Sentenze nº T-62/06 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 12 Dicembre 2007

Data di Resoluzione12 Dicembre 2007
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-62/06

Nelle cause riunite T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 e T-69/06,

Irlanda, rappresentata dal sig.†D.†O-Hagan, in qualit‡ di agente, assistito dal sig.†P.†McGarry, barrister,

ricorrente nella causa T-50/06,

Repubblica francese, rappresentata dal sig.†G.†de†Bergues e dalla sig.ra†S.†Ramet, in qualit‡ di agenti,

ricorrente nella causa T-56/06,

Repubblica italiana, rappresentata dal sig.†G.†Aiello, avvocato dello Stato,

ricorrente nella causa T-60/06,

Eurallumina SpA, con sede in Portoscuso, rappresentata dalla sig.ra†L.†Martin Alegi, dal sig.†R.†Denton e dalla sig.ra†M.†Garcia, solicitors,

ricorrente nella causa T-62/06,

Aughinish Alumina Ltd, con sede in Askeaton (Irlanda), rappresentata dal sig.†J.†Handoll e dalla sig.ra†C.†Waterson, solicitors,

ricorrente nella causa T-69/06,

contro

Commissione delle Comunit‡ europee, rappresentata dai sigg.†V.†Di†Bucci, N.†Khan, P.†Stancanelli e dalla sig.ra†K.†Walkerov·, in qualit‡ di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto le domande di annullamento della decisione della Commissione 7 dicembre 2005, 2006/323/CE, relativa all-esenzione dall-accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l-Irlanda e l-Italia rispettivamente (GU 2006, L†119, pag.†12),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNIT¿ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),

composto dai sigg.†A.W.H.†Meij, facente funzione di presidente, N.J.†Forwood e S.†Papasavvas, giudici,

cancelliere: sig.†J.†Palacio Gonz·lez, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13 giugno 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Il contesto normativo e di fatto

Disposizioni comunitarie relative agli aiuti di Stato

1 ††††††††Ai sensi dell-art.†87, n.†1, CE, ´[s]alvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenzaª.

2 ††††††††Le regole procedurali stabilite dal Trattato in materia di aiuti di Stato variano a seconda che si tratti di aiuti esistenti o nuovi. Mentre ai primi si applica l-art.†88, nn.†1 e 2, CE, i secondi sono disciplinati, cronologicamente, dai nn.†3 e 2 dello stesso articolo.

3 ††††††††Per quanto riguarda gli aiuti esistenti, l-art.†88, n.†1, CE conferisce alla Commissione la competenza per procedere al loro esame permanente con gli Stati membri. Nell-ambito di tale esame, la Commissione propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.†L-art.†88, n.†2, CE dispone poi che, qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto non Ë compatibile con il mercato comune ai sensi dell-art.†87†CE, oppure che tale aiuto Ë attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

4 ††††††††L-art.†1†del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n.†659, recante modalit‡ di applicazione dell-articolo [88†CE] (GU†L†83, pag.†1), contiene segnatamente le seguenti definizioni:

´a)††††††aiuti: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all-articolo [87], paragrafo 1, [CE];

b)††††††aiuti esistenti:

i)††††††(...) tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell-entrata in vigore del trattato (-);

ii)††††††gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;

iii)††††††gli aiuti che si suppongono autorizzati a norma dell-articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento o anteriormente al presente regolamento, ma secondo la procedura in esso prevista;

iv)††††††gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell-articolo 15;

v)††††††gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto puÚ essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell-evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un-attivit‡ da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione;

(...)ª.

L-allumina

5 ††††††††L-allumina (o ossido di alluminio) Ë una polvere bianca utilizzata principalmente in fonderia per la produzione di alluminio ed Ë ricavata dalla bauxite mediante un processo di raffinazione, la cui ultima fase consiste nella calcinazione. L-allumina calcinata Ë utilizzata per oltre il 90% nel processo di fusione dell-alluminio. Il resto Ë sottoposto a ulteriore lavorazione e utilizzato in chimica. Esistono due mercati di prodotto distinti, vale a dire quello dell-allumina metallurgica e quello dell-allumina chimica. Come combustibili per la produzione di allumina possono essere utilizzati oli minerali (tra cui l-olio pesante combustibile).

