Legittimità

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Arch. loc. e cond. 1/2012
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 2 DICEMBRE 2011, N. 44905
(UD. 11 NOVEMBRE 2011)
PRES. BARDOVAGNI – EST. LA POSTA – P.M. (CONF.) – RIC. M. L. ED ALTRO
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle
persone y Potenziale disturbo ad una pluralità di
soggetti y Necessità y Prova del reale disturbo y Ne-
cessità y Esclusione y Fattispecie in tema di latrati
di cani tenuti in appartamento.
. Il reato conf‌igurato dall’art. 659 c.p. (disturbo delle
occupazioni o del riposo delle persone) è un reato di
pericolo, per la sussistenza del quale è suff‌iciente la
dimostrazione che la condotta posta in essere dall’im-
putato è potenzialmente idonea ad infastidire una
pluralità di persone, anche se nessuna di queste si sia
lamentata. (Fattispecie nella quale è risultato che lo
strepito prodotto dai cani degli imputati possedeva
un’indubbia potenzialità lesiva per il suo modo di mani-
festarsi, intensità e frequenza nel giorno e nella notte,
e poiché proveniva da cani tenuti in un terrazzino di un
appartamento circondato da altre abitazioni, situato in
pieno centro abitato). (c.p., art. 659) (1)
(1) In argomento si vedano: Cass. pen., sez. I, 14 ottobre 2004, Squiz-
zato, in Riv. pen. 2006, 103; Cass. pen., sez. I, 4 febbraio 2000, Bedo-
gni, ivi 2000, 464 e Cass. pen. sez. I, 28 marzo 1997, Sevarin, ivi 1997,
586 ed ivi 1998, 371 con nota di LUIGI FAVINO, Il disturbo ex art. 659
prima parte c.p. è da considerarsi un illecito civile per le ipotesi di
ridotta diffusività.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 4 febbraio 2011 il Gup del Tribuna-
le di Sciacca, a seguito di opposizione al decreto penale
di condanna, con il rito abbreviato, condannava M. L. ed
A. G. alla pena di euro 200 di ammenda ciascuno, nonché,
in solido al risarcimento del danno alla parte civile, per il
reato di cui agli artt. 110 e 659, primo comma, cod. pen.,
accertato sino al 23 gennaio 2009, per avere disturbato le
occupazioni ed il riposo di T. P. non impedendo lo strepito
di due cani.
La responsabilità degli imputati veniva affermata sulla
base delle dichiarazioni di T. P., ritenute attendibili, il
quale con atto di querela aveva denunciato che da circa
due anni gli strepiti continui di due cani, provenienti dal-
l’abitazione dirimpettaia, disturbavano ininterrottamente
sia durante le ore del giorno che della notte.
Tali circostanze risultavano confortate dal contenuto
delle relazioni di servizio redatte dai Carabinieri.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati,
tramite il difensore di f‌iducia, con un unico atto, dedu-
cendo: la violazione di legge ed il vizio di motivazione in
ordine alla conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 659 cod.
pen.; la violazione di legge in ordine alla valutazione della
prova della responsabilità degli imputati; l’inosservanza
del principio dell’«oltre ogni ragionevole dubbio».
Il giudice aveva omesso qualsivoglia verif‌ica e valu-
tazione in ordine al presupposto del superamento del
limite di normale tollerabilità dei rumori determinati
dall’abbaiare e dai gemiti dei cani. Aveva fondato la prova
su relazioni redatte dai colleghi del T., querelante, prive
della data dell’intervento effettuato e contraddette da al-
tro accertamento effettuato da altro militare secondo il
quale l’abbaiare proveniva da altra abitazione; inoltre, era
stato del tutto sottovalutato il contenuto dell’informativa
di reato del 13 marzo 2009.
Non è stata effettuata alcuna valutazione critica in
ordine alla effettiva idoneità degli strepiti e dei lamenti
degli animali a recare pregiudizio alla quiete ed al riposo
di un numero indeterminato di soggetti.
Inf‌ine, si lamenta la mancanza di motivazione in ordine
alla conf‌igurabilità della responsabilità in capo ad entram-
bi i ricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, ai limiti dell’ammissibilità, non è fondato.
Va ricordato che se è vero che per la conf‌igurabilità
della contravvenzione prevista dall’art. 659 cod. pen. è
necessario che i lamentati rumori abbiano attitudine a
propagarsi e a costituire un disturbo per una potenziale
pluralità di persone, ancorché non tutte siano state, poi,
disturbate (Sez. I, n. 1394, 9 dicembre 1999, Bedigni, rv.
