Sentenza nº 2871 da Sicilia, Palermo, 12 Novembre 2007

Data di Resoluzione12 Novembre 2007
EmittenteSicilia - Palermo

REPUBBLICA ITALIANA N.2871/07 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.2095 Reg. Gen.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, ha pronunciato la seguente ANNO 2005

SENTENZA

sul ricorso n. 2095/2005, Sezione III^, proposto da CHIOVARO Claudia, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Li Vigni, presso il cui studio in Palermo, corso Tukòry n. 142, è elettivamente domiciliata,

contro

- l'Assessorato Regionale Lavoro e Previdenza Sociale della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore pro-tempere,

- l'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione di Palermo, in persona del Direttore e legale rappresentante pro-tempore,

- la Sezione Circoscrizionale per l'Impiego ed il Collocamento n. 49 di Monreale, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

- l'Assessorato Regionale Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore pro-tempore, tutti rappresentati e difesi, come per legge, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria;

per l'annullamento, previa sospensione,

"del provvedimento prot. n. 6056 del 22 giugno 2005 di cancellazione del nominativo della ricorrente e, conseguentemente, di esclusione della stessa dalla graduatoria regionale unica integrata, relativa all'assunzione a tempo indeterminato da parte dell'Ass.to Regionale BB.CC.AA. e P.I. della Regione Sicilia di n. 267 operatori tecnici ruolo tecnico ed allegato elenco dei soggetti aventi diritto alla riserva dei posti di cui all'art. 20 L.R. 27/91, pubblicata dall'U.R.L.M.O. di Palermo in data 30/03/2005, di cui al bando pubblicato nella G.U.R.S. Serie Speciale Concorsi n. 4 del 14/04/2000, adottato nell'esercizio del potere di autotutela dall'Assessorato Lavoro e Previdenza Sociale Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro di Palermo Centro per l'Impiego di Monreale, comunicato in data 28 giugno 2005;

"nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguenziale".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per l'Amministrazione regionale intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Cons. Calogero Ferlisi;

Uditi, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2007, i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

  1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Chiovaro Claudia premesso che è stata esclusa dalla selezione indetta (con avviso pubblicato nella G.U.R.S. 14 aprile 2000) per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 267 operatori tecnici del ruolo tecnico dei Beni culturali ed ambientali di cui alla tabella A della legge regionale n. 8 del 1999 132, e per il profilo di "operatore restauro di materiale librario", impugna i provvedimenti di cui in epigrafe chiedendone l'annullamento, vinte le spese, deducendo:

    1. l'Assessorato avanzava all'U.R.L.M.O. di Palermo richiesta di avviamento al lavoro tramite selezione secondo il profilo professionale indicato e relativi requisiti di legge. Con successiva nota prot. n. 21471 del 27/09/2001 l'Assessorato comunicava la rettifica del numero di operatori tecnici di restauro da n. 48 a n. 41, precisandone le qualifiche ed il numero di unità per ogni qualifica. In particolare, alla lettera B) della citata circolare indicava in n. 18 le unità di Operatori tecnici di restauro di materiale librario, da archivista paleografico, codice 25043142;

    2. la ricorrente partecipava alla selezione e veniva inserita nella graduatoria ordinaria alla posizione n. 8 dei soggetti da avviare e n. 1 dell'elenco dei soggetti aventi diritto alla riserva ex art. 20 L.R. n. 27/91;

    3. successivamente, giungeva alla ricorrente il provvedimento che cancellava il suo nominativo dalla graduatoria regionale integrata, espressamente adottato nell'esercizio del potere di autotutela, motivato da "un attento riesame e accertamento" del requisito relativo all'attestato di qualifica richiesto per l'avviamento alla selezione e quindi dalla ritenuta non equipollenza dell'attestato di qualifica posseduto dalla ricorrente di "tecnico del restauro e della conservazione dei beni bibliografici" a quello richiesto di "operatore tecnico del restauro di materiale librario".

  2. In punto di diritto, deduce:

    I) Violazione di legge ed eccesso ai potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, inesistenza ed illegittimità del provvedimento impugnato, assoluta mancanza e contraddittorietà della motivazione.

    Il provvedimento sarebbe illegittimo "... perché emesso in violazione dei diritti di difesa costituzionalmente garantiti nonché dall'art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241 ... . Ne è prova il fatto che la stessa Autorità che ha emesso il provvedimento ha avvertito l'esigenza di indicarne quale oggetto «Comunicazione di .... avvio di procedimento amministrativo», mentre di fatto ha adottato il grave provvedimento di cancellazione del nominativo della ricorrente dalla graduatoria regionale integrata".

    L'impugnato provvedimento sarebbe, altresì, illegittimo perché viziato da travisamento dei fatti ed emesso su presupposti erronei, in quanto la ricorrente ha "i requisiti richiesti per l'assunzione quale operatore tecnico di restauro di materiale librario, essendo in possesso del diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie chimiche, rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione il 22 luglio 1994 e conseguito presso l'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato «Ernesto Ascione» di Palermo nonché di attestato di idoneità quale «tecnico del restauro e della conservazione dei beni bibliografici», conseguito nell'anno formativo 1994/95 presso il medesimo Istituto Ernesto Ascione a seguito di corso...

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