Sentenza nº 305 da Constitutional Court (Italy), 11 Novembre 2011

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione11 Novembre 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 305

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Alfio FINOCCHIARO Giudice

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della delibera della Giunta regionale del Veneto del 5 ottobre 2010, n. 2371, recante «Stagione venatoria 2010/2011: applicazione del regime di deroga previsto dall’art. 9, comma 1, lettera c), della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Approvazione ai sensi dell’art. 2, comma 1, della Legge regionale 12 agosto 2005, n. 13», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10 dicembre 2010, depositato in cancelleria il 15 dicembre 2010 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti tra enti 2010.

Visti l’atto di costituzione della Regione Veneto nonchè l’atto di intervento della World Wide Fund Italia Onlus ONG ed altri;

udito nell’udienza pubblica del 4 ottobre 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l’avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Bruno Barel e Luigi Manzi per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

  1. –– Giusta conforme deliberazione governativa del 30 novembre 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato alla Regione Veneto in data 10 dicembre 2010, ha sollevato conflitto di attribuzione fra enti in relazione alla delibera della Giunta regionale del Veneto del 5 ottobre 2010, n. 2371, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 79 del 12 ottobre 2010, recante «Stagione venatoria 2010/2011: applicazione del regime di deroga previsto dall’art. 9, comma 1, lettera c), della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Approvazione ai sensi dell’art. 2, comma 1, della Legge regionale 12 agosto 2005, n. 13».

    1.1.–– Il ricorrente rileva che con la delibera in questione è stata autorizzata, per la stagione venatoria 2010/2011 e con riguardo alla cattura di talune specie di uccelli migratori indicate in un allegato alla delibera medesima, la deroga all’art. 9 della direttiva comunitaria 2009/147/CE.

    Precisa altresì che, sebbene la competenza a consentire deroghe alla citata normativa comunitaria spetti alle Regioni, essa deve essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario e dei principi fissati dal legislatore statale, costituenti limiti minimi ed uniformi a tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

    Rileva il ricorrente che, invece, la deroga in questione è stata adottata in assenza dei presupposti e delle condizioni alla cui osservanza l’art. 9 della direttiva comunitaria 2009/147/CE (così come, in passato, l’art. 9 della direttiva 79/409/CEE) prevede sia subordinato il rilascio. Risulterebbero in tal modo violati sia il vincolo comunitario di cui all’art. 117, primo comma, della Costituzione che le previsioni contenute nella legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

    Per un verso, infatti, la direttiva 2009/147/CE subordina la deroga al divieto di cattura delle specie protette alla ricorrenza di determinate condizioni ed in misura non eccedente le “piccole quantità”, mentre l’art. 19-bis della legge n. 157 del 1992, oltre a richiamare l’art. 9 della succitata direttiva comunitaria, precisa, al comma 3, che la deroga deve essere preceduta dalla acquisizione del parere espresso dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), già Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), ora sostituito.

    Tali condizioni non sarebbero soddisfatte nel caso che interessa, come sarebbe confermato dal parere espresso, in senso negativo, dall’ISPRA in data 5 marzo 2010, ove si legge che, non essendo possibile, sulla base dei dati attualmente disponibili, fornire una nozione «oggettiva e scientificamente solida della piccola quantità cacciabile», non è consentita la deroga all’art. 9, comma 1, della direttiva 2009/147/CE.

    Soggiunge il ricorrente che la Giunta regionale, onde determinare la «piccola quantità cacciabile», in mancanza di dati attuali, si è, invece, rifatta a quelli riferiti alle stagioni venatorie 2005/2006 e 2006/2007, non conformandosi al contenuto del parere reso dall’ISPRA e violando il dettato dell’art. 19-bis della legge n. 157 del 1992, definito «strumento adottato dallo Stato per governare in maniera unitaria le determinazioni regionali in materia di caccia».

    1.2.–– Poiché la disposizione statale sopra richiamata detta misure di tutela inderogabili in favore...

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