215327), tuttavia, trattandosi di reato di pericolo presun-
to, non è necessaria la prova dell’effettivo disturbo di più
persone, ma è suff‌iciente l’idoneità del fatto a disturbare
un numero indeterminato di persone (Sez. I, n. 40393, 8
ottobre 2004, Squizzato, rv. 230643).
Nella specie, invero, il giudice ha precisato che, alla
luce degli elementi acquisiti, pur non risultando la prova
dell’effettivo disturbo di una pluralità di soggetti, risultava
dimostrata l’idoneità del potenziale disturbo di un numero
indeterminato di persone. Con motivazione immune da vizi
di coerenza e logicità ha rilevato che lo strepito di cani per
il suo modo di manifestarsi, intensità e frequenza nel giorno
e nella notte, provenendo da cani tenuti in un terrazzino di
un appartamento circondato da altre abitazioni, situato nel
pieno centro abitato, costituiva senza dubbio un potenziale
disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.
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Pertanto, risultano infondate le censure del ricorrenti
in ordine .alla omessa valutazione critica circa l’effettiva
idoneità degli strepiti e dei lamenti degli animali a recare
pregiudizio alla quiete ed al riposo di un numero indeter-
minato di soggetti, nonché, avuto riguardo alla verif‌ica del
superamento del limite di normale tollerabilità.
Le doglianze relative alla circostanza che la prova
è stata fondata su relazioni redatte dai colleghi del T.
prive della data dell’intervento effettuato e contraddette
dall’accertamento effettuato da altro militare, secondo il
quale l’abbaiare proveniva da altra abitazione, nonché,
dal contenuto dell’informativa di reato del 13 marzo 2009,
oltre a sostanziarsi in censure di fatto, peccano sotto il
prof‌ilo dell’autosuff‌icienza in mancanza di qualsivoglia
allegazione dei citati atti.
Del tutto aspecif‌ica è la contestazione in ordine alla
conf‌igurabilità in capo a ciascuno dei ricorrenti dell’obbli-
go di impedire che i cani abbaiassero e della conseguente
condotta omissiva.
In conclusione, quindi, il ricorso deve essere rigettato
ed i ricorrenti devono essere condannati al pagamento
delle spese processuali e in solido alla refusione delle
spese sostenute in grado dalla parte civile costituita che
si liquidano in euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario per
spese generali, iva e cpa. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 27 OTTOBRE 2011, N. 22398
PRES. TRIFONE – EST. SPIRITO – P.M. SGROI (CONF.) – RIC. D.M. (AVV.TI
FRANZISE E DE ZIO) C. E.M. (AVV. SIGILLÒ)
Professioni intellettuali y Professionisti y Notai
y Responsabilità professionale y Limitazione di cui
all’art. 2236 c.c. y Compravendita immobiliare y Ob-
bligo di espletare la visura dei registri immobiliari
y Esclusione y Ragioni.
. In relazione alla inosservanza dell’obbligo di espleta-
re la visura dei registri immobiliari in occasione di una
compravendita immobiliare, il notaio non può invocare
la limitazione di responsabilità prevista per il profes-
sionista dall’art. 2236 c.c. con riferimento al caso di
prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici
di speciale diff‌icoltà (nella specie per l’arretrato in cui
versavano le Conservatorie all’epoca della stipula e per
la necessità di esaminare le annotazioni provvisorie di
cui ai cd. mod. 60), in quanto tale inosservanza non è
riconducibile ad un’ipotesi di imperizia, cui si applica
quella limitazione, ma a negligenza o imprudenza, cioè
alla violazione del dovere della normale diligenza pro-
fessionale media esigibile ai sensi del secondo comma
dell’art. 1176 c.c., rispetto alla quale rileva anche la
colpa lieve. (c.c., art. 1176; c.c., art. 2236) (1)
(1) Cass. civ., sez. II, 2 marzo 2005, n. 4427, in Ius&Lex dvd n. 6/11,
ed. La Tribuna, Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 2003, n. 1228 e Cass. civ.,
sez. III, 15 giugno 1999, n. 5946, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli acquirenti coniugi V./E. hanno proposto azione ri-
sarcitoria nei confronti della venditrice di un immobile,
la V. e la notaia che redasse l’atto di trasferimento, la D.
per avere questa taciuto l’esistenza di un’ipoteca pregiu-
dizievole precedentemente iscritta a favore di un istituto
bancario.
