Ordinanza nº 6 da Constitutional Court (Italy), 12 Gennaio 2012

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione12 Gennaio 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 6

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 317-bis del codice civile promosso dal Tribunale di Arezzo nel procedimento vertente tra T. F. e l’Agenzia del territorio, Ufficio provinciale di Arezzo, con ordinanza del 23 marzo 2011, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che il Tribunale di Arezzo, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 317-bis del codice civile «nella parte in cui non prevede che il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni in esito a tale procedimento e contenente un obbligo di pagamento di somme di denaro per il mantenimento di figli naturali costituisca titolo per iscrivere ipoteca giudiziale ex art. 2818 c. c.»;

che, come il rimettente premette, T. F. ha proposto reclamo, ai sensi degli artt. 2674-bis cod. civ. e 113-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, avverso il provvedimento con cui l’Agenzia del territorio, Ufficio provinciale di Arezzo, in persona del Conservatore delegato, ha iscritto con riserva ipoteca giudiziale in base al decreto emesso in data 11 novembre 2009 dal Tribunale per i minorenni di Firenze, contenente l’obbligo, a carico del genitore di un figlio ancora in età minore, di versare un contributo economico a titolo di mantenimento per quest’ultimo;

che, prosegue il giudice a quo, ad avviso della reclamante, a seguito della novella di cui alla legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), e dell’ordinanza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 3 aprile 2007, n. 8362, i decreti pronunciati dal tribunale per i minorenni, contenenti obblighi di pagamento di somme di denaro per il mantenimento di figli naturali, hanno natura di titoli esecutivi e dovrebbero essere sorretti dalla garanzia patrimoniale del debitore, cui è finalizzata l’ipoteca giudiziale prevista dall’art. 2818 cod. civ., al pari dei provvedimenti decisori adottati dal tribunale ordinario per i figli di genitori coniugati;

che, come aggiunge il rimettente, nel costituirsi in giudizio l’Agenzia del territorio, in persona del Conservatore delegato, ha rilevato che, ai sensi dell’art. 2818, secondo comma, cod. civ...

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