Sentenza nº 4112 da Council of State (Italy), 08 Luglio 2011

Data di Resoluzione08 Luglio 2011
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Giuseppe Severini, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I n. 02157/2005, resa tra le parti, concernente INDENNITA' DI RISCHIO

Università degli studi di Pisa, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e la successiva memoria dell'Università intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2011 il consigliere Roberta Vigotti e udito l'avvocato dello Stato Basilica;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

Il professor Francesco Grassi, già associato presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa, istituto di patologia speciale e clinica chirurgica, considerato che in ragione dell'attività dell'istituto è stato quotidianamente esposto alle radiazioni ionizzanti prodotte dalle apparecchiature radiografiche e radioscopiche, in data 2 febbraio 1993, ha inoltrato al Rettore istanza per la concessione dell'indennità di rischio prevista per il personale non docente e per il personale medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale. L'Università ha risposto solo a seguito di diffida, con nota in data 18 ottobre 1993, affermando che l'indennità prevista dall'art. 20 d.P.R. n. 319 del 1990 compete unicamente al personale medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale e al personale non docente che opera in zona controllata. Il professor Grasso ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo della Toscana avverso il diniego.

Il ricorso è stato respinto con la sentenza qui impugnata, anche sulla base dell'art. 31 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 che individua quali destinatari del trattamento perequativo il personale universitario che opera nelle cliniche e degli istituti universitari convenzionati con il servizio sanitario nazionale.

II) L'appellante oppone che la ratio di queste norme è di retribuire il maggior rischio che incombe sui dipendenti che, a causa del servizio prestato, sono esposti alle radiazioni ionizzanti, e che non vi sono ragioni per disconoscere la specifica indennità ad un professionista della sanità sulla sola base del diverso luogo di servizio o del diverso soggetto al quale rivolge la sua cura professionale, essendo il medesimo il rischio connesso alle radiazioni. Infatti, le unità sanitarie locali riconoscono ai propri dipendenti una indennità a compenso del maggior rischio senza distinzione tra personale tecnico e ausiliario e quello medico, senza contare che non è provata l'assenza di convenzione tra la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa e il servizio sanitario nazionale. Di conseguenza, secondo l'appellante, o il d.P.R. n. 319 del 1990 va interpretato nel senso di coprire la lacuna dell'ordinamento, oppure emerge una disparità di trattamento a parità di condizioni sostanziali. Vale, a questo proposito, quanto dispone l'art. 26 d.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 di recepimento dell'accordo collettivo concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca per il triennio 1988-1990, che prevede l'istituzione di un'apposita...

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