Sentenza nº 4977 da Council of State (Italy), 05 Settembre 2011

Data di Resoluzione05 Settembre 2011
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Stefano Baccarini, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Eugenio Mele, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA ? CATANZARO, Sez. II, n. 1070 dell?11 maggio 2004, resa tra le parti, concernente DINIEGO DI LICENZA COMMERCIALE;

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7257 del 2004, proposto da:

FIORENZA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Bianchi, con domicilio eletto presso Michele Arcangelo Massari in Roma, via G. Bettolo, n. 17;

COMUNE DI CROTONE, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Concetta Lamonaca e Vincenzo Scalera, con domicilio eletto presso Rocco Fabiani in Roma, via degli Scialoja, n. 18;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Crotone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2011 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Massari, su delega dell' avv. Bianchi, e Lamonaca;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

  1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. II, con la sentenza n. 1070 dell?11 maggio 2004, nella resistenza del Comune di Crotone, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. Giuseppe Fiorenza per l'accertamento dell'illegittimità del diniego di licenza commerciale e dell'ordinanza di chiusura del locale bar in data 23 aprile 1993, nonché per il risarcimento del danno derivante dall'illegittimo silenzio serbato dall'amministrazione comunale di Crotone sull'istanza di autorizzazione commerciale presentata il 17 dicembre 1992, lo dichiarava in parte inammissibile ed in parte lo accoglieva.

    In particolare, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'intimata amministrazione comunale e dichiarata inammissibile la domanda tesa all'accertamento dell'illegittimità del diniego di licenza commerciale e della successiva ordinanza di chiusura del locale in data 23 aprile 1993 (trattandosi di questione già decisa in senso favorevole al ricorrente con la sentenza n. 49 del 13 gennaio 2004 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato), il predetto tribunale riteneva innanzitutto ammissibile la domanda di risarcimento del danno per il silenzio serbato dall'amministrazione comunale sull'istanza del 17 dicembre 1992, diretta ad ottenere il rilascio di un'autorizzazione commerciale di tipo B per la somministrazione di alimenti e bevande da esercitare nel locale sito in Crotone, via Vittorio Veneto, n. 38, precisando che, formatosi il silenzio assenso su detta istanza a decorrere dal sessantunesimo giorno dalla presentazione dell'istanza (18 febbraio 1993), l'amministrazione comunale aveva illegittimamente disposto la chiusura del locale con l'ordinanza del 23 aprile 1993 per mancanza di autorizzazione ed aveva altresì serbato un illegittimo silenzio, quanto meno sino al 24 febbraio 1994 (allorquando erano stati rimossi i sigilli apposti al locale); essendo rimasto poi inoppugnato il provvedimento del 14 luglio 1995, notificato il successivo 18 luglio 1995, con cui era stata espressamente rigettata la istanza di autorizzazione commerciale del 17 dicembre 1992, il predetto tribunale condannava l'amministrazione comunale al risarcimento del danno subito dal ricorrente per non aver potuto svolgere l'attività commerciale, riconoscendogli a titolo di danno emergente l'importo complessivo di ?. 30.430,24 (?. 5.531,25 per i canoni di locazioni pagati per il periodo 15 marzo 1993/15 maggio 1993; ?. 8.604,17 per lavori di ristrutturazione del locale; ?. 16.284,82 per l'acquisto di varie attrezzature), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nulla invece a titolo di lucro cessante per carenza di prova.

  2. Con atto di appello notificato il 21 luglio 2004 il signor Giuseppe Fiorenza ha chiesto la parziale riforma della predetta sentenza, lamentandone l'erroneità alla stregua di un solo articolato motivo di gravame, rubricato ?Manifesto travisamento della domanda di risarcimento danni. Mancata decisione su alcune domande avanzate dal ricorrente, violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. ? Errata quantificazione del danno subito?.

    A suo avviso, non solo la somma riconosciutagli a titolo di danno emergente era ingiustamente esigua e...

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