Sentenza nº 4713 da Council of State (Italy), 05 Agosto 2011

Data di Resoluzione05 Agosto 2011
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Stefano Baccarini, Presidente

Aldo Scola, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Doris Durante, Consigliere, Estensore

Antonio Bianchi, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, TRIESTE, SEZIONE PRIMA, n. 00506/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

sul ricorso numero di registro generale 8142 del 2010, proposto da:

VSAT - Veolia Servizi Ambientali s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Bianchi e Marco Selvaggi, con domicilio eletto presso Marco Selvaggi in Roma, via Nomentana, 76;

NET s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Paviotti, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via L. Canina, 6;

Daneco Impianti s.r.l.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della NET s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° febbraio 2011 il Consigliere Doris Durante e uditi per le parti gli avvocati Selvaggi e Clarizia per delega dell'avv. Paviotti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. - La società VSAT - Veolia Servizi Ambientali s.p.a. (d'ora innanzi VSAT), partecipava alla gara per l'appalto del servizio di conduzione dell'impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, sito in Udine, via Gonars 40, bandita dalla NET s.p.a. con bando pubblicato sulla gazzetta ufficiale CEE dell?8 agosto 2009.

    Alla gara, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, partecipavano anche la Daneco Impianti s.r.l. e la Ladurner s.r.l..

    La commissione di gara, dopo aver esaminato la documentazione amministrativa prodotta dalle concorrenti ed aver acquisito chiarimenti disponeva ?la non ammissione (della VSAT) ? alle successive fasi del procedimento?, avendo rilevato che non era stata presentata la ?dichiarazione di non sussistenza delle condizioni previste dall'art. 38 del d. lgv. n. 163 del 2006? da parte di Enrico Guggiari, amministratore delegato della società; dichiarazione che, aggiungeva la commissione, non era sostituibile dalla ?dichiarazione cumulativa presentata per l'impresa persona giuridica nel suo complesso?.

    La VSAT impugnava il suddetto provvedimento davanti al TAR Friuli Venezia Giulia con ricorso integrato da motivi aggiunti, aventi ad oggetto, rispettivamente il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto in favore della Daneco Impianti s.r.l. (unico soggetto rimasto in gara) e gli atti della procedura di gara, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

    1. violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d. lgv. n. 163 del 2006; dell'art. 17 del d.p.r. n. 34 del 2000; degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 2000; del d. lgv. n. 231 del 2001; degli artt. 5, 8 e 11 del disciplinare di gara; violazione dei principi costituzionali di buon andamento della Costituzione e dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto:

      - essa ricorrente avrebbe dato adempimento alle prescrizioni della lex di gara attraverso la presentazione di una dichiarazione generale, comprensiva delle qualità non solo della persona giuridica ma anche delle persone fisiche, amministratori e legali rappresentanti della società;

      - la carenza di pregiudizio penale in testa al Guggiari risulterebbe dalla documentazione resa in sede di gara;

      - nessuna disposizione della lex di gara disporrebbe l'esclusione dalla gara per una siffatta omissione;

      - la regolarizzazione postuma delle dichiarazioni lacunose e della documentazione incompleta sarebbe ammessa dalla giurisprudenza e la stessa commissione di gara si sarebbe mostrata propensa all'integrazione, avendo richiesto alla società di specificare a quali soggetti si riferiva la dichiarazione ex art. 38 presentata;

      - la commissione di gara avrebbe consentito alla Daneco Impianti s.r.l. di regolarizzare la documentazione e, quindi, di controfirmare gli allegati al capitolato d'appalto;

    2. violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 84 del d. lgv. n. 163 del 2006; violazione del principio costituzionale di buon andamento; violazione dell'art. 11 del disciplinare di gara; violazione del principio della par condicio, dell'imparzialità, della trasparenza dell'azione amministrativa; eccesso di potere per sviamento; difetto e carenza di motivazione, in relazione alla composizione della commissione di gara, in quanto:

      - il componente esterno (avv. Zgagliardich) della commissione di gara non avrebbe partecipato a tutte le sedute;

      - non era necessario nominare un legale;

      - il legale non sarebbe stato scelto dall'elenco formato ex art. 84, co. 8 del d. lgv. n. 163 del 2006;

      - non vi sarebbe certezza sulla data di...

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