Sentenza nº 401 da Constitutional Court (Italy), 23 Novembre 2007

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione23 Novembre 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 401

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Franco ††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-† Giovanni Maria†† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

-† Francesco††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Ugo†††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Paolo†††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Alfio††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Alfonso††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Franco†††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Luigi †††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Gaetano ††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Sabino†††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Maria Rita †††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Giuseppe††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Paolo Maria†††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli articoli 4, commi 2 e 3; 5; 6, comma 9, lettera a); 7, comma 8; 10, comma 1; 11, comma 4; 48; 53, comma 1; 54, comma 4; 55, comma 6; 56; 57; 62, commi 1, 2, 4, 7; 70; 71; 72; 75; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 91, commi 1 e 2 (e disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I e Titolo II, cui si rinvia); 93; 98, comma 2; 112, comma 5, lettera b); 113; 118, comma 2; 120, comma 2; 121, comma 1;122, commi da 1 a 7; 123; 124, commi 2, 5 e 6; 125, commi 5, 6, 7, 8, 14; 130, comma 2, lettera c); 131; 132; 141; 153; 197; 204; 205; 240, commi 9 e 10; 252, commi 3 e 6; 253, commi 3, 10, 11 e 22, lettera a), e 257, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto, della Provincia autonoma di Trento e delle Regioni Piemonte, Lazio e Abruzzo notificati il 4 luglio e il 30 giugno 2006, depositati in cancelleria il 5, il 6, il 7 e il 10 luglio 2006 ed iscritti ai numeri 84, 85, 86, 88, 89 e 90 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 23 ottobre 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi gli avvocati Lucia Bora per la Regione Toscana, Luigi Manzi e Vittorio Domenichelli per la Regione Veneto, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento, Emiliano Amato e Anita Ciavarra per la Regione Piemonte, Vincenzo Cerulli Irelli per la Regione Lazio, Sandro Pasquali e Vincenzo Cerulli Irelli per la Regione Abruzzo e líavvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ó Con ricorso notificato il 30 giugno 2006 e depositato il successivo 6 luglio (ricorso n. 85 del 2006), la Regione Veneto ha impugnato gli artt. 4, commi 2 e 3; 5, commi 1, 2, 4, 7, e 9; 6, comma 9, lettera a); 7, comma 8; 10, comma 1; 11, comma 4; 53, comma 1; 54, comma 4; 55, comma 6; 56; 57; 62, commi 1, 2, 4 e 7; 70; 71; 72; 75; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 91, commi 1 e 2 (e disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I e Titolo II, cui si rinvia); 93; 98, comma 2; 112, comma 5, lettera b); 113; 118, comma 2; 120, comma 2; 122, commi da 1 a 7; 123; 125, commi 5, 6, 7, 8, 14; 130, comma 2, lettera c); 131; 132; 141; 153; 197; 204; 205; 240, commi 9 e 10; 252, commi 3 e 6; 253, commi 3, 10, 11 e 22, lettera a); 257, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), per violazione degli artt. 76, 117, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 118 della Costituzione, nonchÈ del principio di leale collaborazione.

    1.1.ó La ricorrente premette che il predetto d.lgs. n. 163 del 2006 Ë stato emanato in attuazione della delega conferita al Governo con líart. 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per líadempimento di obblighi derivanti dallíappartenenza dellíItalia alle Comunit‡ europee. Legge comunitaria 2004), ai fini dellíattuazione della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

    La predetta legge n. 62 del 2005 ha conferito, inoltre, al Governo una ulteriore e distinta delega avente ad oggetto la adozione di ´testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativaª (art. 5, comma 1).

    1.2.ó Sempre in via preliminare, la ricorrente sottolinea come il settore dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture rientri nellíambito delle competenze della Regione, ai sensi degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, Cost.

    La ricorrente afferma, richiamando il contenuto della sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale, come non esista una materia relativa ai lavori pubblici, ´i quali vanno qualificati a seconda dellíoggetto al quale afferisconoª; pertanto, tali lavori possono, di volta in volta, rientrare nellíambito della potest‡ legislativa esclusiva statale, ovvero concorrente, ovvero ancora residuale delle Regioni ´come nel caso di lavori concernenti infrastrutture di interesse esclusivamente regionale o localeª.

    Dal descritto riparto di competenze ´deriva la imprescindibile e fondamentale distinzione tra ìlavori pubblici di interesse nazionaleî e ìlavori pubblici di interesse regionaleîª.

    Tale distinzione varrebbe, sempre nella prospettiva regionale, anche per i contratti aventi ad oggetto servizi o forniture, trattandosi di contratti strumentali alla esecuzione e alla gestione di lavori e di opere pubbliche ovvero di contratti indispensabili al funzionamento di enti ed apparati. In particolare, si osserva come rientrerebbero nella potest‡ legislativa residuale relativa alla organizzazione amministrativa i contratti per servizi e forniture posti in essere dalla Regione ´per esigenze del proprio apparatoª.

    Nellíambito delle competenze regionali ricadrebbero anche i contratti conclusi da altri enti territoriali ´nei limiti in cui la Regione puÚ determinarne le funzioni, in applicazione dei principi di cui allíart. 118, primo e secondo comma, Cost.ª.

    1.3.ó Svolte le premesse sin qui riportate, la ricorrente assume, innanzitutto, la illegittimit‡ costituzionale dellíart. 4, comma 2, seconda parte, limitatamente alle parole ´programmazione di lavori pubbliciª, ´organizzazione amministrativaª, ´compiti e requisiti del responsabile del procedimentoª, per violazione dellíart. 117 Cost.

