Sentenza nº 322 da Constitutional Court (Italy), 25 Novembre 2011

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione25 Novembre 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 322

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 245 del codice civile, promosso dal Tribunale ordinario di Catania nel procedimento vertente tra P.O. e P.M.A. ed altra con ordinanza del 5 aprile 2011, iscritta al n. 154 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto in fatto

  1. – Nel corso di un giudizio civile – instaurato, con atto di citazione notificato il 29 aprile 2009, da un soggetto interdetto (in persona del tutore pro-tempore), per ottenere il disconoscimento della paternità del figlio, minore d’età al momento della domanda – il Tribunale ordinario di Catania, con ordinanza emessa il 5 aprile 2011, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 245 del codice civile, nella parte in cui non prevede che la decorrenza del termine annuale di proposizione dell’azione di disconoscimento della paternità sia sospeso, non solo quando la parte interessata si trovi in stato di interdizione per infermità mentale, ma anche quando questa si trovi in stato di incapacità naturale.

    1.1 – Il rimettente premette, in fatto, che (precedentemente alla proposizione del giudizio a quo) il medesimo Tribunale aveva dichiarato l’interdizione dell’attore, con sentenza del 30 gennaio 2004, e, quindi, con sentenza del 6 luglio 2007, la nullità per infermità mentale del matrimonio, contratto in data 15 dicembre 1990 con la convenuta, dal quale il 19 febbraio 1992 era nato il figlio minore.

    Il Tribunale rappresenta, quindi, che – a fronte della affermazione, posta a fondamento della domanda, secondo cui il convenuto non poteva essere figlio dell’interdetto, per mancata coabitazione dei coniugi nel periodo compreso tra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita, per impotenza del marito durante il tempo suddetto e per esistenza di una relazione extraconiugale della moglie – parte convenuta ha eccepito pregiudizialmente l’intervenuta decadenza dall’azione di disconoscimento ai sensi dell’art. 244 cod. civ. atteso che, fino alla pronuncia della sentenza di interdizione, l’attore era pienamente capace di agire giuridicamente.

    Il rimettente – osservato che, dagli accertamenti effettuati e dalle conclusioni rassegnate dai consulenti tecnici nel corso dei due giudizi di interdizione e di nullità del matrimonio, emerge («senza che nessuna effettiva contestazione» sia stata mossa dalle parti convenute sull’esistenza di tale incapacità) che l’attore è «soggetto che sin dalla nascita ha manifestato un ritardo mentale di tale gravità da renderlo incapace non solo di provvedere materialmente ai propri interessi, ma altresì di esprimere giudizi […] possedere capacità di critica tali da autodeterminarsi [...] e, dunque formarsi una autonoma volontà e consapevolezza degli eventi esterni e, in sintesi, radicalmente privo della capacità di intendere e di volere» – rileva che la norma censurata (insuscettibile di applicazione analogica) fa specifico richiamo allo «stato di interdizione per infermità di mente» e si riferisce unicamente alle ipotesi in cui il soggetto interessato sia giuridicamente incapace per...

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