DECRETO 4 agosto 2011, n. 156 - Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all''elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell''articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. (11G0199)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante «Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99» ed in particolare gli articoli 12 e 14 della medesima legge n. 580 del 1993 relativi alla costituzione del consiglio e all'elezione della giunta delle camere di commercio;

Visto in particolare l'articolo 12, comma 3 della legge n. 580 del 1993, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 23 del 2010 relativo alla costituzione del consiglio, che stabilisce che con un decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i tempi, i criteri e le modalita' relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonche' all'elezione dei componenti della giunta;

Visto l'articolo 10, comma 6, della legge n. 580 del 1993, che prevede che del consiglio fa parte anche un rappresentante degli ordini professionali designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta;

Visti l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122;

Acquisito il parere dell'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali, espresso con provvedimento n. 215 del 26 maggio 2011 ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta del 25 maggio 2011;

Udito il parere del consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 2011;

Vista la nota del 3 agosto 2011 con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

  1. «legge» indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

  2. «camera di commercio» indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

  3. «organizzazioni imprenditoriali» indica le organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori individuati dagli statuti ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 della legge;

  4. «organizzazioni sindacali» indica le organizzazioni sindacali dei lavoratori;

  5. «associazioni dei consumatori» indica le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e utenti, iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero riconosciute in base alle leggi regionali in materia;

  6. «numero delle imprese» indica il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unita' locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative;

  7. «numero degli occupati» indica il numero complessivo degli addetti, individuati in base alla classificazione contenuta nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', di cui all'allegato A del presente decreto;

  8. «valore aggiunto per addetto» indica il rapporto tra il valore aggiunto calcolato per ciascun settore a norma del decreto di cui all'articolo 10 della legge ed il numero degli addetti dello stesso settore;

  9. «diritto annuale versato» indica l'ammontare del diritto annuale, di competenza dell'anno, riscosso da ciascuna camera di commercio per ogni singola impresa, comprese le sedi secondarie e le unita' locali, appartenenti a ciascun settore economico di cui alla legge o allo statuto camerale;

  10. «piccole imprese», indica:

    1) per il settore dell'industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati;

    2) per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese;

    3) per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all'articolo 2083 del codice civile;

  11. «circoscrizione» indica la circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio.

  12. «segretario generale», indica il segretario generale della camera di commercio, che svolge le funzioni di responsabile del procedimento o individua il responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le fasi procedurali attribuite alla competenza della camera stessa.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Si riporta il testo degli articoli 117 e 118 della

    Costituzione.

    Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della

    Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

    Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

    a) politica estera e rapporti internazionali dello

    Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

    b) immigrazione;

    c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

    d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

    e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

    tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

    f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;

    referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

    g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello

    Stato e degli enti pubblici nazionali;

    h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

    i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

    l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

    m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

    n) norme generali sull'istruzione;

    o) previdenza sociale;

    p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane;

    q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

    r) pesi, misure e determinazione del tempo;

    coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

    s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

    Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

    previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

    Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

    Le regioni e le province autonome di Trento e di

    Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

    La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni...

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