Sentenza nº 2867 da Sicilia, Palermo, 12 Novembre 2007

Data di Resoluzione12 Novembre 2007
EmittenteSicilia - Palermo

REPUBBLICA ITALIANA N.2867/07 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.1483 Reg. Gen.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, ha pronunciato la seguente ANNO 2005

SENTENZA

sul ricorso n. 1483/2005, Sezione III, proposto da DI GIROLAMO Angela, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Milana, presso il cui studio in Palermo, Via Noto n. 12, è elettivamente domiciliata;

contro

- l'Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale della Formazione Professionale e dell'Emigrazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

l'Assessorato Regionale ai BB.CC.AA. e P.I., in persona dell'Assessore pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege;

e nei confronti di

PIRRELLO Francesco, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione,

"- della graduatoria generale integrata approvata dall'Ufficio Regionale del Lavoro (URL) dell'Assessorato Regionale al Lavoro della Regione Siciliana, pubblicata il 29.3.2005, relativa all'avviamento a selezione di n. 260 Operatori presso l'Assessorato Beni Culturali, limitatamente al profilo A (operatore tecnico distributore);

"- degli atti comunque preordinati, connessi e consequenziali".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per l'Amministrazione regionale intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Cons. Calogero Ferlisi;

Uditi, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2007, i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Di Girolamo Angela, premesso che ha partecipato all'Avviso pubblico (pubblicato nella Gazz. Uff. Reg. Sic. del 14 aprile 2000) di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 267 operatori tecnici del ruolo tecnico dei Beni culturali ed ambientali di cui alla tabella A della legge regionale n. 8 del 1999 132, e per i profili di operatore tecnico distributore (n. 115 posti), impugna il provvedimento di cui in epigrafe chiedendone l'annullamento, vinte le spese, esponendo, in fatto:

  1. con nota prot. n. 866 del 19 gennaio 2001, l'Assessore regionale ai Beni Culturali e P.I. chiedeva all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di procedere all'avviamento al lavoro, secondo le procedure indicate dall'art. 16 della L.R. n. 56/86 s.m.i. Nella medesima nota si specificava che "gli operatori tecnici distributori svolgeranno le mansioni stabilite da leggi e regolamenti tra cui la L. R. n. 16/80, provvedendo all'iscrizione nel registro cronologico di entrata dei volumi e dei periodici acquisiti, alla collocazione fisica e cura degli stessi negli scaffali ed all'espletamento del servizio di distribuzione e prestito al pubblico, effettuando inoltre tutte le operazioni di inserimento dati al P.C. necessarie";

  2. con nota prot. n. 21471 del 27 settembre 2001, lo stesso Assessorato comunicava all'Ufficio Regionale del Lavoro e della massima occupazione, che con Decreto Assessoriale n. 6891 del 27.9.01 si era resa necessaria una rettifica al numero di unità di operatori tecnici di restauro da 48 a 41, da selezionare con le modalità indicate dall'art. 16 della L. R. ti. 56/87 e s.m.i. . La predetta nota precisava che le unità lavorative avrebbero dovuto essere selezionate tra gli "iscritti nelle seguenti qualifiche corrispondenti o analoghe contemplate dal prontuario ministeriale delle qualifiche d'iscrizione alle SCICA fornito da codesto Ufficio";

  3. indi, "con nota prot. n. 2244 del 27.11.01, veniva trasmessa ai Direttori degli Uffici Provinciali del lavoro la Delibera della Commissione Regionale dell'Impiego dell'Assessorato Regionale al Lavoro, la quale ai fini delle assunzioni ..., prevedeva che sarebbero state considerate valide per l'accesso alle selezioni, oltre che le qualifiche indicate nella nota dell'Assessore Regionale ai BB.CC.AA. n. 21471 del 27.04.2001, anche le qualifiche ad esse equiparabili per contenuti e livelli di professionalità, secondo le modalità indicate ai punti 3 e 4 della predetta delibera";

  4. con altra nota prot. 2942 del 2 agosto del 2004 il Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro stabiliva un "cronoprogramma relativo alla procedura selettiva in oggetto basato su fasi successive". Il 15 settembre 2004 veniva pubblicato il listato dei partecipanti alla predetta preselezione;

  5. con ulteriore nota n. 441/L/C.R.I. del 28 febbraio 2005, l'Assessore Regionale al Lavoro comunicava all'Ufficio Regionale del Lavoro, che la C.R.I. nella seduta del 24 febbraio 2005, aveva deliberato in merito alle qualifiche da tenere presenti per la formulazione delle graduatorie di cui alla richiesta di avviamento a selezione degli operatori presso l'Assessorato Regionale Beni Culturali. In data 29.3.2005 veniva pubblicata la graduatoria regionale integrata, dalla quale la ricorrente è risultata esclusa.

Questa assume che "l'azione della Pubblica Amministrazione come si è sviluppata con la sequenza procedimentale descritta" sarebbe illegittima per i seguenti motivi:

I) Violazione dell'art. 3 della L.r. n. 10 del 1991; eccesso di potere per violazione della delibera C.R.I. n. 139 del 2 marzo 1998; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti e per difetto dei presupposti; per violazione della circolare ministeriale n. 29 del 4.4.1989; eccesso di potere per contraddittorietà intraprocedimentale.

La ricorrente ha partecipato all'avviamento a selezione di 115 Operatori tecnici distributori (profilo "A"), dichiarando al contempo come qualifica di iscrizione al collocamento quella di "impiegato di concetto" e di "operatore informatico", requisiti idonei a svolgere le mansioni analoghe a quelle richieste dalla nota Assessoriale n. 866/2001, quali: "iscrizione nel registro cronologico di entrata dei volumi e dei periodici acquisiti, la collocazione fisica e cura degli stessi negli scaffali e l'espletamento del servizio di distribuzione e prestito al pubblico", compreso il trattamento informatico di tali dati.

Di...

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