Legittimità

Page 533

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. UN., 28 LUGLIO 2011, N. 30200 (C.C. 28 APRILE 2011)

PRES. LUPO – EST. MARASCA – P.M. MARTUSCIELLO (CONF.) – RIC. P.M. IN PROC. OHONBA

Misure cautelari personali y Estinzione y Termini di durata massima della custodia cautelare y Giudizio abbreviato y Decorrenza dei termini y Dies a quo y Individuazione.

I termini di durata massima della custodia cautelare per la fase del giudizio abbreviato, anche nella ipotesi di rito non subordinato ad integrazione probatoria e disposto a seguito di richiesta di giudizio immediato, decorrono dall’ordinanza con cui è disposto il giudizio abbreviato. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 303; c.p.p., art. 438; c.p.p., art. 456; c.p.p., art. 458) (1)

(1) Si vedano: Cass. pen., sez. I, 28 ottobre 2009, Pappalardo, in questa Rivista 2010, 777; Cass. pen., sez. II, 23 marzo 2009, Bianco, in Ius&Lex dvd n. 5/11, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. I, 8 gennaio 2007, Strano, in questa Rivista 2007, 231 e Cass. pen., sez. VI, 19 luglio 2006, Ferrante, ivi 2007, 659.

Svolgimento del processo

  1. L’ordinanza impugnata.

    1.1. Gab Paul Ohonba veniva arrestato in data 8 giugno 2008 a seguito di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari per i reati di cui agli artt. 110, 416, 601 e 602 cod. pen., commessi dal 26 gennaio 2008 fino alla emissione dell’ordinanza custodiale.

    In data 28 gennaio 2009 il G.i.p., ai sensi dell’art. 456 cod. proc. pen., emetteva il decreto di giudizio immediato, notificato all’imputato in data 24 febbraio 2009, cui faceva seguito, in data 6-9 marzo 2009, la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato avanzata dall’Ohonba.

    Con successivo decreto pronunciato in data 8 aprile 2009 il G.i.p. fissava, ai sensi dell’art. 458, comma 2, cod. proc. pen., l’udienza per la celebrazione del rito abbreviato per il giorno 17 luglio 2009. In udienza, con ordinanza emessa in pari data, il giudice dava corso al rito abbreviato, poi definito con sentenza di condanna alla pena di anni nove di reclusione del 19 febbraio-18 giugno 2010.

    1.2. Con istanza avanzata il 28 luglio 2010, l’Ohonba chiedeva venisse dichiarata la perdita di efficacia della custodia cautelare in carcere per la scadenza dei termini ex art. 303, comma 1, lett. b-bis), cod. proc. pen., sull’assunto che la data di decorrenza doveva individuarsi in quella in cui era stato emesso il decreto di fissazione dell’udienza camerale ai sensi dell’art. 458, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di un atto sostanzialmente equipollente all’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen.

    Sul parere contrario del pubblico ministero, il giudice rigettava l’istanza in data 4 agosto 2010, osservando che, in base alla formulazione letterale dell’art. 303, comma 1, lett. b-bis) cod. proc. pen., il termine di fase del rito abbreviato doveva computarsi a decorrere non dalla data di fissazione dell’udienza con decreto, ma dalla celebrazione della stessa introdotta dalla ordinanza ammissiva del rito; di conseguenza il termine di nove mesi sarebbe stato ampiamente rispettato.

    1.3. Con ordinanza del 14 settembre 2010, il Tribunale di Cagliari, investito ex art. 310 cod. proc. pen. dall’appello proposto da Gab Paul Ohonba, riteneva l’impugnazione fondata perché in caso di rito abbreviato non condizio- nato, richiesto dall’imputato a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato, il decreto di fissazione dell’udienza doveva ritenersi equipollente dell’ordinanza ammissiva del rito, presupponendo una verifica circa la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta esaustiva di ogni valutazione ai fini dell’instaurazione del rito. Cosicché dalla data di emissione del decreto di fissazione dell’udienza - art. 458, comma 2, cod. proc. pen. - doveva farsi decorrere il termine di fase di nove mesi, termine che, nel caso di specie, sarebbe scaduto il 13 gennaio 2010, ovvero prima della pronuncia della sentenza del G.u.p. del 19 febbraio 2010. Dichiarata la perdita di efficacia della misura custodiale, il Tribunale disponeva la immediata liberazione di Gab Paul Ohonba. A sostegno della decisione il Tribunale richiamava il precedente rappresentato dalla pronuncia resa da Sez. II, n. 12818 del 18 febbraio 2009, Bianco.

  2. Il ricorso per cassazione.

    2.1. Avverso la indicata ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, che chiedeva l’annullamento della stessa e deduceva, quale unico motivo di impugnazione, la violazione di legge, avendo il giudice erroneamente equiparato il decreto di fissazione dell’udienza ex art. 458, comma 2, cod. proc. pen. alla ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio ed alla quale fa riferimento l’art. 303, comma 1, lett. b-bis) cod. proc. pen. per la individuazione del termine iniziale di fase del giudizio abbreviato.

