Sentenza nº 331 da Constitutional Court (Italy), 16 Dicembre 2011

RelatoreGiuseppe Frigo
Data di Resoluzione16 Dicembre 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 331

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

- Giuseppe FRIGO “

- Alessandro CRISCUOLO “

- Paolo GROSSI “

- Giorgio LATTANZI “

- Aldo CAROSI “

- Marta CARTABIA “

- Sergio MATTARELLA “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 26, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promosso dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di E.S.A.K.M.F. ed altri con ordinanza del 27 aprile 2011, iscritta al n. 169 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza depositata il 27 aprile 2011, la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 26, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

    La Corte rimettente riferisce che, con ordinanza del 3 novembre 2010, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice distrettuale del riesame, aveva confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina nei confronti di cinque cittadini egiziani, da tempo residenti Italia. Agli indagati era contestato il delitto di cui all’art. 12, comma 3, lettere a), b) e d), del d.lgs. n. 286 del 1998, per aver compiuto, tra il 3 e il 4 ottobre 2010, atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato di alcuni stranieri, giunti con un peschereccio davanti alla costa di Borgo Grappa, trasportandoli a terra con un gommone e conducendoli presso un’abitazione sita in Anzio. Si trattava, cioè, «della ipotesi autonoma del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravata in relazione al numero dei migranti trasportati, alle condizioni di pericolo in cui si è svolto il trasporto e al numero dei concorrenti nel reato».

    Ravvisati, a carico degli indagati, i gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale del riesame rilevava come – non essendo stati acquisiti elementi dai quali evincere l’insussistenza di esigenze cautelari – risultasse operante, nella specie, la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria, stabilita dall’art. 12, comma 4-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, che privava il giudice di ogni discrezionalità nella scelta della misura cautelare applicabile.

    Avverso la decisione proponevano ricorso per cassazione gli indagati, reiterando l’eccezione di illegittimità costituzionale del citato art. 12, comma 4-bis, già disattesa dal Tribunale. I ricorrenti formulavano, altresì, motivi volti a denunciare un preteso profilo di nullità dell’ordinanza impugnata, nonché la carenza di motivazione della medesima in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 273 e 274 del codice di procedura penale.

    Ad avviso della Corte rimettente, mentre i motivi da ultimo indicati non potrebbero essere accolti, la questione di legittimità costituzionale risulterebbe rilevante e non manifestamente infondata.

    Quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva come, nei motivi di ricorso, si sostenga – «non senza fondamento» – che il fatto non è stato commesso nell’ambito di una struttura criminale organizzata avente caratteristiche di stampo mafioso: circostanza che emergerebbe, in effetti, dallo stesso provvedimento impugnato, nel quale si riconosce come «la rudimentale organizzazione delle attività di collaborazione poste in essere da ciascuno degli indagati deponga per una condotta episodica e, in sostanza, di non peculiare gravità». D’altra parte, fin dall’inizio del procedimento, lo stesso pubblico ministero aveva ritenuto di dover distinguere la posizione di almeno uno degli indagati, chiedendo che al medesimo fosse applicata la misura degli arresti domiciliari: istanza non accolta dal giudice – che pure, di regola, non può disporre una misura più afflittiva di quella richiesta dal pubblico ministero – solo in ragione della previsione limitativa contenuta nella norma denunciata.

    Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo rileva come questa Corte, con la sentenza n. 265 del 2010, abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
4 temas prácticos
  • Sentenza nº 142 da Constitutional Court (Italy), 21 Giugno 2017
    • Italia
    • June 21, 2017
    ...delitto contestato di cui all’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, quale già evidenziata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 331 del 2011, allorché ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, dello stesso decreto relativamente alla presunzione d......
  • Sentenza Nº 40518 della Corte Suprema di Cassazione, 29-09-2016
    • Italia
    • Sezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
    • September 29, 2016
    ...relativa stabilita dall'art. 12, comma 4-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 sarebbe venuta meno per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 331 del 2011 e che il ricorrente era stato espulso dal territorio nazionale, così rendendo inattuale e non concreto il pericolo di fuga. Pariment......
  • Sentenza Nº 49483 della Corte Suprema di Cassazione, 29-10-2018
    • Italia
    • Prima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
    • October 29, 2018
    ...4-bis dell'art. 12, d. Ig. n. 286 del 1998, introdotto dall'art. 1, comma 26, legge n. 94 del 2009, in questa parte non inciso dalla sentenza n. 331 del 2011 della Corte costituzionale, attinente il diverso profilo della «adeguatezza» della misura, qui non messo in discussione - la presunzi......
  • n. 142 SENTENZA 5 aprile - 21 giugno 2017 -
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 28 Giugno 2017
    • June 21, 2017
    ...delitto contestato di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, quale gia' evidenziata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 331 del 2011, allorche' ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, dello stesso decreto relativamente alla presunzion......
3 sentencias
  • Sentenza nº 142 da Constitutional Court (Italy), 21 Giugno 2017
    • Italia
    • June 21, 2017
    ...delitto contestato di cui all’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, quale già evidenziata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 331 del 2011, allorché ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, dello stesso decreto relativamente alla presunzione d......
  • Sentenza Nº 40518 della Corte Suprema di Cassazione, 29-09-2016
    • Italia
    • Sezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
    • September 29, 2016
    ...relativa stabilita dall'art. 12, comma 4-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 sarebbe venuta meno per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 331 del 2011 e che il ricorrente era stato espulso dal territorio nazionale, così rendendo inattuale e non concreto il pericolo di fuga. Pariment......
  • Sentenza Nº 49483 della Corte Suprema di Cassazione, 29-10-2018
    • Italia
    • Prima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
    • October 29, 2018
    ...4-bis dell'art. 12, d. Ig. n. 286 del 1998, introdotto dall'art. 1, comma 26, legge n. 94 del 2009, in questa parte non inciso dalla sentenza n. 331 del 2011 della Corte costituzionale, attinente il diverso profilo della «adeguatezza» della misura, qui non messo in discussione - la presunzi......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT