Sentenza nº 310 da Constitutional Court (Italy), 23 Novembre 2011

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione23 Novembre 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 310

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 11, comma 1, 14, 15, 16, commi 1 e 5, 18, 29, 46, 49 e 50 della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2011. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 1° marzo 2011, depositato in cancelleria il 7 marzo 2011 ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2011.

Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria;

udito nell’udienza pubblica del 18 ottobre 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi gli avvocati dello Stato Chiarina Aiello, Maria Letizia Guida e Marina Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giuseppe Naimo per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto

  1. — Con ricorso spedito per la notifica il 1° marzo 2011 e depositato il successivo 7 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 11, comma 1, 14, 15, 16, commi 1 e 5, 18, 29, 46, 49 e 50 della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2011. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002), in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 41, 51, 97, 117, primo, secondo e terzo comma, e 122, primo comma, della Costituzione.

    1.1. — L’art. 11, comma 1, della legge impugnata stabilisce: «La Giunta regionale è autorizzata a promuovere e perfezionare, mediante la stipula di tutti gli atti che si rendono necessari all’uopo, la costituzione di una società in house, a capitale interamente pubblico, con partecipazione maggioritaria della Regione Calabria, allo scopo di valorizzare e provvedere alla gestione unitaria ed integrata del patrimonio archeologico calabrese».

    La norma in questione, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, si pone in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettere g) e s), Cost., in quanto inserirebbe «nell’organizzazione, che deve essere esclusivamente statale, finalizzata alla tutela dei beni culturali, un elemento del tutto estraneo quale una società regionale a capitale interamente pubblico».

    In proposito, il ricorrente precisa che la tutela dei beni culturali consiste nella disciplina e nell’esercizio delle funzioni connesse all’individuazione dei beni costituenti il patrimonio culturale, alla loro protezione ed alla loro conservazione per fini di pubblica fruizione. Siffatte funzioni sarebbero attribuite dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in via esclusiva, alla competenza statale, e sarebbero esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali in tutte le sue articolazioni. In particolare, in sede regionale, le soprintendenze costituirebbero l’organo competente a curare la gestione, i restauri, la manutenzione e la fruizione dei beni culturali.

    Pertanto la previsione impugnata, consentendo alla Giunta regionale di costituire una società competente a provvedere alla gestione unitaria e integrata del patrimonio archeologico calabrese, si porrebbe in contrasto con la tutela unitaria del patrimonio culturale, attribuita in via esclusiva al legislatore nazionale.

    L’art. 11, comma 1, della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 violerebbe, inoltre, l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 112 e 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

    L’art. 117, terzo comma, Cost. è richiamato nella parte in cui prevede, fra le materie di competenza legislativa concorrente, la «valorizzazione dei beni culturali». A loro volta, i citati artt. 112 e 115 dispongono che lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali assicurino la valorizzazione dei beni culturali e che siffatte attività siano gestite in forma diretta, per mezzo delle strutture organizzative interne alle amministrazioni, o indiretta, tramite concessioni a terzi.

    Il ricorrente osserva che, in virtù delle norme statali appena richiamate, la valorizzazione, quando non è effettuata direttamente dallo Stato, «è collegata» ad accordi o intese stipulati tra lo Stato e gli altri enti pubblici. Di conseguenza, secondo la difesa statale, la norma impugnata – anche nella denegata ipotesi in cui sia ritenuta come finalizzata alla sola valorizzazione del patrimonio archeologico calabrese – si pone in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., poiché prevede, senza alcuna forma di cooperazione con lo Stato, la costituzione di una società in house, della quale, peraltro, non sono precisati i compiti.

    1.2. — L’art. 14 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 dispone: «1. In riferimento a quanto previsto dall’articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 9 del 2007 disciplinante il trasferimento alla Regione dei dipendenti addetti ai servizi amministrativi dell’AFOR, nelle more dell’attuazione complessiva della norma, la Giunta regionale è autorizzata a coprire i posti vacanti della dotazione organica, disponendo, in sede di programmazione triennale dei fabbisogni, prioritariamente e progressivamente, il trasferimento, nel proprio ruolo organico, dei dipendenti AFOR, già in servizio presso gli uffici regionali alla data di pubblicazione della presente legge, dando precedenza al personale che possiede maggiore anzianità di servizio presso gli uffici regionali, nel rispetto della disciplina in materia contenuta nell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 2. Il personale in servizio, alla data del 31.12.2010, presso il Centro Radio Regionale dell’AFOR è assegnato funzionalmente al servizio della Protezione Civile continuando a svolgere compiti e mansioni di propria e specifica pertinenza».

    Per illustrare le ragioni dell’impugnazione il ricorrente si sofferma sull’evoluzione normativa in materia di personale dell’Azienda forestale regionale (AFOR), sottolineando che l’art. 4 della legge della Regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002) ha disposto la soppressione e la messa in liquidazione della citata Azienda.

    Il comma 7 del medesimo art. 4 ha, inoltre, previsto il trasferimento del relativo personale alla Regione e alla Provincia, nel rispetto del regime contrattuale di appartenenza.

    La norma oggetto dell’odierna impugnazione dispone il trasferimento dei dipendenti AFOR alla Regione nelle more dell’attuazione della legge reg. Calabria n. 9 del 2007, prevedendone l’inquadramento nel ruolo organico della Regione, con precedenza per coloro che si trovano già in servizio presso gli uffici regionali alla data di pubblicazione della legge impugnata.

    Secondo il ricorrente, il censurato art. 14 si pone in contrasto con i principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost., poiché prevede il trasferimento nel ruolo organico della Regione Calabria dei dipendenti AFOR già in servizio presso la Regione stessa, attribuendo loro lo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali, con la conseguenza di non tenere conto del principio del mantenimento del regime contrattuale di appartenenza, come invece stabilito dalla legge reg. Calabria n. 9 del 2007.

    La difesa statale richiama, al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha ripetutamente affermato che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere circoscritta ai soli casi in cui le stesse deroghe siano funzionali al buon andamento dell’amministrazione, e sempre che ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle.

    Nel caso in esame, il ricorrente sostiene che il trasferimento alla Regione Calabria del personale appartenente all’AFOR, se può risultare giustificato dall’esigenza straordinaria di inquadrare nel ruolo regionale il personale di un’azienda soppressa per legge, non può comportare l’indiscriminata attribuzione a tale personale dello stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali. L’inquadramento piuttosto, per essere legittimo, avrebbe dovuto rispettare il regime contrattuale di provenienza, come del resto previsto dalla legge reg. Calabria n. 9 del 2007.

    Sulla base di tali rilievi, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che la norma impugnata si ponga in contrasto con il principio di imparzialità, risolvendosi in un ingiustificato privilegio a favore degli ex dipendenti AFOR, rispetto a coloro che sono stati assunti nei ruoli regionali a seguito di regolare concorso pubblico. In tal modo, infatti, sarebbero inseriti nell’amministrazione regionale, con pienezza di diritti economici e di carriera, dipendenti che non hanno sostenuto le prove di selezione necessarie per accedere a tale amministrazione.

    A parere del ricorrente, il legislatore regionale della Calabria avrebbe dovuto costituire un “ruolo a parte o ad esaurimento” in cui collocare i dipendenti in questione fino al compimento del loro periodo di servizio, da determinare a tutti gli effetti secondo l’originario stato giuridico ed economico dei dipendenti AFOR. Ciò sarebbe confermato da quanto previsto negli artt. 4, comma 7, e 6 della legge reg. Calabria n. 9 del 2007; in...

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