    2.2. A sostegno della sua tesi il pubblico ministero ricorrente osservava:

    Page 534

    1. che l’art. 303, comma 1, lett. b-bis) cod. proc. pen. chiaramente fissa l’inizio del termine di durata massima di fase al momento della emissione dell’ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato, senza alcuna distinzione tra ipotesi di rito abbreviato “tipiche” ed “atipiche”;

    2. che il g.i.p. che emette l’ordinanza ammissiva del rito, giudice diverso, ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen., dal g.i.p. che ha emesso il decreto di fissazione dell’udienza, è chiamato a svolgere una verifica sulla esistenza dei requisiti prima di emettere la predetta ordinanza;

    3. che l’art. 303, più volte richiamato, nello stabilire i termini di durata della custodia cautelare, non opera alcuna distinzione tra i vari casi in cui può procedersi con il rito abbreviato;

    4. che in sede di udienza, nel contraddittorio delle parti, l’imputato può precisare meglio il contenuto, condizionato o meno, della sua iniziale richiesta.

    A supporto della tesi sostenuta il ricorrente richiamava l’indirizzo espresso da Sez. I, n. 41380 del 14 ottobre 2009,

    Pappalardo.

  3. L’ordinanza di rimessione.

    3.1. Con ordinanza emessa in data 17 gennaio 2011, la Sezione Prima penale, dopo avere rilevato che a ben vedere le due sentenze richiamate in precedenza non erano in contraddizione, deliberava la rimessione del procedimento alle Sezioni Unite, ritenendo necessario un intervento al fine di prevenire la concreta possibilità dell’insorgere di un contrasto di giurisprudenza in ordine alla individuazione del dies a quo - decreto di fissazione dell’udienza o ordinanza ammissiva del rito - del termine di fase di cui all’art. 303, comma 1, lett. b- bis) cod. proc. pen.

    La Corte rimettente non condivide l’indirizzo giurisprudenziale che propone uno schema procedurale differente a seconda che la richiesta di rito abbreviato sia o meno condizionata, in base all’assunto che in caso di richiesta non condizionata il momento iniziale di decorrenza del termine di fase sia individuabile nella emissione del decreto di fissazione dell’udienza, dovendosi il giudice limitare alla sola valutazione dei requisiti formali di ammissibilità - rispetto del termine per la richiesta del rito abbreviato di quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato e legittimazione alla richiesta -, mentre in caso di richiesta condizionata ad integrazione probatoria sia da individuare nella emissione dell’ordinanza ammissiva del rito, richiedendosi in tal caso anche una valutazione in ordine alla necessità della integrazione probatoria e della sua compatibilità con le esigenze proprie del rito.

    La Corte rimettente, inoltre, non condivide la tesi secondo la quale la fissazione dell’udienza assorbe, anche in caso di richiesta probatoriamente condizionata, ogni valutazione di ammissibilità del rito, ritenendo che, in ogni caso e per ogni tipologia di richiesta, il momento iniziale del termine di fase sia da individuare nella ordinanza ammissiva del rito pronunciata nella udienza fissata con il precedente decreto.

    3.2. Militerebbero a favore della tesi della Sezione rimettente:

    1. il dato letterale, perché il legislatore nella disposizione di cui all’art. 303, comma 1, lett. b-bis), cod. proc. pen. ha fatto riferimento alla “ordinanza”, che costituisce una forma tipica di provvedimento del giudice, ben distinta dal decreto, senza nulla disporre in merito ad una eventuale equiparazione tra il decreto di fissazione dell’udienza e l’ordinanza ammissiva del rito abbreviato;

    2. il dato sistematico, perché, secondo i principi affermati dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, esisterebbe una sostanziale differenza tra l’ordinanza ammissiva del rito abbreviato ed il decreto di fissazione dell’udienza a norma dell’art. 458, comma 2, cod. proc. pen., dal momento che il giudice - necessariamente diverso a norma dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. - chiamato ad ammettere il rito con ordinanza ed a celebrare l’udienza non può essere condizionato nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari per il rito abbreviato dalle indicazioni contenute nel decreto;

    3. l’interesse dell’imputato alla non equiparazione tra decreto di fissazione e successiva ordinanza per non vedersi privato della possibilità di precisare in udienza, con il supporto della difesa tecnica, la sua richiesta, trasformandola, eventualmente, da condizionata ad incondizionata.

    3.3. Il Primo Presidente, con decreto in data 16 febbraio 2011, assegnava il ricorso alle Sezioni Unite e fissava per la trattazione dello stesso la odierna camera di consiglio.

    Motivi della decisione

  4. La questione controversa.

    1.1.Le Sezioni Unite sono chiamate a stabilire «se i termini di durata massima della custodia cautelare per la fase del giudizio abbreviato, non subordinato ad integrazione probatoria e disposto in seguito alla richiesta di giudizio immediato, decorrano dall’emissione del decreto di fissazione dell’udienza in esito alla menzionata richiesta o dal provvedimento con...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT