Sentenza nº 2799 da Campania, Salerno, 23 Novembre 2007

Data di Resoluzione23 Novembre 2007
EmittenteCampania - Salerno

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Sezione staccata di Salerno

Sezione Prima

composto dai signori :

Dott. Giovanni De Leo Presidente

Dott. Ferdinando Minichini Consigliere

Dott. Michelangelo Maria Liguori Primo ref. rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 922 R.G. dell'anno 2005 Reg. Gen., proposto dalla Società Conserve Italia s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni Corporente e Aristide Bravaccio, con i quali è elettivamente domiciliata in Salerno, al c.so Garibaldi n° 164, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Lentini;

C O N T R O

Ministero delle Attività Produttive, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui è per legge domiciliato, in Salerno, corso Vittorio Emanuele - Palazzo Pastore;

e nei confronti di

Nuova Tirrena s.p.a., in persona del procuratore speciale avv. Beniamino Tortora, come da atto del notaio S. Sammartano di Roma in data 23.1.2004 (rep. n° 112195), rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Bruni, e con quest'ultimo elettivamente domiciliata in Salerno, alla piazza Caduti civili di guerra n° 1, presso lo studio dell'avv. Salvatore Sica;

nonché di

Europrogetti & Finanza s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

1) del provvedimento n° 138987 del 24.1.2005, adottato dal Direttore Generale della Direzione per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero delle Attività Produttive (MAP), con il quale si è disposta la revoca delle agevolazioni finanziarie, di cui alla legge 488/1992 e relative al progetto n° 53367-11, concesse con D.M. 90921 del 9.4.2001 (ottavo bando);

2) della nota dell'11.3.2004 del soggetto istruttore (EPF);

3) di ogni atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, con particolare riferimento agli atti, pareri, proposte e decisioni adottate dal soggetto istruttore (Europrogetti e finanze EPF);

nonché per la condanna

al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del ritardo nella erogazione del contributo finanziario, nonché per l'adozione del provvedimento di revoca del contributo; ivi compreso il danno esistenziale sopportato dall'imprenditore.

Visto il ricorso con gli atti e i documenti allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno per l'Amministrazione intimata;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Nuova Tirrena s.p.a.;

Vista la memoria prodotta dalla parte pubblica a sostegno delle proprie difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Udita alla pubblica udienza dell'1 marzo 2007 la relazione del dott. Michelangelo Maria Liguori, e uditi, altresì, l'avv. Italo Rocco (in sostituzione di Bravaccio) per la ricorrente, l'Avvocato dello Stato Rossella Sibilia per la parte pubblica, e l'avv. Anna Zingaropoli (in sostituzione di Bruni) per la Nuova Tirrena s.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente ricorso, notificato (anche con utilizzo del servizio postale) tra il 3 e il 9 maggio 2005, e depositato il 16 maggio successivo, la Società Conserve Italia s.a.s. ha esposto

- che il 31.10.2000 aveva presentato al Ministero per le Attività Produttive domanda di agevolazione finanziaria ai sensi della L. 488/1992 per un progetto (rubricato con il n° 53367-11) relativo ad un programma di investimenti per la realizzazione di un nuovo impianto nel settore manifatturiero;

- che l'istruttoria della pratica era stata affidata al cd. "soggetto istruttore" Europrogetti & Finanza s.p.a. (definibile anche banca concessionaria), la quale, dando riscontro positivo alla presentata istanza, aveva riconosciuto in via provvisoria spese ammissibili a finanziamento per un importo di ¤1.734.262,27;

- che, in sede di formazione delle graduatorie relative alle iniziative ammissibili, ex art. 1 co. 2 D.L. 415/1992, la presentata domanda di agevolazione finanziaria era stata collocata - nella graduatoria speciale - in posizione n° 510, ovvero utile per beneficiare dell'aiuto richiesto;

- che, con D.M. n° 90921 del 9.4.2001, era stato poi riconosciuto ad essa ricorrente un contributo in conto impianti di ¤738.073,71, pari al 65% della misura massima consentita, per dimensione dell'impresa ed ubicazione dell'unità produttiva;

- che, ai fini dell'erogazione del contributo da parte del competente Ministero, essa ricorrente aveva stipulato una polizza fidejussoria con la Compagnia Soietà Nuova Tirrena s.p.a.;

- che, in data 11.4.2002, con nota prot. n° 488/053367, la banca concessionaria aveva provveduto all'erogazione della prima quota di contributo, pari ad ¤246.024,57, cosicché essa ricorrente aveva avviato l'investimento, con l'acquisto di beni e servizi come da progetto (sostenendo spese, regolarmente rendicontate, per un importo di ¤1.160.393,98, pari al 66,90% della spesa ritenuta ammissibile);

- che nel dicembre 2002, a seguito della richiesta di erogazione della seconda quota di contributo, Europrogetti & Finanza s.p.a. aveva disposto una verifica tecnico-amministrativa presso la sede di essa beneficiaria, all'esito della quale il tecnico incaricato aveva riscontrato la legittimità della documentazione tecnico contabile, nonché la regolarità dell'operato della società interessata circa l'utilizzo del contributo in relazione al progetto d'intervento;

- che, tuttavia, né il Ministero per le Attività Produttive, né la banca concessionaria Europrogetti & Finanza s.p.a. avevano mai provveduto all'erogazione della seconda quota di contributo (creando così serie difficoltà finanziarie ad essa ricorrente);

- che senza alcun riscontro era rimasto un atto di diffida notificato nel settembre 2003 al fine di conseguire appunto l'erogazione della seconda quota di contributo;

- che invece, il Ministero per le Attività Produttive e la banca concessionaria Europrogetti & Finanza s.p.a. avevano avviato un procedimento di ritiro, poi...

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