Il Tribunale di Roma ha condannato la V. ma ha assolto
da responsabilità la D.
La Corte d’appello di Roma, parzialmente riformando
la prima sentenza, ha condannato ambedue le convenute
in solido al risarcimento dei danni in favore degli attori.
Propone ricorso per cassazione la D. attraverso due
motivi. Rispondono con controricorso i coniugi V./E.
Ambedue le parti hanno depositato memoria per
l’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il quesito correlato al primo motivo chiede di sapere se
la prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici
di speciale diff‌icoltà (art. 2236 c.c.) comprende quelli
derivanti dall’aggiornamento dei registri immobiliari e
dell’adozione provvisoria di altri sistemi - come modelli 60
- non previsti dalla legge.
Il secondo motivo è rivolto verso quella parte della sen-
tenza che ha respinto la richiesta di prova testimoniale
avanzata dalla professionista, ritenendo i capitoli di prova
in parte ininf‌luenti ed in parte contrastanti con le dichia-
razioni riportate nel rogito notarile.
I motivi, che possono essere congiuntamente esamina-
ti, sono infondati.
La ricorrente tende a trasferire il tema sul piano delle
ipotesi implicanti la soluzione di problemi tecnici di spe-
ciale diff‌icoltà, rispetto ai quali la disposizione normativa
dell’art. 2236 c.c. prevede la responsabilità del prestatore
solo in caso di dolo o colpa grave. A tal riguardo sostiene
che all’epoca dei fatti le Conservatorie si trovavano in
grande arretrato e che le indagini relative alla situazione
del bene oggetto della stipula erano estremamente defa-
tiganti e complesse, sì da costringere all’esame del “cor-
rente” ( il c.d. mod. 60 ), con largo margine di errore. Di
qui la richiesta di prova testimoniale tendente a provare,
appunto, la diligenza tenuta nell’espletamento dell’incari-
co professionale e la relativa diff‌icoltà.
Per confutare la tesi della ricorrente basta ricordare
che la disposizione dell’art. 2236 c.c. non si pone in ter-
mini di contrapposizione rispetto alla disciplina generale
dettata dall’art. 1176 c.c., siccome l’attenuazione della
responsabilità non riguarda la diligenza bensì l’aspetto
della prudenza e della perizia. In altri termini, perchè
possa entrare in gioco la disposizione dell’art. 2236 c.c., il
problema sottoposto al professionista non solo deve avere
natura tecnica, ma deve, per di più, riguardare prestazioni
coinvolgenti problemi tecnici nuovi, di speciale comples-
sità, per i quali è richiesto un impegno intellettuale su-
periore a quello professionale medio e con conseguente
presupposizione di preparazione anch’essa superiore alla
media.
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LEGITTIMITÀ
È la ricorrente stessa che, nel caso in trattazione, im-
pernia la sua tesi sulla diligenza prestata, sulla comples-
sità e la faticosità del compito assegnatole, così volendo
giungere alla conclusione che, dato il contesto dell’epoca,
era da lei inesigibile un risultato diverso da quello con-
seguito. Ma così argomentando ella si pone in un campo
estraneo a quello disciplinato dall’art. 2236 c.c. il quale,
come s’è visto, attiene alla perizia ed a problemi tecnici
nuovi per la scienza del momento, presupponenti anche
una speciale preparazione superiore alla media profes-
sionale.
Da queste considerazioni discende anche l’infondatez-
za del secondo motivo, tenuto conto delle ragioni, con-
gruamente e logicamente motivate, in base alle quali il
giudice ha ritenuto in parte ininf‌luenti le circostanze in
ordine alle quali è stata richiesta la prova testimoniale
ed in parte contrastanti con le dichiarazioni riportate nel
rogito notarile (circa l’incertezza dei dati reperiti presso
i registri e la manifesta volontà della parte di procedere
comunque alla stipula del rogito).
In conclusione deve ribadirsi il principio secondo cui:
“in relazione alla inosservanza dell’obbligo di espletare la
visura dei registri immobiliari in occasione di una com-
pravendita immobiliare, il notaio non può invocare la
limitazione di responsabilità prevista per il professionista
dall’art. 1176 c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa
lieve” (cfr. Cass. nn. 4427/05; 1228/03; 5946/99).
