Sentenza nº 350 da Constitutional Court (Italy), 26 Ottobre 2007

RelatoreAlfio Finocchiaro
Data di Resoluzione26 Ottobre 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 350

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria†††††††††††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††† †††† "

- Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††† †††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††† ††† "

- Luigi††††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Gaetano††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††† †††† "

- Sabino††††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††† †††† "

- Maria Rita†††††††††††††††††††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††† †††† "

- Giuseppe†††††††††††††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††† †††† "

- Paolo Maria†††††††††††††††††††††††† NAPOLITANO††††††††††††† †††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli articoli 4, comma 1, lettera b), numero 2, e 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino dellíimposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dellíarticolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288), e 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288 (Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente líimposta sugli spettacoli e líimposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379), promosso con ordinanza del 25 febbraio 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Pistoia sul ricorso proposto dalla Giada Bet s.r.l. c/ líAgenzia delle entrate ñ Ufficio di Pescia, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dellíanno 2006.

Visti líatto di costituzione della Giada Bet s.r.l., nonchÈ líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 19 giugno 2007 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

udito líavvocato NicolÚ Zanon per la Giada Bet s.r.l. e líAvvocato dello Stato Giorgio DíAmato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ La Commissione tributaria provinciale di Pistoia, a sÈguito di dichiarazione di manifesta inammissibilit‡ (ordinanza n. 50 del 2004 della Corte costituzionale) della questione da essa proposta con ordinanza del 30 settembre 2002, ha di nuovo sollevato, con ordinanza del 25 febbraio 2005, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 4, comma 1, lettera b), numero 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino dellíimposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dellíarticolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288) relativa alla determinazione dellíimposta unica sulle scommesse, precisando la censura precedentemente svolta, ed estendendola ad altre disposizioni, in riferimento agli articoli 23, 53 e ´73ª (recte: 76) della Costituzione.

    La citata ordinanza di manifesta inammissibilit‡ Ë stata motivata da questa Corte per la contraddittoria formulazione della questione, con prospettazione di due diverse interpretazioni relative alle ´quote di prelievoª (su cui líimposta Ë calcolata), sia pure in modo subordinato líuna allíaltra, ora classificando le stesse come prestazioni patrimoniali imposte ricadenti nella sfera di applicabilit‡ dellíart. 23 Cost., ora ipotizzando la non appartenenza delle stesse a tale categoria di prestazioni.

    La rimettente rammenta che la Giada Bet s.r.l. (concessionaria del servizio di scommesse nel Comune di Montecatini Terme) ha presentato ricorso per líannullamento del provvedimento (atto n. 26572/2, notificato il 10 luglio 2002) emesso dallíAgenzia delle entrate di Pescia, riguardante líapplicazione dellíimposta unica sulle scommesse relative ai risultati di avvenimenti sportivi. Riferisce inoltre che la ricorrente ha depositato memoria illustrativa con istanza di rinnovo della rimessione alla Corte costituzionale, con specificazione della questione ed ampliamento dei parametri costituzionali di riferimento. Alla richiesta di parte, la Commissione tributaria provinciale di Pistoia ha dato sÈguito, procedendo ad una riformulazione delle questioni.

    La Commissione rimettente dubita della legittimit‡ costituzionale:

    ñ dellíart. 4, comma 1, lettera b), numero 2, del citato decreto legislativo n. 504 del 1998,† nella parte in cui calcola líimposta unica sulle scommesse applicando uníaliquota nominale su una base, corrispondente alla quota di prelievo spettante al CONI, non risultante da un atto avente forza di legge, per violazione dellíart. 23 Cost., essendo attribuita ad un organo amministrativo la determinazione dellíaliquota effettiva;

    ñ dellíart. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288 (Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente líimposta sugli spettacoli e líimposta unica di cui alla 1egge 22 dicembre 1951, n. 1379), nella parte in cui rimette il calcolo dellíimposta unica sulle scommesse ad un atto non avente forza di legge, per violazione degli artt. 23 e 76 Cost., per indeterminatezza della delega relativa alla fissazione dellíaliquota per il calcolo dellíimposta unica sulle scommesse;

