Legittimità

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legittimità

corte di cAssAzioNe PeNAle
sez. iii, 18 ottobre 2011, N. 37516 (Ud. 13 lUglio 2011)

Pres. de mAio – est. ANdroNio – P.m. (coNf.) – ric. X.

misure cautelari reali y Sequestro preventivo y Oggetto y Immobile locato adibito ad attività di prostituzione y Legittimità del sequestro y Condizioni y Individuazione.

. Il sequestro di un immobile locato a scopo di esercizio di una casa di prostituzione è legittimo allorché l’immobile appaia specificamente, organicamente e stabilmente strumentale rispetto all’attività illecita. Nel caso di specie sono da ritenersi sussistenti sia il “fumus commissi delicti” che il “periculum in mora” legittimanti il sequestro preventivo, in presenza delle seguenti circostanze: immobile locato adibito ad attività di prostituzione; pagamento del canone di locazione in contanti, ritirato personalmente dal proprietario senza il rilascio di alcuna ricevuta; formazione di un falso contratto di locazione dal quale l’immobile risultava locato ad un soggetto fittizio e, sotto il profilo del periculum in mora, protratta destinazione, in modo continuativo e per diversi mesi, dell’immobile all’attività di prostituzione. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 321; l. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3) (1)

(1) Conformi, in punto di diritto, Cass. pen. sez. III, 23 ottobre 2007, Busca, in Ius&Lex dvd n. 6/11, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. III, 2 febbraio 2001, Giorgetti, in Studium Juris 2001, 726.

svolgimeNto del Processo
1. - Con ordinanza del 30 novembre 2010, il Tribunale di Milano, in sede di riesame, ha confermato il decreto del GIP dello stesso Tribunale del 2 novembre 2010, con cui è stato disposto il sequestro preventivo di un immobile di proprietà dell’odierno ricorrente, in relazione al reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, che si sarebbe svolto nell’immobile stesso.
2. - Avverso tale decisione, il destinatario del sequestro ha proposto ricorso in cassazione, prospettando, quale unico motivo di impugnazione, la violazione dell’art. 321 c.p.p., per difetto dei presupposti legittimanti l’adozione del sequestro. Il ricorrente rileva, in particolare, l’inadeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato: quanto al fumus commissi delicti, perché le circostanze dello svolgimento nell’immobile dell’attività di prostituzione, del pagamento del canone di locazione in contanti e della formazione «di un falso certificato di cessione

del fabbricato», accertate dai carabinieri, non sarebbero elementi sufficienti; quanto al periculum in mora, perché non vi sarebbe idonea motivazione circa la concretezza e attualità dello stesso.

motivi dellA decisioNe
3.- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Sotto l’apparenza della violazione di legge, il ricorrente denuncia, in sostanza, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai presupposti del sequestro.

Deve rilevarsi che, quanto al fumus commissi delicti, il Tribunale ha evidenziato che lo stesso sussiste, sulla base di circostanze direttamente accertate dai carabinieri e, sostanzialmente, non contestate dallo stesso ricorrente: a) lo svolgimento nell’immobile dell’attività di prostituzione; b) il pagamento del canone di locazione in contanti, ritirato personalmente dal proprietario senza il rilascio di alcuna ricevuta; c) la formazione, attraverso l’interposizione del coindagato X., di un falso contratto di locazione dal quale l’immobile risultava locato ad un soggetto fittizio, tale Y.

Quanto al periculum in mora, consistente nell’esigenza di evitare l’aggravamento delle conseguenze del reato, l’ordinanza impugnata ne inferisce la sussistenza dalla circostanza che l’appartamento sequestrato era ormai da diversi mesi in modo continuativo utilizzato per la prostituzione; circostanza che configura una protratta e illecita destinazione del bene.

A fronte di una siffatta motivazione - la quale appare del tutto completa e coerente, perché prende in considerazione analiticamente tutti i profili rilevanti del quadro probatorio emerso dalle indagini e ne fa logicamente conseguire la sussistenza dei presupposti del disposto sequestro - le censure del ricorrente si esauriscono nella richiesta di riesame del materiale probatorio; riesame precluso in sede di legittimità.
4. - Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. (Omissis)

corte di cAssAzioNe PeNAle
sez. iii, 12 ottobre 2011, N. 36824 (Ud. 15 giUgNo 2011)

Pres. ferrUA – est. ANdroNio – P.m. izzo (diff.) – ric. X.

giudizio abbreviato y Impugnazioni y Appello y Possibilità di acquisizione di nuove prove y In tema

Arch. nuova proc. pen. 1/2012

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di giudizio abbreviato non condizionato y Limiti y Individuazione.

