Ordinanza nº 316 da Constitutional Court (Italy), 23 Novembre 2011

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione23 Novembre 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 316

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

- Giuseppe FRIGO “

- Alessandro CRISCUOLO “

- Paolo GROSSI “

- Giorgio LATTANZI “

- Aldo CAROSI “

- Marta CARTABIA “

- Sergio MATTARELLA “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 3 della delibera legislativa n. 582-590-606 (Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 giugno 2011, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso notificato il 20 giugno 2011, depositato in cancelleria il 23 giugno 2011 ed iscritto al n. 61 del registro ricorsi 2011.

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 20 giugno 2011, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato, con riferimento agli articoli 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, commi secondo, lettera l) e terzo, della Costituzione, l’articolo 3 del disegno di legge della Regione siciliana, approvato dall’Assemblea regionale il 14 giugno 2011, recante il n. 582–590–606 dal titolo «Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale»;

che, come il ricorrente riferisce, la disposizione impugnata dispone l’estensione ai dipendenti delle società miste, costituite ai sensi dell’art. 30 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 (Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie) ed in rapporto convenzionale con le Aziende Sanitarie provinciali e quelle ospedaliere, nonché con le Aziende ospedaliere universitarie, in servizio alla data del 31 dicembre 2008, delle particolari forme di stabilizzazione dei rapporti di lavoro previste dalla legislazione statale per i lavoratori impiegati in attività socialmente utili e dalle leggi regionali, comportanti l’assunzione con procedure selettive riservate. Per assicurare la continuità degli attuali rapporti di lavoro e garantire i livelli occupazionali, le Aziende sanitarie sono autorizzate «medio tempore» a stipulare contratti di lavoro quinquennali, suscettibili di rinnovo sino al completamento delle procedure di stabilizzazione;

che il ricorrente osserva come la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, abbia affermato che l’art. 97 Cost. impone quale forma generale ed ordinaria di reclutamento del personale una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti positivamente ed obiettivamente definiti;

che, in...

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