Ordinanza nº 276 da Constitutional Court (Italy), 21 Ottobre 2011

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione21 Ottobre 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 276

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Alfio FINOCCHIARO Giudice

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 2-bis del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 (Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare), convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2008, n. 205, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, con ordinanza del 13 gennaio 2011, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che, con ordinanza deliberata il 13 gennaio 2011, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti ha sollevato, in riferimento agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2-bis del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 (Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare), convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2008, n. 205, nella parte in cui prevede che le «vinacce esauste ed i loro componenti […] sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

che il giudice a quo deve deliberare sulla richiesta di archiviazione, presentata dal pubblico ministero in data 14 aprile 2010, avente ad oggetto il procedimento instaurato nei confronti del titolare di una distilleria, indagato, tra l’altro, per il reato previsto dall’art. 256, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in relazione all’art. 214 del medesimo decreto, perché «effettuava attività di recupero energetico dei rifiuti prodotti dalla propria attività di distillazione, costituiti da vinacce esauste, senza essere iscritto nel registro provinciale di recupero dei rifiuti non pericolosi»;

che il rimettente, dopo aver riferito che nella richiesta di archiviazione il pubblico ministero ha formulato eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 2-bis del d.l. n. 171 del 2008, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., afferma di «condividere integralmente le motivazioni espresse dal P.M., che di seguito si riportano»;

che, secondo quanto si legge nell’atto di promovimento, l’indagine in oggetto era iniziata a seguito di accertamenti compiuti dall’Agenzia regionale di prevenzione e ambiente, dai quali era emerso che la distilleria indicata aveva effettuato «fino al dicembre 2008, ed effettua tutt’ora» il recupero energetico dei residui prodotti dall’attività di distillazione, costituiti nella specie dalle vinacce esauste;

che il predetto materiale era considerato rifiuto dell’industria agroalimentare, ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), con la conseguenza che l’utilizzazione dello stesso come combustibile doveva essere ritenuta operazione di «recupero» di un rifiuto;

che, sempre secondo la prospettazione trascritta nell’ordinanza di rimessione, il quadro normativo di riferimento è mutato con l’entrata in vigore della norma censurata, che ha classificato alcuni residui di produzione della vinificazione e della distillazione, tra cui le vinacce esauste, come «sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

che tale mutamento ha imposto al pubblico ministero di chiedere l’archiviazione del procedimento, quanto meno con riferimento alla imputazione riguardante l’attività di combustione delle vinacce esauste, e che, tuttavia, lo stesso inquirente ha ritenuto di «dover prospettare […], preliminarmente rispetto al vaglio della richiesta di archiviazione, una questione di legittimità costituzionale della norma per contrarietà al diritto comunitario»;

che, infatti, la norma censurata avrebbe introdotto una «presunzione assoluta» di appartenenza delle vinacce esauste alla...

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