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna
della ricorrente a rivalere la controparte delle spese del
giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 21 OTTOBRE 2011, N. 21907
PRES. TRIOLA – EST. GIUSTI – P.M. GOLIA (CONF.) – RIC. CONDOMINIO VIA M. DE
NAPOLI 26 IN BARI (AVV. GAROFALO) C. SANTORO (AVV.TI CARADONNA E CONTI)
Contributi e spese condominiali y Pluralità di
comproprietari pro indiviso di una unità immobi-
liare y Comunione ordinaria y Decreto ingiuntivo y
Solidarietà passiva tra comproprietari nei confron-
ti del condominio y Conf‌igurabilità y Principio infor-
matore della materia y Giudice di pace y Giudizio di
equità necessario y Vincolatività y Sussiste.
. I comproprietari di una unità immobiliare sita in
condominio sono tenuti in solido, nei confronti del
condominio, al pagamento degli oneri condominiali,
sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui con-
titolari del piano o della porzione di piano inteso come
cosa unica e i comunisti stessi rappresentano , nei
confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del
principio generale dettato dall’art. 1294 c.c.(secondo
il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà
si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la
circostanza che le quote dell’unità immobiliare siano
pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi.
Trattandosi di un principio informatore della materia,
al rispetto di esso è tenuto il giudice di pace, anche
quando decide secondo equità ai sensi dell’art. 113,
secondo comma, c.p.c.. (c.c., art. 1100; c.c., art. 1294;
c.p.c., art. 113) (1)
(1) Per utili riferimenti, cfr. Cass. civ., sez. II, 4 giugno 2008, n. 14813,
in questa Rivista 2008, 459 e Cass. civ., sez. un., 8 aprile 2008, n. 9148,
ivi 2008, 351.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Seraf‌ino Santoro ha proposto opposizione avverso il
decreto, provvisoriamente esecutivo, con il quale il Giu-
dice di pace di Bari aveva ingiunto, allo stesso e ai fratelli
Vitangelo Fontana e Carlo Fontana, comproprietari di due
unità immobiliari all’interno del Condominio di via M. De
Napoli, 26, il pagamento, in solido, della somma di euro
618,51, per oneri condominiali relativi alla gestione del-
l’anno 2002, così come risultanti dal bilancio consuntivo
approvato con delibera del 19 settembre 2003.
L’opponente, oltre a prospettare la nullità della deli-
bera assembleare del 19 settembre 2003 (perchè viziata
dalla mancata convocazione dello stesso all’assemblea e
dal mancato invio di copia del verbale assembleare), ha
dedotto l’insussistenza del rapporto di solidarietà passiva
tra gli ingiunti, in quanto comproprietari delle predette
unità immobiliari pro quota, e ha eccepito l’avvenuto pa-
gamento degli oneri condominiali relativi alla sua quota
di proprietà.
Il Condominio si è costituito, resistendo.
2. Il Giudice di pace di Bari, con sentenza resa pub-
blica mediante deposito in cancelleria il 6 settembre 2005,
ha accolto la domanda, revocando parzialmente, limitata-
mente alla condanna solidale dell’opponente, il decreto
ingiuntivo.
Respinte le contestazioni relative alla validità della
delibera assembleare del 19 settembre 2003 (sia perchè
all’assemblea aveva ritualmente partecipato, in luogo
dell’opponente Seraf‌ino Santoro, Ferdinando Caizzi, ac-
quirente della quota del medesimo; sia perchè la delibera
in questione, in ipotesi semmai annullabile in ragione del
vizio dedotto e non nulla, non era stata impugnata nei
termini), il Giudice di pace ha rilevato che l’obbligazio-
ne doveva considerarsi nella specie parziaria perchè le
quote di comproprietà degli immobili condominiali erano
pervenute ai rispettivi titolari in base a due distinti testa-
menti: Seraf‌ino Santoro avendone acquistato i 2/4 in forza
di successione dalla madre Elena Carbone, ed i germani
Fontana 1/4 ciascuno in forza di successione dalla madre
Giulia Carbone. “Nel caso in esame - ha concluso il primo
giudice - il pagamento degli oneri condominiali afferisce
ai condebitori pro quota, trattandosi di obbligazioni, ine-
renti la conservazione e manutenzione delle parti comuni
dell’edif‌icio (artt. 1104 e 1123 c.c.), propter rem, essendo
strettamente connesse con la contitolarità del diritto di
proprietà, che ha ciascun partecipante alla comunione su
dette cose”.

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