Decisioni Plenarie - Sentenza nº 14 da Council of State (Italy), 28 Luglio 2011

Data di Resoluzione28 Luglio 2011
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Pasquale de Lise, Presidente del Consiglio di Stato

Giancarlo Coraggio, Presidente di Sezione

Gaetano Trotta, Presidente di Sezione

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Stefano Baccarini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere, Estensore

Marzio Branca, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Anna Leoni, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Staccata di Lecce, Sezione I, n. 2574/2009.

sul ricorso n. 31 dell'Adunanza Plenaria del 2011, proposto da:

Ernesto Biondo, Andrea Pagliara, Antonella Castellano, Stefania Taurino, Massimiliano D'Ambrosio, Sandra Vantaggiato, rappresentati e difesi dall'Avv. Adriano Tolomeo, con domicilio eletto presso F. Massa, in Roma, via degli Avignonesi n. 5;

Università del Salento, Università degli Studi di Lecce, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Anna Sodero;

ad opponendum:

Anna Chiara Presicce, Luigina Martiriggiano, Maria Rosaria Greco, Giovanni De Benedetto, Massimiliano Viva, rappresentati e difesi dall'avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Ombrone, 12 Pal. B;

Flora Fanizza, Daniela Guacci, Tonio Marsonofrio Renna, Donato Giuseppe Nuzzo, Silvia Federica Piccinno, Cristina Palumbo, Salvatore Miglietta, Francesca Giannuzzi, rappresentati e difesi dall'avv. Pantaleo Ernesto Bacile, con domicilio eletto presso Barbara Cataldi in Roma, corso Rinascimento, 11;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2011 il Cons. Marco Lipari e uditi per le parti gli avvocati Tolomeo, dello Stato Basilica, Isabella Loiodice per delega di Aldo Loiodice, e Bacile;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Gli attuali appellanti, ricorrenti in primo grado, hanno partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, diretto alla copertura di un posto di categoria C, presso la Direzione amministrativa dell'Università degli Studi di Lecce, poi trasformata in ?Università del Salento?, bandito con decreto dirigenziale n. 84 del 31 dicembre 2002.

    La graduatoria del concorso è stata approvata con decreto del 28 dicembre 2005 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 24 del 23 marzo 2006.

    I ricorrenti sono risultati idonei, ma non vincitori, in quanto collocati, rispettivamente, ai numeri 31, 32, 35, 36, 37 e 39 della graduatoria.

  2. Con decreto del Rettore n. 2464 del 14 novembre 2006, l'Università ha proceduto allo ?scorrimento? della graduatoria, assumendo 24 unità di personale, fino al 26° posto dell'elenco degli idonei.

    L'amministrazione universitaria, poi, ha ripetutamente utilizzato la graduatoria, per individuare i soggetti ai quali conferire diversi incarichi di collaborazione continuativa e coordinata.

  3. In seguito, l'Università del Salento, nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni, ha stabilito di avviare due nuove procedure concorsuali per il reclutamento di personale di categoria C, a tempo determinato e a tempo indeterminato.

    In particolare, con decreto del 14 ottobre 2008, n. 398, il direttore amministrativo dell'Università ha indetto una selezione pubblica per titoli ed esami, volta all'assunzione a tempo determinato di 14 unità di personale tecnico amministrativo di categoria C dell'area amministrativa, di cui 8 posti riservati in favore del personale precario, per le esigenze temporanee ed eccezionali dell'amministrazione.

    Quindi, con decreto n. 449 del 30 ottobre 2008, n. 449, l'Università ha bandito una ?selezione pubblica, per titoli ed esami, volta all'assunzione a tempo indeterminato di 3 unità di personale tecnico amministrativo di categoria C dell'Area amministrativa, per le esigenze funzionali delle Segreterie della Facoltà di Ingegneria Industriale e dei Corsi di Laurea Magistrale ed Interfacoltà (sede di Brindisi) e della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università del Salento?, evidenziando, espressamente, ?in relazione alla specifica professionalità richiesta, l'inesistenza di graduatorie utili di selezioni già espletate?.

  4. Gli appellanti, nella loro qualità di candidati idonei, ma non vincitori, della selezione bandita nel 2002, hanno contestato tutte le determinazioni adottate dall'amministrazione riguardanti l'indizione delle nuove procedure concorsuali, deducendo che l'Università, per la copertura dei posti vacanti, avrebbe dovuto prioritariamente utilizzare le preesistenti graduatorie, in doverosa applicazione dell'articolo 35, comma 5 ? ter, del Testo unico del pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dalla legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008).

    Hanno prospettato, poi, i vizi di eccesso di potere e di difetto di motivazione, asserendo che gli atti impugnati non avevano dato conto né delle ragioni giustificatrici della preferenza accordata al reclutamento mediante due nuovi concorsi, né del sacrificio imposto alle loro aspettative legittime.