. In tema di giudizio abbreviato non condizionato, la possibilità dell’acquisizione di nuove prove in appello è limitata alla sola ipotesi dell’iniziativa officiosa del giudice, ai sensi dell’art. 603, comma 3, c.p.p., senza che ciò, manifestamente, si ponga in contrasto con alcun principio costituzionale. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 438; c.p.p., art. 603) (1)

(1) Si veda Cass. pen., sez. III, 1 marzo 2011, n. 7974, Ndreu, in Ius&Lex dvd n. 6/11, ed. La Tribuna, secondo cui, nel giudizio abbreviato sia condizionato che non condizionato, è consentito al giudice d’appello, d’ufficio e anche su sollecitazione delle parti, acquisire documenti sopravvenuti necessari ai fini della decisione.

svolgimeNto del Processo
1. - Con sentenza del 9 luglio 2010, la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como del 20 gennaio 2010, resa a seguito di giudizio abbreviato, con cui l’imputato era stato condannato, riconosciuta la continuazione, per i reati di cui agli artt. 572, 92, 93 e 609 bis c.p..

I fatti ascritti all’imputato consistono nell’avere, maltrattato la propria moglie sia nella convivenza prematrimoniale, sia durante il matrimonio, sia dopo la separazione, in diverse circostanze e con diverse modalità, nonché, in un singolo episodio, nell’averne più volte abusato sessualmente con violenza e minaccia. L’accertamento della penale responsabilità dell’imputato si è fondato, essenzialmente, sulle dichiarazioni della persona offesa.
2. - Avverso tale pronuncia, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo:
1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 603, comma 2, c.p.p., in riferimento agli artt. 2, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede il diritto alla rinnovazione dibattimentale in presenza di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio anche quando l’imputato abbia richiesto il giudizio abbreviato non condizionato a seguito del rigetto dell’istanza di giudizio abbreviato condizionato all’acquisizione probatoria;
2) la violazione dell’art. 603, commi 2 e 3, c.p.p. nonché la carenza o manifesta illogicità della motivazione riguardo al rigetto dell’istanza di rinnovazione dibattimentale per procedere all’assunzione della deposizione della persona offesa e di altri elementi scoperti successivamente alla sentenza di condanna in primo grado;
3) la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all’attendibilità della persona offesa a fronte della certificazione medica della violenza subita; certificazione che non evidenziava lesioni;
4) la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all’esame tossicologico del pelo pubico dell’imputato, che avrebbe dato esito negativo e avrebbe perciò compromesso la credibilità dell’impianto accusatorio, basato sulla tossicodipendenza dell’imputato al momento dei fatti;
5) la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa l’attendibilità della versione dei

fatti fornita dalla persona offesa, con riguardo alla violenza sessuale subita;
6) la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa l’attendibilità della persona offesa, in relazione ai maltrattamenti subiti;
7) la carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la difesa dell’imputato ha sostanzialmente ribadito quanto dedotto sub 5) e 6) e ha, inoltre, lamentato:
8) l’erronea applicazione della legge penale e la manifesta contraddittorietà della motivazione, sul rilievo che la Corte d’appello avrebbe, da un lato, negato e, dall’altro, ammesso l’esame dei peli pubici dell’imputato, ritenendo tale esame privo di rilevanza, perché effettuato a distanza di mesi dai fatti, quando l’imputato era già in carcere;
9) l’erronea applicazione dell’art. 609 ter, n. 2, c.p., perché trattasi di aggravante che si applica in una ipotesi diversa dal caso di specie, e cioè quella in cui la persona offesa e non il reo abbia fatto uso di stupefacenti.

motivi dellA decisioNe
3. - Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. - Con il primo motivo di gravame, la difesa dell’imputato solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 603, comma 2, c.p.p., - in riferimento agli artt. 2, 24 e 111 Cost. -nella parte in cui non prevede il diritto alla rinnovazione dibattimentale in presenza di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio anche quando l’imputato abbia richiesto il giudizio abbreviato non condizionato a seguito del rigetto dell’istanza di giudizio abbreviato condizionato all’acquisizione probatoria. A detta della parte, il contrasto della disposizione con gli indicati parametri consisterebbe nella lesione del diritto alla prova dell’imputato che abbia scelto il giudizio abbreviato non condizionato, per la disparità di trattamento fra questo, da un lato, e l’imputato che abbia scelto il giudizio abbreviato condizionato o il rito ordinario, dall’altro.

La questione è manifestamente infondata.
3.1.1. - Deve preliminarmente farsi richiamo, sul punto, alla giurisprudenza di questa...

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