Ordinanza nº 287 da Constitutional Court (Italy), 04 Novembre 2011

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione04 Novembre 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 287

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Alfio FINOCCHIARO Giudice

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 314, secondo comma, del codice penale, promosso dal Tribunale di Nola nel procedimento penale a carico di B. C. con ordinanza del 4 novembre 2010, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2011 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 4 novembre 2010 (r.o. n. 35 del 2011), il Tribunale di Nola ha sollevato, in riferimento all’art. 27, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 314, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non estende la disciplina del peculato d’uso alle ipotesi in cui la mancata restituzione della cosa, oggetto di appropriazione, sia dovuta solo a caso fortuito o forza maggiore, sottoponendola così al più grave regime del peculato;

che il giudice a quo procede nei confronti di persona imputata del reato di cui all’art. 314 cod. pen., perché – nominata custode di un veicolo di proprietà altrui sottoposto a sequestro amministrativo – era stata sorpresa a circolarvi;

che i carabinieri avevano proceduto a un nuovo sequestro dell’auto, dandone notizia all’Autorità giudiziaria;

che, ad avviso del rimettente, nell’ipotesi di utilizzazione, attraverso la messa in circolazione non autorizzata, del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo la condotta contestata all’imputato non sarebbe sussumibile nella fattispecie delittuosa dell’art. 334 cod. pen., ma dovrebbe essere invece «correttamente ravvisato il reato di peculato (…)», perché l’imputato, facendo uso dell’autovettura a lui «affidata solo per ragioni di ufficio», «operava una abusiva interversione del titolo pubblicistico del possesso e si comportava uti dominus contravvenendo alle ragioni che giustificavano la sua disponibilità della res»;

che, essendo nel caso di specie configurabile un peculato, non sarebbe pertanto rilevante la questione, oggetto di un contrasto giurisprudenziale, sull’esistenza o meno di un rapporto di specialità tra l’art. 334 cod. pen. (reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro) e l’art. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che sanziona come illecito amministrativo la condotta di colui che circola abusivamente con l’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo;

che il reato contestato (peculato ex art. 314, primo comma, cod. pen.)...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT