Sentenza nº 2241 da Sardegna, Cagliari, 13 Dicembre 2007

Data di Resoluzione13 Dicembre 2007
EmittenteSardegna - Cagliari

REPUBBLICA ITALIANA

Sent.n. 2241/2007
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. 902/2006
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 902/06 proposto dal comune di Cagliari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ovidio Marras, Massimo Massa, Marcello Vignolo, elettivamente domiciliato in Cagliari, piazza del Carmine n. 22, presso lo studio degli avv.ti Massa e Vignolo;

contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dai professori avv.ti Paolo Carrozza e Vincenzo Cerulli Irelli, nonché dall'avv.to Gian Piero Contu ed elettivamente domiciliata in Cagliari, viale Trento n. 69, presso l'ufficio legale della Regione;

e nei confronti

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro-tempore e il Ministero dell'Ambiente, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dalla Avvocatura dello Stato;

per l'annullamento, quanto al ricorso introduttivo:

- della delibera della Giunta regionale del 5 settembre 2006, n. 36/7 concernente: "Approvazione del Piano Paesaggistico-Primo ambito omogeneo" e del PPR con esso approvato; nonchè degli atti allegati alla deliberazione di approvazione ed in particolare: della relazione generale e relativi allegati, delle carte in scala 1:200.000, contenenti la perimetrazione degli ambiti di paesaggio costieri e la struttura fisica, l'assetto ambientale, l'assetto storico-culturale, l'assetto insediativo, le aree gravate dagli usi civici; 141 carte in scala 1:25.000 illustrative dei territori ricompresi negli ambiti di paesaggio costieri; 27 schede illustrative delle caratteristiche territoriali e degli indirizzi progettuali degli ambiti di paesaggio costiero, 38 carte in scala 1:50.000 relative alla descrizione del territorio regionale non ricompresso negli ambiti di paesaggio costiero; le norme tecniche di attuazione e relativi allegati;

- di tutti gli atti preparatori ed istruttori del PPR, compresi i pareri della quarta Commissione del Consiglio regionale resi in data 8.8.2006 e 5.9.2006;

- delle delibere della Giunta n. 33/27 del 10.8.2004 e n. 15/1 del 7.4.2005, con le quali sono stati costituiti il Comitato Scientifico ed i gruppi di lavoro interassessoriali e del provvedimento del Presidente della Regione di scelta e di nomina dei componenti il suddetto Comitato;

- della delibera della Giunta regionale n. 22/3 del 24 Maggio 2006, con la quale è stato adottato il PPR e delle relative norme tecniche di attuazione.

Quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 10.1.2007,

- della delibera della Giunta regionale del 5 settembre 2006, n. 36/7 concernente: "Approvazione del Piano Paesaggistico-Primo ambito omogeneo" e del PPR con esso approvato, con tutti gli allegati;

- della delibera della Giunta regionale n. 22/3 del 24 Maggio 2006, con la quale è stato adottato il PPR e delle relative norme tecniche di attuazione.

Quanto ai secondi motivi aggiunti, depositati il 9.7. 2007,

degli atti sopra elencati già oggetto di impugnazione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

VISTI i motivi aggiunti depositati in data 10.1.2007 e in data 9 luglio 2007;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sarda e dei Ministeri resistenti;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 14 novembre 2007 il consigliere Rosa Panunzio;

UDITi i difensori delle parti come da separato verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

F A T T O

Con delibera della Giunta regionale del 5 settembre 2006, n. 36/7 concernente: "Approvazione del Piano Paesaggistico-Primo ambito omogeneo" è stato definitivamente approvato il PPR.

Il comune di Cagliari è intervenuto nel procedimento di formazione del piano presentando diverse osservazioni nella fase immediatamente precedente l'adozione, ma tali osservazioni sono state respinte, nella quasi totalità, dalla Giunta regionale sulla base delle indicazioni degli organi istruttori.

Ritenendo, il comune di Cagliari, che la disciplina approvata dalla Giunta regionale sia lesiva della sua sfera giuridica (sia in quanto proprietario di numerose aree e di fabbricati nel proprio territorio, sia in quanto ente che si trova senza una disciplina urbanistica chiara per un tempo indefinibile, sia in quanto dovrà adeguare il proprio PUC alle nuove disposizioni non condivise), propone ricorso giurisdizionale, deducendo i seguenti motivi di censura:

1) incompetenza della Giunta regionale; il PPR ha natura regolamentare e, quindi, doveva essere approvato dal Consiglio regionale ex art. 27 dello Statuto regionale della Sardegna;

2) incompetenza del Presidente della regione a designare e, quindi, a nominare, su mandato della Giunta, il "Comitato scientifico di supporto e di coordinamento per la predisposizione del nuovo piano territoriale paesistico regionale"; il potere di procedere a tali nomine spetta ai Dirigenti in base all'art. 8, comma 3 e 4 della legge regionale n. 31/98;

