Sentenza nº 5050 da Council of State (Italy), 08 Settembre 2011

Data di Resoluzione08 Settembre 2011
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Stefano Baccarini, Presidente

Aldo Scola, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Adolfo Metro, Consigliere

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO ? ROMA, Sez. II bis, n. 32124 del 7 settembre 2010, concernente GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2010/2012 - (RIS.DANNI);

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9835 del 2010, proposto da:

SOCIETA? COOPERATIVA COOP. 29 GIUGNO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, in proprio e quale mandataria del raggruppamento ?Coop. 29 giugno ? Parco di Veio? e PARCO DI VEIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;

IMPEGNO PER LA PROMOZIONE SOC. COOP. SOCIALE A R.L., in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento ?Impegno per la Promozione ? Parsec Flor ? Il Trattore ? Edera - Atlante? e PARSEC FLOR SOCIETA? COOPERATIVA SOCIALE A R.L., IL TRATTORE SOCIETA? COOPERATIVA SOCIALE A R.L., EDERA SOCIETA? COOPERATIVA SOCIALE A R.L., ATLANTE SOCIETA? COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS;

IMPEGNO PER LA PROMOZIONE SOC. COOP. SOCIALE A R.L., in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento ?Impegno per la Promozione ? Parsec Flor ? Il Trattore ? Edera ? Atlante ? La Cacciarella e PARSEC FLOR SOCIETA? COOPERATIVA SOCIALE A R.L., IL TRATTORE SOCIETA? COOPERATIVA SOCIALE A R.L., EDERA SOCIETA? COOPERATIVA SOCIALE A R.L., ATLANTE SOCIETA? COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS, LA CACCIARELLA CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO SOCIETA? COOPERATIVA SOCIALE;

ognuna in persona del proprio rispettivo legale rappresentante in carica, tutte rappresentate e difese dall'avv. Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso l'avv. Massimiliano Brugnoletti in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 26/B;

COMUNE DI ROMA, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Graziosi, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE ? PROMOZIONE DELLO SPORT ? U.O. IX SERVIZIO GIARDINI;

A.M.A. S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;

LEGA REGIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE DEL LAZIO, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2011 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Manzi, per delega dell'Avv. Brugnoletti, e Graziosi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

  1. Il Comune di Roma con determinazione dirigenziale n. 1927 del 20 ottobre 2009 indiceva una gara, a procedura aperta, per l'appalto della ?Manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico per il triennio 2010/2012?, per un importo complessivo di ?. 20.255.833,98, oltre IVA, distinto in tre lotti (I lotto: Aree verdi dei Municipi 1, 3, 7, 9, 10 e 11, per un importo di ?. 8.196.502,79 ? di cui ?. 7.497.000,00 a corpo e ?. 699.502,79 a misura, oltre I.V.A., oneri per la sicurezza pari a zero; II lotto: Aree verdi dei Municipi 2, 4, 5, 6, 8 e 17, per un importo di ?. 7.742.075,57 ? di cui ?. 7.198.017,86 a corpo e ?. 544.057,71 a misura, oltre I.V.A., oneri per la sicurezza pari a zero; III lotto: Aree Verdi dei Municipi 12, 15, 16, 18, 19 e 20, per un importo di ?. 4.317.255,62 ? di cui ?. 4.006.365,32 a corpo e ?. 310.890,30 a misura, oltre I.V.A., oneri per la sicurezza pari a zero), da aggiudicarsi, lotto per lotto, secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, mediante offerta a prezzi unitari, in virtù dei criteri e punteggi puntualmente indicati.

    Il predetto bando di gara era spedito all'Ufficio Pubblicazione della U.E. in data 22 dicembre 2009 e veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 153 del 30 dicembre 2009.

    Nel termine fissato (23 febbraio 2010) pervenivano ai competenti uffici comunali 10 plichi di altrettanti soggetti interessati alla gara.