6 ††††††††In Irlanda, in Italia e in Francia opera un solo produttore di allumina. Si tratta, rispettivamente, della Aughinish Alumina Ltd, con sede nella regione di Shannon, della Eurallumina SpA, con sede in Sardegna, e della Alcan Inc., con sede nella regione di Gardanne. Produttori di allumina sono parimenti presenti in Germania, in Spagna, in Grecia, in Ungheria e nel Regno Unito.

Direttive relative alle accise sugli oli minerali

7 ††††††††La direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all-armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU†L†316, pag.†12), stabilisce le norme in materia di accise sugli oli minerali.

8 ††††††††A termini dell-art.†1, nn.†1 e 2, della direttiva 92/81, gli Stati membri applicano agli oli minerali un-accisa armonizzata conformemente alla direttiva medesima e stabiliscono le proprie aliquote conformemente alla direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/82/CEE, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU†L†316, pag.†19).

9 ††††††††L-art.†8, n.†4, della direttiva 92/81 consente al Consiglio di autorizzare uno Stato membro ad introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni all-aliquota di accisa oltre a quelle espressamente previste da tale direttiva. La detta disposizione cos-

recita:

´Il Consiglio, deliberando all-unanimit‡, su proposta della Commissione, puÚ autorizzare uno Stato membro ad introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.

Qualora uno Stato membro intenda introdurre una siffatta misura, ne informa la Commissione e le comunica inoltre tutte le informazioni pertinenti o necessarie. La Commissione informa della misura proposta gli altri Stati membri entro un mese.

Si considera che il Consiglio abbia autorizzato l-esenzione o la riduzione proposta qualora, entro due mesi dal momento in cui gli altri Stati membri sono stati informati come stabilito nel secondo comma, nÈ la Commissione, nÈ alcuno Stato membro abbiano chiesto che la questione venga discussa in sede di Consiglioª.

10 ††††††A termini dell-art.†8, n.†5, della direttiva 92/81, ´[q]ualora la Commissione ritenga che non possono pi˘ essere mantenute le esenzioni o riduzioni di cui sopra, in particolare per considerazioni di concorrenza sleale, di distorsioni nel funzionamento del mercato interno o di politica comunitaria di protezione dell-ambiente, essa presenta al Consiglio le opportune proposte. Il Consiglio decide all-unanimit‡ su tali proposteª.

11 ††††††L-art.†6 della direttiva 92/82 ha fissato l-aliquota minima dell-accisa sull-olio pesante combustibile in EUR†13 per tonnellata, a decorrere dal 1∞ gennaio 1993.

12 ††††††La direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell-elettricit‡ (GU†L†283, pag.†51), ha abrogato le direttive 92/81 e 92/82 con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2003.

13 ††††††La direttiva 2003/96, conformemente a quanto disposto all-art.†2, n.†4, lett.†b), secondo trattino, della medesima, non si applica agli usi combinati dei prodotti energetici. Ai sensi di tale disposizione, un prodotto energetico ha un uso combinato quando Ë utilizzato sia come combustibile sia per fini diversi dall-utilizzazione come carburante o come combustibile. L-utilizzazione dei prodotti energetici per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici Ë considerata uso combinato. Inoltre, a decorrere dal 1∞ gennaio 2004, non sussiste pi˘ un-aliquota minima di accisa sull-olio combustibile pesante utilizzato per la produzione di allumina.

14 ††††††Inoltre, l-art.†18, n.†1, della direttiva 2003/96 prevede che, previo esame da parte del Consiglio in base a proposta della Commissione, gli Stati membri sono autorizzati a continuare ad applicare le riduzioni nei livelli di tassazione o le esenzioni indicate nell-allegato II sino al 31 dicembre 2006. I punti 6, 7 e 8 di detto allegato II riguardano, segnatamente, l-esenzione dall-accisa dell-olio pesante utilizzato come combustibile nella produzione di allumina, rispettivamente, nelle regioni di Gardanne, di Shannon e in Sardegna.

Decisioni del Consiglio emanate in base all-art.†8, n.†4, della direttiva 92/81

15 ††††††Dal...

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