Sentenza nº 464 da Council of State (Italy), 16 Dicembre 2010

Data di Resoluzione16 Dicembre 2010
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Giuseppe Severini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore

Roberto Garofoli, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

entrambi per la riforma

della sentenza del T.a.r. Lombardia ? Milano, sezione III, n. 3359/2009, resa tra le parti, concernente PREZZO MEDIO COMBUSTIBILE CONVENZIONALE

sui seguenti ricorsi:

1) n. 7833 del 2009, proposto da: Edison s.p.a., Termica Cologno s.r.l., Termica Milazzo s.r.l., Jesi Energia s.p.a., rappresentate e difese dagli avvocati Fabio Lorenzoni e Aldo Travi, con domicilio eletto presso Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, n. 43;

Autorit? per l'energia elettrica e il gas, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Gestore dei Servizi Elettrici s.p.a., Cassa conguaglio per il settore elettrico, Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2010 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti gli avvocati Lorenzoni e Travi, nonch? l'avvocato dello Stato Ventrella;

2) n. 8091 del 2009, proposto dall'Autorit? per l'energia elettrica e il gas, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Edison s.p.a., Termica Cologno s.r.l., Termica Milazzo s.r.l., Jesi Energia s.p.a., rappresentate e difese dagli avvocati Fabio Lorenzoni e Aldo Travi, con domicilio eletto presso Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, n. 43;

Gestore dei Servizi Elettrici s.p.a.;

  1. Va anzitutto disposta la riunione dei due appelli, proposti contro la medesima sentenza (n. 3359/2009).

  2. Con il di primo grado sfociato nella sentenza in epigrafe, varie imprese operanti nel settore della produzione di energia elettrica hanno impugnato la delibera dell'Autorit? per l'energia elettrica e il gas (AEEG) 21 ottobre 2008 ARG/Elt 154/08 recante ?aggiornamento del prezzo medio del combustibile convenzionale per la determinazione del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992 n. 6/92?, pubblicata sul sito internet dell'AEEG in data 24 ottobre 2008 e in G.U.R.I. 8 novembre 2008 n. 262.

  3. Il Tribunale amministrativo adito, con la sentenza in epigrafe, ha disatteso una eccezione di inammissibilit? del ricorso sollevata dall'AEEG, e nel merito ha accolto una delle due censure in cui era articolato l'unico motivo di ricorso, rigettando l'altra.

  4. La sentenza ? stata gravata dalle originarie ricorrenti in relazione al capo in cui sono soccombenti, e dall'AEEG in relazione al capo favorevole agli originari ricorrenti. L'AEEG non ha contestato il capo di sentenza che ha respinto l'eccezione di inammissibilit? del ricorso di primo grado, per cui su tale capo si ? formato il giudicato.

  5. Per una migliore comprensione dei fatti di causa giova premettere una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento, in cui si ? inserito l'intervento dell'AEEG.

    L'art. 20, l. 9 gennaio 1991, n. 9 demanda al Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP) il compito di definire, in base al criterio dei costi evitati, i prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento e i parametri relativi allo scambio dell'energia elettrica prodotta da impianti utilizzanti fonti convenzionali; mentre il successivo art. 22 della stessa l. n. 9 del 1991 disciplina il regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili, stabilendo che i prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti dal CIP ed aggiornati con cadenza almeno biennale, assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche rinnovabili.

    In attuazione di tale previsione, con la deliberazione del 29 aprile 1992 il CIP ha dettato alcune disposizioni in materia di energia elettrica prodotta da impianti installati sul territorio nazionale alimentati da fonti convenzionali, rinnovabili ed assimilate ai sensi degli artt. 20 e 22, l. n. 9 del 1991.

    Dopo aver suddiviso gli impianti in tre classi (alimentati da a) fonti rinnovabili, b) fonti assimilate a quelle rinnovabili; c) fonti convenzionali), il CIP ha stabilito i criteri per la determinazione della tariffa per la cessione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili ed assimilate, composta da quattro componenti:

    1) il costo evitato di impianto;

    2) il...

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