    Tuttavia, con determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento X n. 684 del 25 marzo 2010, tenuto conto del fatto che l'amministrazione comunale aveva ritenuto opportuno di revocare la predetta gara, essendo necessario ampliare il raggio di intervento della manutenzione e gestione di vaste aree a verde pubblico non contemplate dal bando stesso, e che i competenti uffici (Dipartimento X, Politiche Ambientali e del Verde Pubblico) avevano di conseguenza predisposto un diverso modello organizzativo ? gestionale del servizio, anche in considerazione dell'effettiva consistenza del personale dedito alla gestione ed alla manutenzione del verde, il bando di gara in questione veniva revocato, sussistendo le ragioni di cui all'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    Con successiva delibera di Giunta comunale n. 191 del 25 giugno 2010 il Comune di Roma stabiliva, tra l'altro, di affidare direttamente (punto 2) ad AMA S.p.A. ?la manutenzione ordinaria del verde urbano (di seguito definito ?verde orizzontale non di pregio?), con esclusione del verde di pregio, del verde di carattere storico, delle ville, dei parchi e dei parchi di campagna, oltre che del verde che comprende le manutenzioni specifiche di potature e dei servizi di decoro e igiene urbana?, precisando (punto 3) di considerare nel verde urbano gli interventi di manutenzione orizzontale, comprendenti lo spazzamento, la raccolta dei rifiuti, lo svuotamento dei cestini, lo sfalcio d'erba, con esclusione quindi degli interventi manutentivi che esulassero da tali specifici compiti e autorizzando (punto 4) il Dipartimento dell'Ambiente alla sottoscrizione di una specifica ?Convenzione di affidamento? con la predetta AMA S.p.A., in cui stabilire i parametri tecnici, le frequenze di intervento per tipologia di area e tipologia di aree a verde da mantenere.

  2. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. II bis, con la sentenza n. 32124 del 7 settembre 2010, nella resistenza del Comune di Roma e dell'A.M.A. ? Azienda Municipale Ambiente S.p.A., con l'intervento ad adiuvandum della Lega regionale delle cooperative e mutue del Lazio, definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da due atti di motivi aggiunti proposto dalla Coop. Sociale 29 giugno ? Onlus, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'A.T.I. con la Parco di Veio Cooperativa Sociale Onlus, nonché da quest'ultima, quale mandante; dalla Impegno per la Promozione Coop. Sociale s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. con la Parsec Flor Coop. sociale s.r.l, il Trattore Coop. spciale s.r.l., Edera Coop. sociale s.r.l. e Atlante Coop. sociale s.r.l. ? Onlus, nonché di ognuna di queste, quali mandanti, nonché dalla Impegno per la promozione Coop. sociale s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. con Parsec Flor Coop. sociale s.r.l., Il Trattore Coop. sociale s.r.l., Edera Coop. sociale s.r.l., Atlante Coop. sociale s.r.l. ? Onlus e La Cacciarella ? Centro Servizi per il lavoro Coop sociale, queste ultime quali mandanti, per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 684 del 25 marzo 2010 di revoca della gara per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico per il triennio 2010/2012, della nota del Direttore del Servizio Giardini prot. n. QL 19346 del 19 marzo 2010 e di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e consequenziale (ricorso principale e primo atto di motivi aggiunti, depositato il 23 giugno 2010), nonché della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Roma n. 191 del 25 giugno 2010 (secondo atto di motivi aggiunti, depositato il 9 luglio 2010), lo respingeva.

    Secondo il predetto tribunale erano infatti infondate sia le censure sollevate con il ricorso principale e con il primo atto di motivi aggiunti (assenza dei presupposti ex art. 21 quinquies della l. 7 agosto 1990, n. 241 per procedere alla revoca della gara; contraddizione tra la determinazione di revoca e l'atto di indirizzo della Giunta comunale di Roma in data 14 ottobre 2009, con cui i competenti uffici comunali erano stati incaricati di espletare cinque gare per l'affidamento del servizio di manutenzione in questione; l'assenza di una seria e ragionevole motivazione circa le ragioni di interesse pubblico alla revoca rispetto all'interesse delle imprese ricorrenti alla probabile assegnazione di almeno un lotto; violazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241), sia quelle spiegate con il secondo atto di motivi aggiunti (incompetenza della Giunta municipale nella materia trattata; violazione dell'articolo 23 bis, commi 3 e 9, del decreto - legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133; eccesso di potere sotto svariati profili e violazione dell'articolo 97...

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