    Per quanto attiene alla ´programmazione di lavori pubbliciª, si sottolinea come la stessa non sia una materia in senso proprio ma un ´modo di esercizio delle competenzeª, che deve essere disciplinato ´di volta in volta con fonti statali o regionali a seconda dellíattinenza dellíattivit‡ di programmazione ad ambiti di competenza dello Stato o delle Regioniª. Si conclude, pertanto, nel senso che la programmazione di lavori pubblici di interesse regionale rientra nella competenza residuale regionale.

    In relazione alla materia ´organizzazione amministrativaª, la ricorrente pone in evidenza che tale materia, con riferimento agli enti non statali, come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza costituzionale (si cita la sentenza numero 17 del 2004), Ë oggetto di potest‡ legislativa regionale residuale e non concorrente (sottolineandosi come il Governo, sul punto, abbia, altresÏ, disatteso le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, Adunanza del 28 settembre 2006, n. 355).

    Infine, per quanto riguarda i ´compiti e requisiti del responsabile del procedimentoª, si rileva come non si tratti, anche in questo caso, di un aspetto oggetto di potest‡ legislativa concorrente, attenendo essi ai profili organizzativi ´che sono lasciati alla libera regolazione del legislatore regionaleª.

    1.4.ó La ricorrente assume, poi, la illegittimit‡ dellíart. 4, comma 3, per violazione dellíart. 76 Cost. ñ in relazione agli artt. 1, comma 6, e 5, comma 5, della legge n. 62 del 2005 ñ e dellíart. 117, quinto comma, Cost.

    La difesa regionale sottolinea che, con riferimento ai contratti ´di rilevanza comunitariaª, il Governo era stato delegato ad emanare solamente ´le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e Bª, tra le quali sono indicate le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (art. 1, comma 1, della legge n. 62 del 2005).

    Sul piano dei rapporti con líordinamento comunitario, si evidenzia come líart. 117, quinto comma, Cost. attribuisca alle Regioni, nelle materie di loro competenza, il potere di dare attuazione ed esecuzione agli atti dellíUnione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che disciplina le modalit‡ di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. Tali modalit‡ sono state determinate con la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dellíItalia al processo normativo dellíUnione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), la quale prevede che le Regioni hanno il potere di dare immediata attuazione alle direttive...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
29 temas prácticos
  • Sentenza nº 275 da Constitutional Court (Italy), 06 Dicembre 2012
    • Italia
    • 6 Dicembre 2012
    ...e che pertanto il procedimento non può essere considerato materia autonoma (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 401 del 2007 e n. 465 del 5.2.— Con riferimento alle linee guida, la difesa provinciale ribadisce che, in sede di Conferenza unificata, la Provincia autonoma......
  • SENTENZA Nº 201807263 di Consiglio di Stato, 25-10-2018
    • Italia
    • Council of State (Italy)
    • 25 Ottobre 2018
    ...della concorrenza” (cfr., tra le altre, le sentenze della Corte Costituzionale n. 270 e n. 45 del 2010, n. 160 del 2009, n. 430 e n. 401 del 2007), che perciò assume portata “trasversale” (così Corte Cost. n. 200/2012, n. 299/12 e, da ultimo, n. 8.1. L’intervento di liberalizzazione di cui ......
  • N. 275 SENTENZA 3 - 6 dicembre 2012
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 12 Dicembre 2012
    • 12 Dicembre 2012
    ...e che pertanto il procedimento non puo' essere considerato materia autonoma (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 401 del 2007 e n. 465 del 1991). 5.2.- Con riferimento alle linee guida, la difesa provinciale ribadisce che, in sede di Conferenza unificata, la Provincia ......
  • Sentenza nº 1 da Constitutional Court (Italy), 14 Gennaio 2016
    • Italia
    • 14 Gennaio 2016
    ...del contenuto di atti legislativi dello Stato che incidano in materie di loro competenza (è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 401 del 2007); più specificamente, la Conferenza unificata sarebbe adeguatamente rappresentativa tanto delle Regioni, quanto degli enti locali, an......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati
18 sentencias
  • SENTENZA Nº 201807263 di Consiglio di Stato, 25-10-2018
    • Italia
    • Council of State (Italy)
    • 25 Ottobre 2018
    ...della concorrenza” (cfr., tra le altre, le sentenze della Corte Costituzionale n. 270 e n. 45 del 2010, n. 160 del 2009, n. 430 e n. 401 del 2007), che perciò assume portata “trasversale” (così Corte Cost. n. 200/2012, n. 299/12 e, da ultimo, n. 8.1. L’intervento di liberalizzazione di cui ......
  • Sentenza nº 275 da Constitutional Court (Italy), 06 Dicembre 2012
    • Italia
    • 6 Dicembre 2012
    ...e che pertanto il procedimento non può essere considerato materia autonoma (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 401 del 2007 e n. 465 del 5.2.— Con riferimento alle linee guida, la difesa provinciale ribadisce che, in sede di Conferenza unificata, la Provincia autonoma......
  • Sentenza nº 1 da Constitutional Court (Italy), 14 Gennaio 2016
    • Italia
    • 14 Gennaio 2016
    ...del contenuto di atti legislativi dello Stato che incidano in materie di loro competenza (è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 401 del 2007); più specificamente, la Conferenza unificata sarebbe adeguatamente rappresentativa tanto delle Regioni, quanto degli enti locali, an......
  • Sentenza nº 178 da Constitutional Court (Italy), 11 Luglio 2012
    • Italia
    • 11 Luglio 2012
    ...dell’intesa non sono state sollecitate dalla Conferenza (ed alla fattispecie non si attagliano le sentenze della Corte costituzionale n. 401 del 2007 e n. 225 del La Provincia autonoma di Trento, dopo avere ribadito le argomentazioni già esposte, afferma l’ammissibilità del proprio ricorso ......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT