Sentenza nº 1 da Constitutional Court (Italy), 12 Gennaio 2012

RelatoreGiuseppe Frigo
Data di Resoluzione12 Gennaio 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 1

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 62, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) e dell’art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso dal Magistrato di sorveglianza di Catania nel procedimento di sorveglianza nei confronti di G.G. con ordinanza del 16 marzo 2011, iscritta al n. 171 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza depositata il 16 marzo 2011, il Magistrato di sorveglianza di Catania ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 62, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui – nell’aumentare da euro 38 a euro 250 il coefficiente di ragguaglio fra le pene pecuniarie e le pene detentive – ha omesso di operare una identica variazione in aumento dell’importo sulla cui base, ai sensi dell’art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), deve aver luogo la conversione in libertà controllata delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato.

Il giudice a quo premette di essere chiamato a pronunciarsi, ai sensi dell’art. 660, comma 2, del codice di procedura penale, sull’istanza di conversione di una pena pecuniaria di euro 56.622,94 (così determinata a seguito di provvedimento di cumulo del 17 marzo 2006), rimasta ineseguita per insolvibilità del condannato.

Al riguardo, il rimettente rileva che l’art. 3, comma 62, della legge n. 94 del 2009 ha modificato l’art. 135 del codice penale, stabilendo che, quando si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria – anziché euro 38, o frazione di euro 38, come previsto in precedenza – per un giorno di pena detentiva.

La novella legislativa ha lasciato, per converso, immutato l’art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, che, ai fini della conversione in libertà controllata della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato, continua quindi a prevedere che il ragguaglio debba essere effettuato calcolando euro 38, o frazione di euro 38, per un giorno di libertà controllata.

Ad avviso del giudice a quo, si sarebbe in tal modo determinata una ingiustificata disparità di trattamento, lesiva del principio di eguaglianza, a sfavore dei soggetti che versino in condizioni di insolvibilità.

Le ipotesi disciplinate dagli artt. 135 cod. pen. e 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981 sarebbero, infatti, «sostanzialmente omogenee», giacché tanto le pene detentive, quanto la libertà controllata costituiscono sanzioni penali irrogabili dal giudice della cognizione (la seconda quale sanzione sostitutiva, ai sensi dell’art. 53 della legge n. 689 del 1981), con la possibilità, inoltre, che la libertà controllata venga disposta anche dal magistrato di sorveglianza, nel caso di impossibilità di pagamento della pena pecuniaria.

Lo stesso legislatore, d’altra parte, con l’art. 101 della legge n. 689 del 1981, aveva elevato a lire 25.000 il coefficiente previsto dall’art. 135 cod. pen., parificandolo a quello all’epoca fissato dall’art. 102, terzo comma, della medesima legge per la conversione in libertà controllata delle pene pecuniarie.

Tale uniformità di trattamento era, peraltro, venuta meno a seguito dell’art. 1 della legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell’art. 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive), che aveva aumentato a lire 75.000 l’importo contemplato dall’art. 135 cod. pen., lasciando inalterata la norma della legge speciale.

Al ripristino della corrispondenza tra i due coefficienti aveva provveduto, tuttavia, questa Corte, la quale, con la sentenza n. 440 del 1994, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui fissava in lire 25.000 – anziché in lire 75.000 – il tasso di ragguaglio per la conversione in libertà controllata delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato. Detta pronuncia aveva evidenziato, in specie, che «l’identità degli importi indicati nelle due norme poste a raffronto non fu dovuta al caso, ma rappresentò il frutto di una precisa e coerente scelta di politica criminale, al fondo della quale stava l’avvertita esigenza di non aggravare le conseguenze che derivano dalla condanna in dipendenza delle condizioni economiche del reo».

L’art. 3, comma 62, della legge n. 94 del 2009, modificando di nuovo in aumento il solo importo stabilito dall’art. 135 cod. pen., avrebbe, quindi, ricreato la medesima situazione già censurata dalla citata sentenza n. 440 del 1994.

La questione sarebbe, altresì, rilevante nel procedimento a quo. L’esito della conversione della pena pecuniaria rimasta...

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