Sentenza nº 5154 da Council of State (Italy), 15 Settembre 2011

Data di Resoluzione15 Settembre 2011
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giancarlo Coraggio, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

per la riforma

quanto al ricorso n. 8519 del 2010:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 19875/2010, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO SANZIONE PECUNIARIA

quanto al ricorso n. 8602 del 2010:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 19875/2010, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO SANZIONE PECUNIARIA

sul ricorso numero di registro generale 8602 del 2010, proposto da:

Isvap - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Binda e Giuseppe Leonardo Carriero, domiciliata presso la sede dell'Istituto in Roma, via del Quirinale n. 21;

Ace Insurance S.A. - N.V. Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, e signor Jeff Moghrabi, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Alessandra Sandulli, Marco Gelmetti, Nicoloò Juvara e Cecilia Buresti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Maria Alessandra Sandulli in Roma, corso Vittorio Emanuele 349;

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ace Insurance S.A. - N.V. Rappresentanza Generale per l'Italia , di Jeff Moghrabi e del Ministero dello Sviluppo Economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2011 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l'avvocato Sandulli e l'avvocato dello Stato Pisana.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

sul ricorso numero di registro generale 8519 del 2010, proposto da:

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ace Insurance S.A. - N.V. Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, e signor Jeff Moghrabi, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Alessandra Sandulli, Marco Gelmetti, Nicoloò Juvara e Cecilia Buresti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Maria Alessandra Sandulli in Roma, corso Vittorio Emanuele 349;

Isvap - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

FATTO e DIRITTO

  1. Con verbale del 5 dicembre 2003, n. 329648 (che assorbiva il precedente verbale 28 luglio 2003, n. 324865), non ritenendo soddisfacenti le risposte fornite alle pregresse richieste di chiarimento, l'Isvap contestava alla Ace Insurance ed a Jeff Moghrabi, nella qualità di legale rappresentante della medesima, la violazione dell'art. 11, comma 1-bis, della l. 24 dicembre 1969, n. 990, ?Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti?, legge poi abrogata dal comma 1 dell'art. 354 del codice delle assicurazioni private, di cui al d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo.

    L'art. 11, comma 1, della predetta legge prevedeva che ?Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate?.

    A sua volta, il comma 1-bis, aggiunto dall'art. 25 della l. 12 dicembre 2002, n. 273, precisava che, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1 ??nella formazione delle tariffe le imprese calcolano distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, le imprese possono fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato. Qualora l'ISVAP accerti l'elusione dell'obbligo a contrarre attuata, con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati, si applica una sanzione pecuniaria pari al 3 per cento dei premi per responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli risultanti dall'ultimo bilancio approvato, con un minimo di 1 milione di euro e fino ad un massimo di 5 milioni di euro. In caso di reiterata elusione dell'obbligo a contrarre, l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli può essere revocata?.

    La contestazione concerneva l'elusione dell'obbligo a contrarre ritenuta attuata da parte della società mediante la tariffa in vigore al 1° aprile 2003, già in vigore al 1° gennaio 2003, con riferimento ad alcune categorie di assicurati e a determinate zone territoriali.

    L'illecito veniva ritenuto soggetto ad una sanzione determinata, in concreto, in ? 1.000.000,00.

    La società non si avvaleva della conciliazione amministrativa ed esercitava le proprie prerogative difensive a mezzo di scritti ed audizioni.

    Con verbale n. 484, del...

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