Sentenza nº 5505 da Council of State (Italy), 10 Ottobre 2011

Data di Resoluzione10 Ottobre 2011
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Paolo Numerico, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Guido Romano, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 03023/2009, resa tra le parti, concernente MANCATA ISCRIZIONE NEL QUADRO DI AVANZAMENTO AL GRADO DI GENERALE DI BRIGATA IN SPE PER L'ANNO 2004

sul ricorso numero di registro generale 1996 del 2010, proposto da:

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Maurizio Raponi, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Mileto, con domicilio eletto presso Santacroce Procida Studio Legale Tributario in Roma, via Giambattista Vico N. 22;

Angelo Antonio Quarato, Riccardo Piccinni, Gianni Gola, Mario Forchetti, Luigi Peduto;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Maurizio Raponi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2011 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Fruscione in sostituzione di Salvatore Mileto e Giovanni Palatiello (Avv.St.);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame il ricorrente Ministero dell'Economia- Comando Generale della Guardia di Finanza impugna la sentenza del Tar del Lazio con il quale è stato accolto il ricorso avverso la mancata iscrizione dell'appellato (all'epoca colonnello, oggi Generale della Guardia di Finanza), nel quadro di avanzamento al grado di Generale di Brigata in s.p.e. per l'anno 2004; gli atti del procedimento di scrutinio ed il giudizio finale, emesso dalla Commissione superiore di avanzamento nei confronti del ricorrente e del punteggio attribuitogli di 28,28.

L'appello, senza l'intestazione di specifiche rubriche, afferma l'erroneità della sentenza impugnata, che avrebbe travalicato i limiti esterni della giurisdizione e fatto luogo a valutazioni di merito, senza tener conto delle caratteristiche dell'impiego degli altri ufficiali oggetto di valutazione.

Si è costituito in giudizio l'appellato il quale con memoria ha sottolineato la correttezza della decisione ed ha contestato nel merito le affermazioni del Ministero appellante.

Chiamata all'udienza pubblica di discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

L'appello è infondato.

____ 1.§. Con un primo sostanziale ? ancorchè non rubricato- mezzo d'appello si lamenta, in linea generale, che la sentenza del Tar del Lazio:

-- non solo sarebbe posta in contrasto con consolidati indirizzi giurisprudenziali in tema di sindacato giurisdizionale, ma avrebbe addirittura contraddetto con le precedenti decisioni della stessa Sezione, per cui non è sufficiente evidenziare da un lato alcuni aspetti negativi a carico di uno o più promossi, trascurando i loro dati positivi, ed dall'altro sorvolare sugli elementi meno favorevoli al ricorrente;

-- impingerebbe direttamente il merito dell'azione amministrativa, per cui potrebbe essere sindacato solamente entro i limiti di una manifesta abnormità per l'altissima discrezionalità tecnica che connota le valutazioni compiute dall'amministrazione sulla carriera degli ufficiali scrutinati;

-- avrebbe implicato una ponderazione di carattere ?numerico? delle complessive qualità di ciascuno dei valutandi.

Il motivo va respinto.

Certamente, sotto un profilo generale, i giudizi di avanzamento a scelta degli ufficiali sono connotati da un alto tasso di discrezionalità tecnica, ed implicano un apprezzamento della carriera e della professionalità di soggetti di solito tutti dotati di elevato profilo. In tali casi, le differenze di valutazione in conseguenza finiscono per essere sovente affidate ad elementi estremamente specifici o sfumati.

Tuttavia, la progressiva prudenza della giurisprudenza più recente...

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