si afferma che una dilatazione eccessiva della competenza statale in tema di tutela della concorrenza rischia di vanificare lo schema di riparto dellíart. 117 Cost., ´che vede attribuite alla potest‡ legislativa residuale e concorrente delle Regioni materie la cui disciplina incide innegabilmente sullo sviluppo economicoª.

    Dunque, a parere della difesa regionale, la competenza in tema di tutela della concorrenza ´non puÚ essere utilizzata quale fondamento di legittimazione del potere normativo statale esercitato in modo da non lasciare, irragionevolmente, il minimo spazio non solo per uníipotetica legislazione ulteriore, ma persino per una normazione secondaria di mera esecuzioneª.

  2. ñ La stessa Regione Veneto ha promosso, con ricorso notificato il 5 ottobre 2006 e depositato il successivo 11 ottobre (reg. ric. n. 103 del 2006), questioni di legittimit‡ costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge n. 223 del 2006, come risultanti a seguito delle modificazioni apportate in sede di conversione dalla legge n. 248 del 2006, e, tra queste, dellíart. 2, commi 1, 2-bis e 3, in riferimento allíart. 117, terzo comma, Cost.

    2.1. ñ Il comma 1 dellíart. 2, oggetto di modifiche in sede di conversione del decreto n. 223 del 2006, nel testo definitivo recita: ´In conformit‡ al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libert‡ di circolazione delle persone e dei servizi, nonchÈ al fine di assicurare agli utenti uníeffettiva facolt‡ di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attivit‡ libero professionali e intellettuali:

    1. líobbligatoriet‡ di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

    2. il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicit‡ informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonchÈ il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicit‡ del messaggio il cui rispetto Ë verificato dallíordine;

    3. il divieto di fornire allíutenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di societ‡ di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che líoggetto sociale relativo allíattivit‡ libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non puÚ partecipare a pi˘ di una societ‡ e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o pi˘ soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilit‡ª.

    Il comma 2-bis, introdotto in sede di conversione del decreto-legge, stabilisce che ´Allíarticolo 2233 del codice civile, il terzo comma Ë sostituito dal seguente: ìSono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionaliîª.

    Infine, il comma 3 risulta inalterato rispetto allíoriginario testo del decreto n. 223, sopra riportato al punto 1.1.

    2.2. ñ La ricorrente, che d‡ atto di aver gi‡ proposto ricorso avverso il decreto-legge n. 223 del 2006, ritiene che con la legge di conversione n. 248 del 2006 siano state introdotte ulteriori norme viziate da illegittimit‡ costituzionale sotto i medesimi profili gi‡ prospettati nel ricorso n. 96 del 2006.

    In particolare, la Regione censura il comma 2-bis dellíart. 2, con il quale Ë stato sostituito il terzo comma dellíart. 2233 del codice civile, che prevede la forma scritta, a pena di nullit‡, dei patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti per stabilire i compensi professionali.

    2.3. ñ Le censure prospettate e le relative motivazioni sono in tutto identiche a quelle contenute nel ricorso n. 96 del 2006, al quale si rinvia.

  3. ñ La Regione Siciliana ha promosso, con ricorso notificato il 9 ottobre 2006 e depositato il successivo 12 ottobre (reg. ric. n. 104 del 2006), questioni di legittimit‡ costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge n. 223 del 2006, come risultanti a seguito delle modificazioni apportate in sede di conversione dalla legge n. 248 del 2006, e, tra queste, dellíart. 2, in riferimento allíart. 117, terzo comma, Cost.

    3.1. ñ La ricorrente censura líart. 2, in quanto disciplinerebbe ´in maniera...

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