Sentenza nº 11779 da Lazio, Roma, 26 Novembre 2007

Data di Resoluzione26 Novembre 2007
EmittenteLazio - Roma

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
-SEZIONE II -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 7873 del 2004, proposto dal tenente colonnello Monaco Giovanni, rappresentato e difeso dagli Avvocati Paccione Luigi e Nanna Vito e domiciliato in Roma, nello studio del secondo viale Giulio Cesare n.71;

C O N T R O

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

e nei confronti di

Col. Angeloni Gioacchino, Augelli Vito Giampaolo, Carbone Michele, De Nisi Antonio quest'ultimo rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco De Beumont e domiciliato in Roma presso la Segreteria del TAR;

PER L'ANNULLAMENTO

della graduatoria di merito relativa al quadro di avanzamento al grado colonnello della Guardia di Finanza annualità 2004;

del provvedimento recante la non iscrizione del ricorrente nel quadro di avanzamento a grado di colonnello;

della nota del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, Bari, prot. 2596/1130P del 7.5.2004, a firma del Comandante Provinciale ad oggetto "Esito del giudizio di avanzamento";

del foglio del Comando Generale della Guardia di Finanza I Reparto prot. n.130712/P/1 del 22.4.2004 recante comunicazione al Comando Provinciale di Bari della non iscrizione del ricorrente nel quadro normale di avanzamento; del foglio del Comando Regionale Puglia della G.d.F. prot. n.30660/1130 del 5.5.2004;

di tutti i verbali della commissione superiore di avanzamento nella procedura di valutazione finalizzata alla formazione dei quadri di avanzamento nel grado di colonnello per l'anno 2004 limitatamente alla posizione del ricorrente ed a quella degli ufficiali iscritti in quadro;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata amministrazione;

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 7 nov. 2007 il dottor Roberto Capuzzi, uditi l'avv. L. Paccione, l'avv. L. Rossetti, delegata dall'avv. De Beaumont, e l'avv. dello Stato Bacosi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Espone il ricorrente di essere ufficiale in servizio presso la G.d.F. con il grado tenente colonnello presso il Comando Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria della G.d.F. con sede a Bari.

Il ricorrente in virtù dei titoli vantati tra i quali il prestigioso Corso Superiore di Polizia Tributaria coltivava la aspettativa alla iscrizione in quadro al grado di colonnello per il 2004.

Sennonchè il ricorrente veniva a conoscenza di essere stato giudicato idoneo ma non iscritto in quadro perchè classificato al 32° posto della graduatoria con il punteggio di merito di 28,30.

Dopo avere esercitato l'accesso agli atti della procedura il ricorrente deduce i seguenti motivi:

Violazione dei principi costituzionali di buon andamento e d'imparzialità della pubblica amministrazione. Violazione ed erronea applicazione degli artt.12 e ss. D.Lgs. 19.03.2001, n.69, con riferimento al D.M. 02.11.1993, n. 571, nel testo modificato dal D.M. 22.11.2002, n. 299. Eccesso di potere per abnormità procedimentale. Eccesso di potere per inversione procedimentale, difetto assoluto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta ed erronea presupposizione. Sviamento di potere e di procedura. Omessa valutazione di titoli, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia.

Il ricorrente, nel riepilogare i propri titoli e nel richiamare la normativa in materia di avanzamento, lamenta:

l'attribuzione del medesimo punteggio a ciascun candidato da parte dei singoli commissari e l'identità testuale della motivazione scritta per ciascuna voce valutativa, così da rendere le valutazioni redatte frutto di un'inesistente ovvero fittizia attività istruttoria;

una sintomatica composizione soggettiva della graduatoria conclusiva, che risulta al suo interno divisa per gruppi di Ufficiali;

una sottovalutazione dei propri titoli e precedenti di carriera da parte della Commissione Superiore di Avanzamento, la quale avrebbe omesso di esaminare tali profili curriculari .

Al fine di avvalorare le proprie tesi, il tenente colonnello Monaco svolge varie argomentazioni con riferimento alle quattro categorie di elementi oggetto di valutazione, affermando che i giudizi espressi nelle schede di valutazione da parte dei membri della Commissione Superiore di Avanzamento sono in aperto contrasto con le risultanze della propria documentazione caratteristica.

"Violazione ed omessa applicazione dell'art.19, II comma, D.Lgs. 19.03.2001, n.69, in relazione all'art.57 stesso testo. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, carente motivazione, manifesta ingiustizia e irragionevolezza dell'azione amministrativa".