3) violazione e falsa applicazione degli articoli n. 135 e n. 143 del decreto legislativo n. 42/2004; il piano paesistico non stabilisce specifiche normative d'uso del territorio, ma si limita a fissare indirizzi più o meno labili che dovranno guidare in futuro le co-pianificazioni di cui parla la relazione al Piano approvato dalla Giunta regionale, quindi non contiene quell'essenziale contenuto precettivo di cui all'articolo n. 135. Per altro verso, il piano si inserisce in competenze riservate al legislatore, viola la potestà dei comuni e si occupa di temi e materie ultronee rispetto a quelle che dovrebbe disciplinare. Per altro verso manca di tutta una serie di contenuti, tassativamente elencati dall'art. 143 del codice Urbani.

4) l'articolo 11, comma 1, lett. c) delle norme tecniche di attuazione del piano prevede, fra gli strumenti di attuazione del piano, le "intese" tra regioni, province e comuni interessati. Con tale strumento la regione si riserva un potere arbitrario di controllo e di veto, per motivi merito, su qualsiasi intervento singolo e specifico. Tali contestate "intese" sono previste nelle norme di attuazione:

all'art. 12, comma 2, in relazione all'edificabilità nelle zone C, D e G nell'ambito dei 300 mt. dalla linea di battigia;

all'art. 15, comma 4, per il rilascio dei titoli abilitativi, nei comuni già muniti di PUC, nelle lottizzazioni approvate con convenzione efficace alla data di adozione del PPR;

all'art. 15, comma 6, per gli interventi finalizzati alla riqualificazione urbanistica ed edilizia di strutture per l'esercizio di attività ricettive, agricole, produttive e per servizi generali, non localizzati nelle zone omogenee A, B e C. in tali casi la norma impone non solo l'intesa ma anche una delibera della Giunta su proposta dell'Assessore regionale all'urbanistica;

all'art. 20, comma 2, per gli interventi di riqualificazione urbanistica e architettonica degli insediamenti turistici o produttivi esistenti, per il riuso e la trasformazione a scopo turistico-ricettivo di edifici esistenti e per il completamento degli insediamenti esistenti;

all'art. 83, comma 1, lett. a) per la realizzazione di edifici in aree agricole;

all'art. 90 comma 3 in relazione alla riqualificazione paesaggistica e funzionale degli insediamenti turistici, qualora si volesse provvedere ad un incremento volumetrico (rinvio al comma 1 lett. b) n. 2);

all'art. 103, comma 5, per l'utilizzo di asfalti e cementi nelle strade di fruizione turistica e nelle strade di appoderamento, rurali, di penetrazione agraria o forestale.

In realtà il ruolo assegnato alle "intese" vizia il Piano paesistico per violazione dei poteri attribuiti ai comuni in materia di rilascio delle concessioni edilizie e, in generale, delle norme di legge che disciplinano i poteri del comune nell'attività edilizia; tale istituto viola, inoltre, i principi costituzionali in materia di controlli preventivi sugli atti degli enti locali già abrogati. L'art. 31 della legge regionale n. 7/2002 ha abrogato i controlli sugli atti degli enti locali, mentre, con specifico riferimento all'approvazione dei piani urbanistici comunali, il comma 5 del medesimo articolo istituisce la misura preventiva della "verifica della coerenza" degli atti di programmazione urbanistica degli enti locali con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio. Tale disposizione prevede che la conformità dei piani comunali agli strumenti sovraordinati di governo del territorio, sia verificata dal direttore generale dell'urbanistica, previo parere del CTRU, il quale, in caso di esito negativo della verifica, può soltanto rimettere il piano al riesame del comune.

Oltre alle violazioni di legge si deduce lo sviamento funzionale in quanto il provvedimento impugnato, anziché perseguire interessi paesaggistici, ha indirizzato la propria azione verso fini di controllo sui singoli interventi.

L'intesa manca di qualunque quadro di regole certe ed uniformi e, al contrario di quanto affermato nella Relazione introduttiva poggia su un esagerato ambito di arbitrio ed eccessiva discrezionalità sia per la regione, sia per le province a scapito dell'autonomia comunale; non è esatto quanto affermato nella Relazione introduttiva al Piano, laddove si afferma che le intese sarebbero "la sede della verifica del rispetto delle regole generali e particolari e non il luogo di alcuna attività discrezionale".

5) l'art. 11, comma 5, nelle norme di attuazione, per i casi in cui sia stato avviato un procedimento per il raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1, lett. c) del medesimo articolo, stabilisce che il "raggiungimento dell'intesa è condizione per l'adeguamento degli strumenti urbanistici alle nuove prescrizioni". La disposizione è in contrasto con gli art. 20 e 21 della legge regionale n. 45/1989, e con l'art. 31 della legge regionale n. 7/2002 che non prevedono affatto intese con la regione, e tanto meno con le province, idonee a condizionare il potere dei...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT