Sentenze nº T-98/03 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 25 Ottobre 2007

Data di Resoluzione25 Ottobre 2007
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-98/03

Nelle cause riunite T-27/03, T-46/03, T-58/03, T-79/03, T-80/03, T-97/03 e T-98/03,

SP SpA, con sede in Brescia, rappresentata dagli avv.ti†G.†Belotti e N.†Pisani,

ricorrente nella causa T-27/03,

Leali SpA, con sede in Odolo, rappresentata dagli avv.ti†G.†Vezzoli e G.†Belotti,

ricorrente nella causa T-46/03,

Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA, con sede in Brescia, rappresentata dagli avv.ti†G.†Vezzoli, G.†Belotti, E.†Piromalli e C.†Carmignani,

ricorrente nella causa T-58/03,

Industrie Riunite Odolesi SpA (IRO), con sede in Odolo, rappresentata dall-avv.†A.†Giardina,

ricorrente nella causa T-79/03,

Lucchini SpA, con sede in Milano, rappresentata inizialmente dagli avv.ti.†A.†Santa†Maria e C.†Biscaretti†di†Ruffia, successivamente dagli avv.ti†M.†Delfino, M.†van†der†Woude, S.†Fontanelli e P.†Sorvillo,

ricorrente nella causa T-80/03,

Ferriera Valsabbia SpA, con sede in Odolo,

Valsabbia Investimenti SpA, con sede in Odolo,

rappresentate dagli avv.ti†D.†Fosselard e P.†Fattori,

ricorrenti nella causa T-97/03,

Alfa Acciai SpA, con sede in Brescia, rappresentata dagli avv.ti†D.†Fosselard, P.†Fattori e G.†d-Andria,

ricorrente nella causa T-98/03,

sostenute da

Repubblica italiana, rappresentata dai sigg.†I.†Braguglia e M.†Fiorilli, in qualit‡ di agenti,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunit‡ europee, rappresentata dalla sig.ra†L.†Pignataro-Nolin e dal sig.†A.†Whelan, in qualit‡ di agenti, assistiti, nelle cause T-27/03 e T-58/03, dall-avv.†M.†Moretto e, nelle cause T-79/03, T-97/03 e T-98/03, dall-avv.†P.†Manzini,

convenuta,

aventi ad oggetto domande dirette a far dichiarare inesistente o a far annullare, tutta o in parte, la decisione della Commissione 17†dicembre 2002, C(2002)†5087†def., relativa ad una procedura di applicazione dell-articolo†65 del Trattato CECA (COMP/37.956 - Tondo per cemento armato),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNIT¿ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata),

composto dal sig.†M.†Vilaras, presidente, dalla sig.ra†M.E.†Martins†Ribeiro, dai sigg.†F.†Dehousse e D.†-v·by, nonchÈ dalla sig.ra†K.†J¸rim‰e, giudici,

cancelliere: sig.†J.†Palacio†Gonz·lez, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 19†settembre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Disposizioni del Trattato CECA

1 ††††††††L-art.†36†CA cos-

dispone:

´La Commissione, prima d-infliggere una delle sanzioni pecuniarie o di fissare una delle penalit‡ di mora previste del presente trattato, deve mettere l-interessato in grado di presentare le sue osservazioni.

(-)ª.

2 ††††††††L-art.†47†CA recita:

´La Commissione puÚ raccogliere le informazioni necessarie per l-adempimento della sua missione. Essa puÚ far compiere gli accertamenti necessari.

(-)ª.

3 ††††††††L-art.†65†CA prevede quanto segue:

´1. » proibito ogni accordo tra imprese, ogni decisione d-associazioni d-imprese e ogni pratica concordata che tenda, sul mercato comune, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il giuoco normale della concorrenza e in particolare:

a)††††††a fissare o determinare i prezzi;

b)††††††a limitare o controllare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c)††††††a ripartire i mercati, i prodotti, i clienti o le fonti d-approvvigionamento.

  1. Tuttavia, la Commissione autorizza, per prodotti determinati, accordi di specializzazione o accordi d-acquisto o di vendita in comune, [ove ricorrano talune ipotesi] (-).

  2. La Commissione puÚ ottenere, conformemente alle disposizioni dell-articolo 47, ogni informazione necessaria per l-applicazione del presente articolo, sia con richiesta specifica diretta agli interessati, sia con regolamento che definisca la natura degli accordi, delle decisioni o delle pratiche che devono esserle comunicati.

  3. Gli accordi o le decisioni vietati per effetto della sezione 1 del presente articolo sono nulli di pieno diritto e non possono essere invocati avanti ad alcuna giurisdizione degli Stati membri.

    La Commissione ha competenza esclusiva, con riserva dei ricorsi avanti alla Corte, per pronunciarsi sulla conformit‡ di tali accordi o decisioni con le disposizioni del presente articolo.

  4. Alle imprese che abbiano concluso un accordo nullo di pieno diritto, eseguito o tentato d-eseguire, per mezzo di arbitrato, di penale, boicottaggio, o in qualsiasi altro modo, un accordo o una decisione nulli di pieno diritto, o un accordo la cui approvazione Ë stata rifiutata o revocata; oppure che abbiano ottenuto il beneficio d-una autorizzazione per mezzo di informazioni scientemente false o travisate; oppure che abbiano attuato pratiche contrarie alle disposizioni della sezione 1, la Commissione puÚ infliggere ammende e penalit‡ di mora al massimo uguali al doppio del volume d-affari ottenuto con i prodotti oggetto dell-accordo, della decisione o della pratica contrari alle disposizioni del presente articolo, senza pregiudizio, se il loro scopo Ë di limitare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, [di] un aumento del massimo cos-

    determinato fino al 10% del volume d-affari annuo delle imprese in argomento, per quanto concerne l-ammenda, e fino al 20% del volume d-affari giornaliero, per quanto concerne le penalit‡ di moraª.

    4 ††††††††Conformemente all-art.†97†CA, il Trattato CECA Ë scaduto il 23†luglio†2002.

    Comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del Trattato CECA

    5 ††††††††Il 18†giugno 2002 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del Trattato CECA (GU†C†152, pag.†5; in prosieguo: la ´comunicazione 18†giugno 2002ª).

    6 ††††††††Al suo punto 2 Ë precisato che la comunicazione 18†giugno 2002 si prefigge:

    ´-††††††(-) di sintetizzare per gli operatori economici e gli Stati membri, nella misura in cui essi sono interessati dal trattato CECA e dalla relativa legislazione secondaria, i pi˘ importanti cambiamenti che il passaggio al regime CE comporta relativamente alle norme sostanziali e procedurali applicabili,

    -††††††(-) di spiegare come la Commissione intende affrontare questioni specifiche sollevate dal passaggio dal regime CECA al regime CE nei settori dell-antitrust (-), del controllo delle concentrazioni (-) e del controllo degli aiuti di Statoª.

    7 ††††††††Il punto 31 della medesima comunicazione, compreso nella sezione dedicata alle questioni specifiche che sorgono con il passaggio dal regime CECA al regime CE, recita quanto segue:

    ´Se la Commissione, nell-applicare il diritto di concorrenza comunitario alle intese, individua una violazione in un settore rientrante nel campo di applicazione del trattato CECA, il diritto sostanziale applicabile sar‡, indipendentemente dal momento in cui tale applicazione ha luogo, quello in vigore nel momento in cui si sono verificati i fatti che hanno costituito la violazione. In ogni caso, per quanto riguarda la procedura, dopo la scadenza del trattato CECA, si applicher‡ il diritto CE (-)ª.

    Procedimento amministrativo

    8 ††††††††Da ottobre a dicembre 2000 la Commissione effettuava, conformemente all-art.†47†CA, accertamenti presso imprese italiane produttrici di tondi per cemento armato e presso un-associazione d-imprese siderurgiche italiane e, inoltre, rivolgeva loro richieste di informazioni sempre ai sensi dell-art.†47†CA.

    9 ††††††††Il 26†marzo 2002 la Commissione avviava il procedimento amministrativo e comunicava una contestazione di addebiti ai sensi dell-art.†36†CA. Le attuali ricorrenti erano fra le destinatarie della comunicazione di addebiti.

    10 ††††††Le ricorrenti depositavano osservazioni scritte in merito alla comunicazione di addebiti. Tutte loro, eccezion fatta per la ricorrente nella causa T-80/03, chiedevano di poter esporre oralmente il proprio punto di vista. Il consigliere auditore organizzava a tal fine un-audizione per il 13†giugno 2002.

    11 ††††††Il 12†agosto 2002 la Commissione contestava ulteriori addebiti alle destinatarie della prima comunicazione. Nell'ulteriore comunicazione di addebiti, fondata sull-art.†19, n.†1, del regolamento del Consiglio 6†febbraio 1962, n.†17, primo regolamento d-applicazione degli articoli [81†CE] e [82†CE] (GU†1962, 13, pag.†204), la Commissione precisava la sua posizione quanto alla prosecuzione del procedimento dopo la scadenza del Trattato CECA.

    12 ††††††Le ricorrenti depositavano osservazioni scritte relative all'ulteriore comunicazione di addebiti. Una seconda audizione, alla presenza dei rappresentanti degli Stati membri, aveva luogo il 30†settembre 2002.

    La decisione impugnata

    13 ††††††Il 17†dicembre 2002 la Commissione ha adottato la decisione C†(2002)†5087†def., relativa ad una procedura di applicazione dell-articolo†65 del Trattato CECA (COMP/37.956 - Tondo per cemento armato; in prosieguo: la ´decisione impugnataª).

    14 ††††††Il preambolo della decisione impugnata cos-

    recita:

    ´Visto il trattato che istituisce la Comunit‡ europea del carbone e dell-acciaio, in particolare l-articolo†65,

    viste le informazioni pervenute alla Commissione e gli accertamenti effettuati a norma dell-articolo†47†del Trattato CECA da agenti della Commissione,

    viste le osservazioni scritte e orali presentate ai sensi dell-articolo†36 del Trattato CECA a nome e per conto delle parti,

    sentito il Comitato consultivo in materia d-intese e posizioni dominanti,

    (-)ª.

    15 ††††††Quanto alle conseguenze giuridiche della scadenza del Trattato CECA, la Commissione si Ë riferita anzitutto, nel punto 331 della decisione impugnata, al punto 31 della comunicazione 18†giugno 2002.

    16 ††††††Ai punti 333-344 della decisione impugnata la Commissione ha esaminato, poi, se l-applicazione dell-art.†65†CA ai comportamenti contestati potesse essere messa in discussione in base al principio della lex mitior.

    17 ††††††Ha ricordato, al riguardo, al punto 335, che ´le due disposizioni del trattato CECA (-) che, in astratto, potrebbero essere...

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