  5. Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, svolgendo un'ampia motivazione, incentrata sui seguenti punti:

    I) Il legislatore ordinario ha una elevatissima discrezionalità nella individuazione dei contesti in cui la regola del concorso ?può cedere il posto a diversa procedura di reclutamento del personale?.

    II) Ciò può avvenire ?quando particolarissime esigenze di politica sociale e di raffreddamento di tensioni provocatasi all'interno di determinate categorie impongano di abbandonare il criterio principale, in favore di una procedura più snella e forse meno garantita, ma pur sempre conforme a Costituzione.? La procedura di stabilizzazione del personale precario, contemplata dalle leggi n. 296/2006 e n. 244/2007, ?si muove in questa ottica?.

    III) Occorre comunque verificare il ?ragionevole temperamento degli interessi di cui appaiono portatori i dipendenti che hanno una aspettativa giuridicamente rilevante alla stabilizzazione, e coloro che hanno un interesse di segno opposto a far rispettare altre regole che pure caratterizzano la materia?. Detta ?ponderazione comparativa di interessi in gioco deve essere effettuata dalla pubblica amministrazione, perché, un volta consumatasi la discrezionalità del legislatore, rimane pur sempre un ambito in cui la riserva di amministrazione deve poter operare.?

    IV) In concreto, va considerato che ?al momento della indizione delle procedure di reclutamento impugnate, la validità della graduatoria (circoscritta in 24 mesi) era spirata, con considerevole affievolimento della posizione soggettiva dei ricorrenti a prevalere sia rispetto al personale da stabilizzare, sia in rapporto a coloro ai quali è stata riservata una quota dei posti messi a concorso?.

    V) Pertanto, ?non è irragionevole e non merita accoglimento la censura di eccesso di potere la scelta dell'amministrazione universitaria la quale, invece di utilizzare lo scorrimento di una graduatoria divenuta inefficace per decorso del tempo, decida di soddisfare il fabbisogno di personale riservando una parte di posti da coprire a personale precario da stabilizzare, e una parte degli stessi posti indicendo apposita procedura concorsuale, dando contestualmente atto della insussistenza di graduatorie valide da utilizzare con scorrimento?.

  6. Con l'appello, i ricorrenti hanno riproposto e sviluppato le censure articolate in primo grado, criticando la decisione di rigetto.

    L'amministrazione ha resistito al gravame, prospettando numerose eccezioni preliminari.

    In questo grado di giudizio, con due separati atti, sono intervenuti, ad opponendum, alcuni dei soggetti vincitori o risultati idonei nelle due contestate procedure concorsuali.

  7. Con ordinanza n. 6145 del 14 dicembre 2009, la Sesta Sezione ha sospeso l'efficacia della sentenza, ritenendo che ?il ricorso in appello evidenzia profili di fondatezza nella parte in cui censura la interpretazione dell'articolo 3, comma 87, della legge n. 244/2007 (implicitamente) operata dal Tar e prima ancora dall'Università appellata, secondo cui tale disposizione (che reca un nuovo termine di durata delle graduatorie concorsuali) si applicherebbe soltanto alle graduatorie approvate successivamente all'entrata in vigore della legge e non invece (come sembra più corretto ritenere) a tutte le graduatorie ancora vigenti all'atto della sua entrata in vigore.?

  8. Con l'ordinanza n. 1839/2011, la Sesta Sezione ha deferito l'esame del ricorso all'Adunanza Plenaria, prospettando le seguenti questioni interpretative:

    1. la validità e l'efficacia della graduatoria concorsuale in cui figurano gli attuali appellanti, alle date (14 e 30 ottobre 2008), nelle quali l'Università del Salento ha bandito le due nuove procedure concorsuali per la copertura di posti della medesima categoria professionale oggetto della selezione cui hanno partecipato i ricorrenti;

    2. la ?applicabilità o meno, ratione temporis, delle previsioni della richiamata legge n. 244/07, dato che, secondo l'assunto difensivo della Università, tale disposizione si applicherebbe soltanto alle graduatorie approvate a decorrere dal 1 gennaio 2008 e cioè dopo la sua entrata in vigore?;

    3. la posizione degli idonei in graduatoria rispetto alla determinazione della amministrazione di far luogo a nuove assunzioni di personale nell'ambito della stessa categoria professionale, con specifico riguardo alla sussistenza e all'ampiezza dell'obbligo di motivazione della decisione con cui l'amministrazione stabilisce di indire un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci.

  9. L'Adunanza Plenaria deve esaminare prioritariamente le eccezioni preliminari sollevate dall'amministrazione resistente e dagli interventori in opposizione.

    Anzitutto, si eccepisce...

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