Sentenza nº 430 da Constitutional Court (Italy), 14 Dicembre 2007

RelatoreGiuseppe Tesauro
Data di Resoluzione14 Dicembre 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 430

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-††† Franco††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-††† Giovanni Maria†††††††† FLICK ††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

-††† Francesco††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Ugo††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Paolo††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††† "

-††† Alfio†††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††† "

-††† Alfonso†††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Franco††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Luigi†††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Gaetano†††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Sabino†††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Maria Rita†††††††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††† Giuseppe†††††††††††††††† TESAURO††††††††††††††††††††††††††††††† "

- †† Paolo Maria†††††††††††† NAPOLITANO†††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli artt. 3 e 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchÈ interventi in materia di entrate e di contrasto allíevasione fiscale), nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, promossi con due ricorsi della Regione Veneto e con un ricorso della Regionale Siciliana, notificati il 31 agosto, il 5 e il 9 ottobre 2006, depositati in cancelleria lí11 settembre, lí11 e il 12 ottobre 2006 ed iscritti ai nn. 96, 103 e 104 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 6 novembre 2007 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Francesco Castaldi e Giovanni Pitruzzella per la Regione Siciliana e líavvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ La Regione Veneto, con due ricorsi ñ notificati il 31 agosto ed il 5 ottobre 2006, depositati lí11 settembre e lí11 ottobre 2006 ñ e la Regione Siciliana, con ricorso notificato il 9 ottobre 2006 e depositato il 12 ottobre 2006, hanno, tra líaltro, rispettivamente impugnato: gli artt. 3 e 5, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchÈ interventi in materia di entrate e di contrasto allíevasione fiscale) (ricorso r. r. n. 96 del 2006); gli artt. 3 e 5, commi 1 e 2, di detto decreto-legge, nel testo risultante dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, (ricorso r. r. n. 103 del 2006), nonchÈ líart. 5 di detto decreto, nel testo risultante dalla legge di conversione (ricorso r. r. n. 104 del 2006), in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione (la prima ricorrente), nonchÈ agli artt. 117, comma terzo, Cost. ed agli artt. 14, lettera d), e 17, lettere b) e c), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione Siciliana).

  2. ñ La Regione Veneto, con il primo dei due ricorsi, premette che líart. 3 del d.l. n. 223 del 2006 ha stabilito che le attivit‡ economiche di distribuzione commerciale indicate dalla norma sono svolte senza una serie di limiti e di vincoli, puntualmente indicati, facendo salve le prescrizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione, disponendo altresÏ líabrogazione dalla data di entrata in vigore del decreto delle norme legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con dette disposizioni, nonchÈ che le Regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai princÌpi e alle disposizioni di cui al comma 1 di detto art. 3, entro il 1∞ gennaio 2007.

    Secondo la ricorrente, la norma ha ad oggetto la disciplina del ´commercioª, materia attribuita alla propria competenza legislativa residuale, alla quale sarebbero riconducibili anche le materie concernenti lo sviluppo dellíeconomia, quindi, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost.

    A suo avviso, la† ´tutela della concorrenzaª, richiamata dalla norma quale titolo della competenza dello Stato, costituirebbe una materia ìtrasversaleî, che interessa molteplici ‡mbiti di competenza. Tuttavia, al fine di evitare una illegittima compressione delle competenze regionali, dovrebbe ritenersi che, in virt˘ dellíart. 117, secondo comma, lettera e), Cost., allo Stato spettano gli ´strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dellíintero Paeseª, quindi líintervento statale deve essere giustificato dalla ´sua rilevanza macroeconomicaª, restando attribuiti alla competenza legislativa delle Regioni, concorrente o residuale, gli interventi ´sintonizzati sulla realt‡ produttiva regionaleª, che non introducono ostacoli alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e non limitano líesercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Una differente interpretazione della norma costituzionale limiterebbe eccessivamente la potest‡ legislativa esclusiva delle Regioni, privandole della facolt‡ di regolamentare le autorizzazioni e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali.

    La ricorrente deduce, infine, che sarebbe improprio il richiamo, contenuto nel citato art. 3, alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, comma secondo, lettera m, Cost.), materia comunque anche questa trasversale, che neppure giustifica una illegittima compressione delle competenze regionali.

    2.1. ñ Líart. 5, comma 2, del d. l. n. 223 del 2006, stabilisce che la vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione negli esercizi commerciali della cosiddetta grande distribuzione Ë consentita durante líorario di apertura degli stessi e deve essere effettuata nellí‡mbito di un apposito reparto, con líassistenza di uno o pi˘ farmacisti abilitati allíesercizio della professione ed iscritti al relativo ordine, restando vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.

    Secondo la Regione Veneto, scopo della norma sarebbe quello di garantire vantaggi ai consumatori, in termini di prezzi e di orari di apertura degli esercizi commerciali, sicchÈ la disposizione interverrebbe nella materia ´commercioª, attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni e, perciÚ, si porrebbe in contrasto con líart. 117, quarto comma, Cost.

    Inoltre, qualora si riconducesse la disciplina in esame alla materia ´tutela della saluteª, la norma sarebbe comunque illegittima, in quanto, in violazione dellíart. 117, terzo comma, Cost., non si limita a stabilire princÌpi fondamentali, ma disciplina líorario e le modalit‡ della vendita dei farmaci da banco o di automedicazione, pone divieti specifici per concorsi, operazioni a premio e vendite sotto costo e, in tal modo, contiene statuizioni al pi˘ basso grado di astrattezza che, per il loro carattere di dettaglio, sono insuscettibili di sviluppi normativi ulteriori.

    2.2. ñ La Regione Veneto, con il secondo dei citati ricorsi, deduce che la legge n. 248 del 2006, di conversione del d.l. n. 223 del 2006, avrebbe introdotto ulteriori norme pure lesive delle competenze regionali.

    In riferimento agli artt. 3 e 5 (in particolare, ai commi 1 e 2 di questíultima norma) di detto decreto-legge, nel testo risultante dalla legge di conversione, la ricorrente riproduce le argomentazioni svolte nel primo ricorso per sostenerne líillegittimit‡.

    2.3. ñ In entrambi i giudizi si Ë costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, chiedendo, con atti di contenuto sostanzialmente coincidente, che le questioni siano dichiarate infondate.

    A suo avviso, il citato art. 3 non disciplina in dettaglio lo svolgimento di attivit‡ commerciali, ma rimuove alcuni vincoli, allo scopo di incentivare la libera concorrenza, disponendo esclusivamente líabrogazione delle norme statali che li contenevano e precisando che le relative disposizioni costituiscono princÌpi per la legislazione regionale.

    La disciplina stabilita dallíart. 5 del d. l. n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, Ë riconducibile alla materia ´tutela della concorrenzaª e la norma, in parte, ha derogato al principio della esclusivit‡ della vendita dei farmaci presso le farmacie, perseguendo anche obiettivi di tutela della salute, mediante la liberalizzazione della vendita di alcuni di essi. Alla tutela della salute sarebbero riconducibili le prescrizioni che impongono la presenza nel reparto di un farmacista abilitato allíesercizio della professione e vietano determinate modalit‡ di vendita, ispirate allo scopo di bilanciare la liberalizzazione della vendita e líesigenza di evitarne líattuazione con modalit‡ pregiudizievoli della tutela della salute.

  3. ñ La Regione Siciliana deduce che líart. 5 del d. l. n. 223 del 2006, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 248 del 2006, disciplina la materia dellíorganizzazione del servizio farmaceutico, riconducibile alla ´tutela della saluteª, nella quale lo Stato...

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