Sentenza nº 438 da Constitutional Court (Italy), 20 Dicembre 2007

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione20 Dicembre 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 438 ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria††††††† FLICK††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco ††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††† "

- Ugo††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††† "

- Alfio†††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††† "

- Alfonso†††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††† "

- Luigi ††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††† "

- Gaetano††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††† "

- Sabino††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††† "

- Giuseppe†††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††† "

- Paolo Maria†††††††††††† NAPOLITANO†††††††††††† "

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della nota del† Ministero dellíeconomia e delle finanze ñ Dipartimento del tesoro ñ Direzione IV ñ Ufficio III del 25 gennaio 2005, prot. n. 7076, avente ad oggetto líapprovazione di modifiche agli artt. 5, 9 e 52 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano, promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato il 19 luglio 2005, depositato in cancelleria il 26 luglio† 2005 ed iscritto al n. 25 del registro conflitti tra enti 2005.

Visto líatto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 20 novembre 2007 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi líavvocato Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e líavvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ricorso del 14 luglio 2005, notificato al Presidente del Consiglio dei ministri in data 19 luglio 2005, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministero dellíeconomia e delle finanze ñ Dipartimento del tesoro ñ Direzione IV ñ Ufficio III del 25 gennaio 2005, prot. n. 7076, con la quale sono state approvate, con alcune precisazioni, talune modifiche apportate allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano (in seguito Fondazione).

La Provincia autonoma ricorrente premette: che, nel dicembre dellíanno 2004, líorgano di indirizzo della detta Fondazione aveva apportato talune modifiche allo statuto della Fondazione medesima, segnatamente agli artt. 5, 9 e 52; che le stesse erano state comunicate alla Provincia autonoma di Bolzano per la approvazione; che, con nota del 23 dicembre 2004, la Fondazione ha chiesto, in relazione alla modifiche statutarie in questione, al Ministero dellíeconomia e delle finanze di esprimere il parere di sua competenza;† che, con altra nota del 31 gennaio 2005, anche la Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto al Ministero dellíeconomia e delle finanze la espressione del parere.

Sul punto, la ricorrente afferma che lo statuto di autonomia regionale, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), attribuisce alla Regione Trentino-Alto Adige/S¸dtirol, agli artt. 5, numero 3, 16 e 11, la ´competenza legislativa concorrente in materia di ìordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonchÈ delle aziende di credito a carattere regionaleî [Ö] oltre che le connesse potest‡ amministrativeª, e il potere di ´nomina del presidente e del vicepresidente della Cassa di risparmioª.

Aggiunge la ricorrente che, con legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 (Delega di funzioni amministrative alle Province autonome di Trento e di Bolzano), la Regione Trentino-Alto Adige/S¸dtirol ha delegato alle due Province autonome le funzioni amministrative in tema di ´enti di credito fondiario e di credito agrario, di Casse di risparmio e di Casse rurali, di aziende di credito a carattere regionaleª, e che il d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 (Norme di attuazione delle statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale), nel precisare le attribuzioni regionali in materia di ordinamento delle aziende di credito di rilevanza locale (poi delegate alle Province autonome), allíart. 3, lettera d), ha assegnato alla Regione la competenza in materia di ´approvazione delle modifiche statutarieª, col solo ìlimiteî di dover prima ìsentireî il Ministero del tesoro e la Banca díItalia.

†CiÚ rilevato, la ricorrente osserva che, con líatto oggetto del conflitto, il Ministero dellíeconomia e delle finanze ha comunicato alla Fondazione che ´ai sensi dellíart. 10, comma 3, lett. c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si approvano, con la precisazione che segue, [le modifiche agli] artt. 5, comma 5, 9 e 52 dello statuto [..]. Resta fermo che líaumento della compagine sociale non dovr‡ comportare un aumento dei costi a carico della Fondazioneª.

Tale atto, trasmesso dal Ministero alla sola Fondazione e da questa rimesso, in data 1∞ giugno 2005, alla ricorrente Provincia autonoma, sarebbe, ad avviso di questíultima, in ´palese violazione delle [sue] attribuzioni statutarie† e delle relative norme di attuazioneª, cosÏ invadendo le competenze statutariamente tutelate della medesima Provincia autonoma.

Ritiene, in particolare, la ricorrente che líatto impugnato violi le previsioni attributive di competenze regionali e provinciali contenute negli artt. 5, numero 3, e 16 dello statuto di autonomia nonchÈ le relative norme di attuazione.

Secondo i termini dello statuto di autonomia, infatti, spettano alla Regione sia la competenza legislativa concorrente in tema di ordinamento degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale sia le connesse potest‡ amministrative.

La ricorrente aggiunge che, nel precisare il contenuto di tali attribuzioni, il d.P.R. n. 234 del 1977 prevede che ´Rientrano nella competenza regionale i provvedimenti riguardanti: [Ö] d) líapprovazione delle modifiche statutarieª, e che tali atti ´vanno adottati sentit[o] [Ö] il Ministero del tesoroª.

Da quanto sopra, tenuto anche conto della delega alle Province autonome di cui alla legge regionale n. 3 del 2003, la ricorrente fa derivare la sua competenza alla approvazione delle modifiche statutarie della Fondazione.

Non osterebbe a tale rivendicazione di competenze il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui allíarticolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dellíarticolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), il quale, introducendo una nuova disciplina civilistica e fiscale delle cosiddette fondazioni bancarie, definisce queste ultime ´persone giuridiche private senza fini di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionaleª che ´perseguono esclusivamente scopi di utilit‡ sociale e di promozione dello sviluppo, secondo quanto previsto dai rispettivi statutiª.

Infatti, aggiunge la ricorrente, il termine della fase transitoria di cui allíart. 25 del decreto legislativo n. 153 del 1999 Ë stato differito al 31 dicembre 2005 dallíart. 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 (Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione dei tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.A., nonchÈ di alienazioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato), convertito, con modificazioni, con legge 1∞ agosto 2003, n. 212.

Prosegue la ricorrente ricordando che, ´venendo incontroª allo Stato, essa ha provveduto a scorporare la preesistente Cassa di risparmio di Bolzano, creando due soggetti: la Cassa di risparmio di Bolzano S.p.A. e la Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano, senza perÚ che ciÚ abbia comportato il venir meno delle sue attribuzioni in materia.

†Secondo la ricorrente, líatto impugnato violerebbe, altresÏ, líart. 11 dello statuto di autonomia, il quale assegna alla Provincia autonoma la competenza esclusiva in tema di apertura e trasferimento di sportelli di aziende di credito a carattere locale e di nomina del presidente e del vicepresidente della Cassa di risparmio.

Tale disposizione Ë anche richiamata dallo statuto della Fondazione l‡ dove, allíart. 42, prevede che il presidente e il vicepresidente della Fondazione siano nominati dallíorgano di indirizzo ´salvo quanto previsto dallíart. 11 dello statuto di autonomiaª.

Ad avviso della ricorrente, pertanto, la competenza a nominare il presidente e il vicepresidente sia della Fondazione...

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