    ñ dellíintero d.lgs. n. 504 del 1998, in quanto individua un soggetto passivo in materia di imposta sulle scommesse diverso da quello individuato nella normativa precedente, cosÏ istituendo una nuova imposta e non semplicemente riordinando la precedente, come invece stabilito dalla legge di delega n. 288 del 1998, in violazione dellíart. 76 Cost., per eccesso di delega;

    ñ dellíart. 4, comma 1, lettera b), numero 2, del d.lgs. n. 504 del 1998, nonchÈ dellíart. 1, comma 2, della citata legge n. 288 del 1998, nella parte in cui determinano líammontare dellíimposta unica sulle scommesse in base a formule e parametri fissati allo scopo di provvedere il CONI delle necessarie risorse, per violazione dellíart. 53 Cost, in quanto svincola líimposta dalla capacit‡ contributiva dei soggetti passivi.

    Con riferimento allíart. 23 della Costituzione, líordinanza di rimessione ñ premesso che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 7 e n. 323 del 2001, n. 157 del 1996, n. 27 del 1979, n. 129 del 1969), il legislatore ha líobbligo di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base o linee generali idonee a limitare la discrezionalit‡ amministrativa nella produzione di fonti secondarie ñ evidenzia che la norma relativa alle quote di prelievo (art. 3, comma 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), alle quali, in percentuale, Ë commisurata líimposta unica sulle scommesse, si limita ad individuare il soggetto competente alla decisione (Ministro delle finanze, con decreto) e la destinazione al CONI, al netto dellíimposta unica e delle spese, mentre le percentuali, ed anche i criteri per stabilirle, sono contenuti nella fonte secondaria (decreto ministeriale 15 febbraio 1999).

    La rimettente rammenta che la riserva di legge in materia tributaria, a carattere relativo, consente di delegare le ìincombenzeî agli organi amministrativi, che perÚ devono essere integrative della norma primaria ed esclusivamente fondate su apprezzamenti di ordine tecnico: le scelte di politica tributaria competono alla legge, attraverso líindividuazione preliminare degli obiettivi perseguiti dallíapplicazione del tributo e la determinazione anche quantitativa del sacrificio patrimoniale imposto a carico di categorie di soggetti dotati di capacit‡ contributiva esattamente individuata e quantificabile.

    Secondo la rimettente, il d.lgs. n. 504 del 1998 predetermina la prestazione patrimoniale in cui consiste líimposta unica sulle scommesse, determinando il presupposto (la scommessa), la base imponibile (la somma giocata), i soggetti passivi (i gestori del servizio, anche in concessione), le aliquote (il 20,20 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa), le sanzioni, ma non la determinazione amministrativa delle quote di prelievo, cui líimposta sulle scommesse Ë commisurata, con la conseguenza che un parametro quantitativo essenziale per líapplicazione del tributo Ë stabilito da un atto discrezionale della pubblica amministrazione.

    Líaliquota effettiva ñ secondo il giudice a quo ñ rimane indeterminata, giacchÈ quella nominale del 20,20 per cento non Ë applicata sulla base imponibile, bensÏ con riferimento ad una entit‡ non definita da un atto avente forza di legge, cioË alla ´quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessaª, la cui quantificazione Ë stata precisata con il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 1999, in cui sono stabilite le aliquote di prelievo con riferimento a nove fasce di eventi. Nel determinare uno dei fattori del prodotto per la determinazione dellíaliquota effettiva, il Ministro ñ ad avviso della rimettente ñ avrebbe svolto una funzione discrezionale di supplenza della legge, non limitandosi ad una mera funzione tecnica: nella motivazione del citato decreto 15 febbraio 1999, infatti, nel fissare gli obiettivi della lotta al gioco clandestino (senza perÚ chiarire il procedimento logico per la scelta delle aliquote idonee al raggiungimento di tale scopo), nel mettere a disposizione gli introiti idonei allíespletamento dei compiti istituzionali e nellíottenere il raggiungimento di un congruo livello di gettito erariale, ha compiuto scelte di politica tributaria che competono al legislatore. Líimposta sulle scommesse costituisce una tipologia di tributo assolutamente innovativa, nella disciplina della quale il Ministro non ha potuto trovare linee guida in precedenti analoghi, tali non potendo considerarsi líimposta sulle assicurazioni nÈ quella sugli spettacoli e gli intrattenimenti. Non risulta alcuna imposta la cui aliquota sia determinata in materia...

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