Sentenza nº 325 da Constitutional Court (Italy), 02 Dicembre 2011

RelatoreSabino Cassese
Data di Resoluzione02 Dicembre 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 325

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

[ELG:PREMESSA]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, commi 3, 4 e 5, 13, commi 1 e 2, 37, 46, 51 e 54 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 febbraio-3 marzo 2011, depositato in cancelleria l’8 marzo 2011 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2011.

Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nell’udienza pubblica dell’8 novembre 2011 il Giudice relatore Sabino Cassese;

udito l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.

[ELG:FATTO]

Ritenuto in fatto

  1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 28 febbraio-3 marzo 2011 e depositato presso la cancelleria di questa Corte l’8 marzo 2011 (reg. ric. n. 19 del 2011), ha impugnato gli artt. 11, commi 3, 4 e 5, 13, commi 1 e 2, 37, 46, 51 e 54 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia), per violazione degli artt. 3, 81, 117, commi primo, secondo, lettere h), o) e s), e terzo, della Costituzione.

  2. – Le disposizioni impugnate contengono misure in materia di spesa sanitaria, aree naturali protette, promozione della legalità e personale delle pubbliche amministrazioni nella Regione Puglia.

    2.1. – L’art. 11 della legge censurata detta una serie di adempimenti relativi all’attuazione del Piano di rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico di cui all’Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e la Regione Puglia sottoscritto in data 29 novembre 2010, ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005). In particolare, il comma 3 dispone che la Giunta regionale, con proprio provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 19 del 2010, «procede alla ricognizione delle dotazioni organiche e della spesa del personale delle aziende ed enti pubblici del SSR con riferimento a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), e dell’art. 2, commi 71 e 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010)». Ai sensi del successivo comma 4, tale provvedimento deve contenere anche «un piano dettagliato di rientro della spesa del personale entro i limiti di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006, dell’art. 2, commi 71 e 73, della legge n. 191 del 2009 e nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale 15 novembre 2010, n. 333 e dell’art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, da realizzarsi nel periodo di vigenza del Piano di rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico, ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, della Regione Puglia approvato con Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e la Regione Puglia, sottoscritto in data 29 novembre 2010, salvaguardando comunque il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) come stabiliti dalle disposizioni vigenti». Infine, il comma 5 dispone che «In connessione con i processi di riorganizzazione previsti dal Piano di rientro 2010-2012, ivi compresa la razionalizzazione della rete ospedaliera con l’attivazione e potenziamento delle attività di assistenza domiciliare, delle cure intermedie e delle attività di riabilitazione domiciliare e ambulatoriale per la non autosufficienza e la disabilità fisica, psichica e sensoriale, con provvedimento di Giunta regionale, da adottarsi previo parere delle Commissioni consiliari permanenti competenti, sono fissati gli indirizzi applicativi di cui all’articolo 2, comma 72, lettera b), della legge n. 191 del 2009».

    2.2. – L’art. 13 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010 contiene disposizioni relative all’esenzione dal ticket per visite ed esami specialistici. In particolare, il comma 1 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, «l’esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per motivi di reddito, di cui all’articolo 8, comma 16, della legge n. 537 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, con le specificazioni introdotte dal decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 2008, è riconosciuta esclusivamente: a) ai cittadini di età inferiore a sei anni o superiore a sessantacinque anni, appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo non superiore a euro 36.151,98; b) ai titolari di pensione sociale e loro familiari a carico; c) ai titolari di pensione al minimo aventi età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico; d) ai disoccupati e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico; e) agli inoccupati e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico; f) ai lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico; g) ai lavoratori in mobilità e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico». Il successivo comma 2 prevede che spetta alla Giunta regionale disciplinare le modalità di riconoscimento e fruizione di tali esenzioni.

    2.3. – L’art. 37 della legge censurata detta norme riguardanti il Parco naturale regionale «Terra delle gravine», disponendo l’abrogazione delle lettere d) ed i) del comma 7 dell’art. 4 (Azioni di valorizzazione del territorio e norme di tutela) della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale «Terra delle gravine»). Le norme abrogate prevedevano che, allo scopo di perseguire le finalità di salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente naturale, nel Parco naturale regionale «Terra delle gravine» non fosse consentito, tra l’altro: esercitare l’attività venatoria, fatti salvi, su autorizzazione dell’Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall’art. 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a fini scientifici (lettera d); transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali (lettera i).

    2.4. – L’art. 46 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010 contiene norme in materia di sensibilizzazione della cultura della legalità, prevedendo l’istituzione dell’«Agenzia regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale», i cui compiti e funzioni sono definiti con legge regionale. Per finanziare le attività dell’agenzia, «è istituito nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, nell’ambito della UPB 05.06.01, il capitolo di spesa 721071, denominato “Spese per la promozione della legalità nell’ambito della cittadinanza sociale e delle politiche della salute”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 200mila».

    2.5. – L’art. 51 della legge impugnata disciplina il lavoro straordinario dei dipendenti regionali, prorogando dal 30 giugno 2010 al 31 dicembre 2010 il termine – previsto dall’art. 34 (Lavoro straordinario) della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia) – entro il quale, «in attesa del completamento delle procedure rivolte all’installazione del sistema di rilevazione automatica delle presenze, ai dipendenti regionali può essere erogato il compenso per il lavoro straordinario».

    2.6. – L’art. 54 della legge censurata detta disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale...

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