Ordinanza nº 391 da Constitutional Court (Italy), 23 Novembre 2007

RelatoreSabino Cassese
Data di Resoluzione23 Novembre 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 391

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Francesco†††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Ugo††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††† "

- Paolo†††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††† "

- Alfio†††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††† "

- Alfonso†††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††† "

- Luigi†††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††††† "

- Gaetano††††††††††††††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††††††† "

- Sabino††††††††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††† "

- Maria Rita†††††††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††† "

- Giuseppe †††††††††††††††††††† TESAURO††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo Maria †††††††††††††††† NAPOLITANO†††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza del 10 agosto 2006 dal Giudice di pace di Roma sezione distaccata di Ostia nel procedimento civile vertente tra Giuseppe Di Claudio e il Comune di Roma, iscritta al n. 264 del registro ordinanze del 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, edizione straordinaria del 26 aprile 2007.

Visto líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2007 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione avverso la cartella di pagamento di sanzioni amministrative, irrogate dal Comune di Roma per violazioni del codice della strada, il Giudice di pace di Ostia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

che il giudice rimettente denuncia il quarto comma dellíart. 22, nella parte in cui obbliga líopponente, che abbia scelto di difendersi personalmente, a dichiarare la propria residenza o ad eleggere il domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, nonchÈ il quinto comma dello stesso art. 22, nella parte in cui dispone, nel caso di omessa dichiarazione di residenza o...

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