Sentenza nº 281 da Constitutional Court (Italy), 28 Ottobre 2011
Relatore | Franco Gallo |
Data di Resoluzione | 28 Ottobre 2011 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 281
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Alfio FINOCCHIARO Giudice
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dellart. 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promossi dal Giudice dellesecuzione del Tribunale di Forlì con ordinanza del 2 agosto 2010 e dal Giudice dellesecuzione del Tribunale di Torino con ordinanza del 31 maggio 2010, iscritte al n. 380 del registro ordinanze 2010 ed al n. 5 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dellanno 2010 e n. 5, prima serie speciale, dellanno 2011.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2011 il Giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto in fatto
-
Nel corso di una procedura di riscossione coattiva di crediti tributari effettuata mediante espropriazione immobiliare e promossa nei confronti di un contribuente dalla s.p.a. Equitalia Romagna, agente della riscossione per la provincia di Forlí-Cesena, il Giudice dellesecuzione del Tribunale ordinario di Forlí, con ordinanza depositata il 2 agosto 2010 (r.o. n. 380 del 2010), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, questioni di legittimità dellart. 85, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) − secondo cui «Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dellesecuzione lassegnazione dellimmobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dellesecuzione gli atti del procedimento» −, «nella parte in cui prevede che lassegnazione allo Stato abbia luogo per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede, anziché per il prezzo base del terzo incanto».
1.1. Il Giudice dellesecuzione rimettente riferisce, in punto di fatto, che: a) la s.p.a. Equitalia Romagna aveva promosso «esecuzione esattoriale» immobiliare per crediti tributari dello Stato, pari ad 59.466,41, risultanti dagli estratti di ruolo prodotti in giudizio; b) la procedura di riscossione si era svolta regolarmente con la trascrizione dellavviso di vendita dellimmobile, la sua notificazione al debitore e leffettuazione di tre incanti andati deserti; c) la base dasta del terzo incanto era stata di 79.454,67; d) lagente della riscossione aveva chiesto, ai sensi dellart. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973, lassegnazione dellimmobile pignorato allo Stato per il prezzo costituito dallimporto dei sopra indicati crediti tributari dello Stato, inferiore alla base dasta del terzo incanto; e) erano intervenuti nellesecuzione la s.p.a. CORIT − Riscossioni Locali, per un credito di 1.628,58, la Cassa dei Risparmi di Forlí e della Romagna, per un credito di 1.941,15 e la stessa s.p.a. Equitalia Romagna, con due interventi per crediti, rispettivamente, di 2.581,72 e di 6.296,79.
1.2. Il medesimo giudice rimettente premette poi, in punto di diritto, che: a) in base al comma 2 dellart. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973 (secondo cui, a séguito dellistanza dellagente della riscossione di assegnazione dellimmobile allo Stato, il giudice dellesecuzione, in caso di esito negativo del terzo incanto, «dispone lassegnazione»), il giudice dellesecuzione non ha il potere discrezionale di non far luogo allassegnazione allo Stato né può rifiutare lemissione del decreto di trasferimento quando lo Stato abbia versato il prezzo nel termine fissato dallo stesso giudice; b) tale assegnazione ha natura sostitutiva della vendita forzata ed il prezzo versato dallo Stato, pari alla minor somma tra la base dasta del terzo incanto ed il credito tributario per il quale si procede, è acquisito alla massa attiva di cui allart. 509 del codice di procedura civile ed assegnato allesattore ovvero distribuito tra lesattore e gli eventuali concorrenti, in ragione delle rispettive cause di prelazione (art. 84 del d.P.R. n. 602 del 1973; art. 596 cod. proc. civ.); c) lindicata disciplina esclude sia la corresponsione di conguagli a carico dello Stato sia lincremento del prezzo di assegnazione nel caso di differenza tra il minore importo del credito tributario per cui si procede e la maggiore base dasta del terzo incanto; d) il «credito per cui si procede», menzionato dalla disposizione denunciata, è esclusivamente quello tributario, senza che rilevino i diversi crediti eventualmente concorrenti al riparto ed aventi prelazione anteriore a quelli dellesattore, considerato che lart. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973 non rinvia né allart. 589 cod. proc. civ. (secondo cui «listanza di assegnazione deve contenere lofferta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nellart. 506») né allart. 506 cod. proc. civ. (il quale indica, per lassegnazione, «un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dellofferente»); e) siffatta interpretazione del menzionato quadro normativo e, in particolare, della disposizione denunciata è «lunica possibile, non essendo prospettabile uninterpretazione costituzionalmente orientata della stessa».
