Ordinanza nº 253 da Constitutional Court (Italy), 27 Luglio 2011

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione27 Luglio 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 253

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Alfio FINOCCHIARO Giudice

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 19 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti), promosso dal Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, con ordinanza del 15 dicembre 2010, iscritta al n. 49 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che, con ordinanza deliberata il 15 dicembre 2010, il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 19 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti), «nella parte in cui contempla la sanzione congiunta dell’arresto e dell’ammenda e non invece le pene di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 59 del 2005 dell’arresto o dell’ammenda», per i reati connessi all’attività di incenerimento di rifiuti;

che dinanzi al rimettente pende un procedimento promosso nei confronti dell’amministratore delegato di una società commerciale dedita al trattamento di rifiuti e di altri responsabili di un impianto di incenerimento, imputati di numerosi illeciti previsti dall’art. 19 del d.lgs. n. 133 del 2005;

che, per quanto risulta dall’imputazione riportata nell’ordinanza di rimessione, è contestato lo svolgimento, in assenza delle prescritte autorizzazioni, dell’attività di incenerimento di materiali assimilabili ai rifiuti urbani, di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi;

che sono inoltre contestate condotte di superamento dei valori limite di emissione (art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 133 del 2005), di protrazione dell’attività oltre il limite temporale fissato dall’art. 16, comma 3, dello stesso d.lgs. n. 133 del 2005 (art. 19, comma 5), di omissione della dovuta informazione alle autorità competenti circa l’avvenuto superamento di determinati limiti di emissione e di sospensione della registrazione dei valori inquinanti (art. 19, comma 15);

che, secondo quanto riferisce il giudice a quo, la difesa degli imputati aveva sollecitato l’applicazione della diversa disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 16 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), il cui contenuto, dopo l’abrogazione disposta dall’art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69), risulta trasfuso nell’art. 29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), introdotto dall’art. 2, comma 24, del citato d.lgs. n. 128 del 2010;

che – precisa il giudice a quo – l’istanza difensiva era finalizzata a rendere proponibile la domanda di oblazione ai sensi dell’art. 162-bis del codice penale, posto che l’art. 16 del d.lgs. n. 59 del 2005 commina la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, diversamente dalla norma contestata, ove le pene indicate sono previste congiuntamente;

che la stessa difesa, per il caso di reiezione della domanda appena citata, aveva prospettato una questione di legittimità costituzionale della norma posta alla base delle imputazioni;

che il rimettente riferisce di aver respinto l’istanza di applicazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 59 del 2005, in quanto «l’accusa, così come formulata, non permetteva una diversa qualificazione giuridica del fatto, ai fini dell’oblazione, in presenza di condotte indifferenziate», ritenendo, invece, non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 19 del d.lgs. n. 133 del 2005;

che il giudice a quo osserva in proposito come, ai fini della individuazione del regime autorizzatorio dell’attività di incenerimento dei rifiuti, l’art. 19 del d.lgs. n. 133 del 2005 contenga un rinvio all’art. 4 dello stesso decreto, e quest’ultimo, a sua volta, richiami la disciplina concernente l’autorizzazione integrata...

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