Il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 19, II comma, D.Lgs. 19 marzo 2001, n.69, in base al quale il superamento del Corso Superiore di Polizia Tributaria costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti.

Atteso il possesso di suddetto titolo, il ricorrente sostiene che la Commissione, avrebbe omesso di applicare nei suoi confronti il giusto diritto di preferenza in sede di procedura di avanzamento a scelta nel grado di Colonnello.

Violazione dei principi costituzionali di buon andamento e d'imparzialità della Pubblica Amministrazione. Violazione ed errata applicazione degli artt.12 e ss. D.Lgs. 19.03.2001, n.69, con particolare riguardo all'art.19 stesso testo, in relazione al D.M. 02.11.1993, n. 571, così come emendato dal D.M. 22.11.2002, n. 299. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, carente motivazione, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, abnormità procedimentale, illogicità.

Il ricorrente lamenta il fatto che alcuni Ufficiali ancorché privi del titolo preferenziale della Scuola di Polizia Tributaria siano stati collocati in graduatoria in posizione migliore rispetto a quella a lui riconosciuta.

"Violazione dei principi costituzionali di buon andamento e d'imparzialità della Pubblica Amministrazione. Violazione ed errata applicazione degli artt.12 e ss. D.Lgs. 19.03.2001, n.69, con particolare riguardo all'art.19 stesso testo, in relazione all'art.4, comma 2, D.Lgs. 28.11.1997, n. 464. Violazione del D.M. 02.11.1993, n. 571, così come emendato dal D.M. 22.11.2002, n. 299. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, carente motivazione, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, abnormità procedimentale, illogicità."

"Violazione del principio costituzionale di buon andamento della Pubblica Amministrazione. Violazione degli artt.4, 5 e 6 della legge 07.08.1990, n.241. Eccesso di potere per abnormità procedimentale."

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha omesso di nominare il Responsabile del procedimento. L'assenza nella fattispecie di tale figura organizzatoria appare di insanabile rilievo patologico ai fini per cui è causa.

Con successivi motivi aggiunti il ricorrente formula le seguenti ulteriori censure:

"Violazione dei principi costituzionali di buon andamento e d'imparzialità della Pubblica Amministrazione. Violazione ed omessa applicazione dell'artt.19, comma 2, D.Lgs. 19.03.2001, n.69, con riferimento al D.M. 02.11.1993, n. 571, nel testo modificato dal D.M. 22.11.2002, n. 299. Eccesso di potere per abnormità procedimentale. Eccesso di potere per inversione procedimentale, difetto assoluto di istruttoria, carente motivazione, illogicità manifesta ed erronea presupposizione. Eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo".

"Violazione dei principi costituzionali di buon andamento e d'imparzialità della Pubblica Amministrazione. Violazione ed erronea D.Lgs. 19.03.2001, n.69, con riferimento al D.M. 02.11.1993, n. 571, nel testo modificato dal D.M. 22.11.2002, n. 299. Eccesso di potere per abnormità procedimentale e chiara irragionevolezza della graduatoria. Eccesso di potere per inversione procedimentale, difetto assoluto di istruttoria, carente motivazione, illogicità manifesta ed erronea presupposizione. Eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo".

Il ricorrente raffronta le posizioni dei candidati iscritti in ruolo di avanzamento (Colonnelli Francesco Saverio Manozzi Costantino Catalano, Francesco Maria Rotilio e Antonino Costa) e quella del ricorrente, al fine di meglio evidenziare la dedotta abnormità di giudizio da parte della Commissione in sede di attribuzione dei punteggi.

Il Monaco evidenzia, rispetto ai quattro Ufficiali chiamati espressamente in causa, il possesso di migliori titoli e valutazioni caratteristiche.

Il ricorrente, infine, rileva complessivamente che "all'esito dell'analisi dei libretti personali dei Colonnelli sopra meglio indicati appare dunque indubitabile l'illogicità e la chiara irrazionalità dell'operato della Commissione Superiore di Avanzamento, la quale, nell'attribuire ai predetti Ufficiali un punteggio superiore rispetto a quello assegnato all'odierno concludente, è incorsa in una palmare ipotesi di consumata violazione di leggi, di circolari nonché di eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l'intimata amministrazione depositando ampia memoria difensiva.

Si è costituito in giudizio il controinteressato Col. Antonio De Nisi depositando una memoria difensiva e...

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