1.3. Sulla base di tali premesse, il giudice a quo afferma, in punto di non manifesta infondatezza, che la disposizione denunciata, «nella parte in cui prevede che lassegnazione allo Stato abbia luogo per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede, anziché per il prezzo base del terzo incanto», si pone in contrasto: a) con gli artt. 3 e 53 Cost., per «violazione dei principi di ragionevolezza rispetto ai mezzi e allo scopo e di uguaglianza in sé, e in relazione al principio di capacità contributiva»; b) con gli artt. 3 e 42 Cost., per l«irragionevole determinazione del prezzo per lassegnazione coattiva».
1.3.1. Con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 3 e 53 Cost., il rimettente osserva che la disciplina denunciata presenta tre diversi profili di contrasto con la Costituzione, in quanto: a) il parametro del credito tributario per cui si procede non è idoneo a stabilire un ragionevole prezzo di acquisto coattivo dellimmobile; b) irragionevolmente «ceteris paribus premia laccumulazione del debito» tributario; c) non trova giustificazione nelladempimento dellobbligazione tributaria e, quindi, víola il principio di capacità contributiva.
Sotto il primo profilo, il giudice a quo assume che, secondo ragione, lassegnazione dellimmobile allo Stato, in quanto sostitutiva della vendita, potrebbe avvenire solo con il versamento del prezzo ribassato che funge da base dasta del terzo incanto (anche a tener conto delle particolari esigenze pubblicistiche sottostanti allesecuzione esattoriale) e non certo del prezzo corrispondente alla misura del credito tributario per il quale si procede; ammontare, questo, che costituisce una «variabile indipendente dal valore dellimmobile [ ] neppure indirettamente collegata» con esso.
Sotto il secondo profilo, prosegue il medesimo giudice, la disciplina denunciata è irragionevole, perché «premia» il contribuente che ha un debito tributario di ammontare superiore alla base dasta, mentre sfavorisce il contribuente debitore di tributi per un ammontare complessivo inferiore a detta base, il quale, a séguito dellassegnazione del suo immobile allo Stato, subisce, «oltre alla perdita dellimmobile, anche lulteriore falcidia rappresentata dalla differenza tra base dasta e tributo insoluto».
Sotto il terzo profilo, sempre ad avviso del rimettente, la fissazione del prezzo di assegnazione dellimmobile in base al criterio della minor somma tra base dasta del terzo incanto e credito tributario per cui si procede, pur non avendo la funzione di sanzionare linadempienza del contribuente, tuttavia impone a questultimo nellevenienza, meramente casuale, che il debito tributario sia inferiore al prezzo base del terzo incanto di subire un sacrificio patrimoniale superiore (per la misura pari alla differenza tra la base dasta ed il debito tributario) a quello commisurato alla sua capacità contributiva e, quindi, a quello corrispondente allobbligazione tributaria (e relativi accessori), come accertata e risultante dallestratto di ruolo. Al riguardo, il giudice a quo sottolinea che il principio di capacità contributiva è applicabile anche nella fase della riscossione dei tributi, perché il citato «art. 53 comma 1 Cost. non distingue il momento fisiologico delladempimento dalle patologie del rapporto di imposta» e perché «il concorso alle spese pubbliche si attua [ ] con ladempimento, spontaneo o coattivo che sia, della pretesa tributaria».
1.3.2. Con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 3 e 42 Cost., il rimettente osserva che lassegnazione dellimmobile allo Stato ad un prezzo pari allammontare del credito tributario e, quindi, inferiore al prezzo base del terzo incanto, non costituisce il «serio ristoro» che la giurisprudenza costituzionale richiede per lindennizzo da corrispondersi in caso di espropriazione per pubblica utilità ai sensi del terzo comma dellart. 42 Cost. (cita, in proposito, le sentenze di questa Corte n. 348 del 2007 e n. 5 del 1980). Il principio «del serio ristoro», secondo il giudice a quo, pur se previsto per lindennizzo a séguito di espropriazione per pubblica utilità o di altri atti ablatori disposti dalla...
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