Sentenza nº 245 da Constitutional Court (Italy), 25 Luglio 2011
Relatore | Alfonso Quaranta |
Data di Resoluzione | 25 Luglio 2011 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 245
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Alfio FINOCCHIARO Giudice
- Franco GALLO
- Luigi MAZZELLA
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellarticolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dallart. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promosso dal Tribunale ordinario di Catania nel procedimento vertente tra P.A. e M.A. e il Ministero dellinterno, con ordinanza del 17 novembre 2009, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dellanno 2011.
Visto latto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto in fatto
-
Il Tribunale ordinario di Catania ha sollevato in riferimento agli articoli 2, 3, 29, 31 e 117, primo comma, della Costituzione questione di legittimità costituzionale dellarticolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dallart. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».
1.1. In punto di fatto, il Tribunale remittente premette di essere stato adíto da una cittadina italiana e da un cittadino marocchino per la declaratoria dellillegittimità del diniego opposto dallufficiale dello stato civile alla celebrazione del loro matrimonio.
In particolare, riferisce che in data 27 luglio 2009 i ricorrenti avevano chiesto allufficiale dello stato civile di procedere alla pubblicazione della celebrazione del matrimonio, producendo la documentazione prevista dalla allora vigente formulazione dellart. 116 cod. civ.
Il successivo 28 agosto, quindi, gli stessi avevano chiesto che il matrimonio venisse celebrato.
Il 31 agosto 2009, lufficiale dello stato civile aveva motivato il diniego alla celebrazione del matrimonio per la mancanza di un «documento attestante la regolarità del permesso di soggiorno del cittadino marocchino», così come previsto dallart. 116 cod. civ., come novellato dalla legge n. 94 del 2009, entrata in vigore nelle more.
1.2. Tanto premesso in fatto, il giudice a quo prospetta lillegittimità costituzionale della norma suddetta, giacché essa contrasterebbe:
con lart. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili delluomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;
con lart. 3 Cost., per violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza;
con lart. 29 Cost., per violazione del diritto fondamentale a contrarre liberamente matrimonio e di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi sui quali è ordinato il sistema del matrimonio nel vigente ordinamento giuridico;
con lart. 31 Cost., perché interpone un serio ostacolo alla realizzazione del diritto fondamentale a contrarre matrimonio;
con lart. 117, primo comma, Cost., in relazione allart. 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
In particolare, il remittente precisa che il matrimonio costituisce espressione della libertà e dellautonomia della persona, ed il diritto di contrarre liberamente matrimonio è oggetto della tutela di cui agli artt. 2, 3 e 29 Cost., in quanto rientra nei diritti inviolabili delluomo, caratterizzati dalluniversalità. Inoltre, lart. 31 Cost., nel sancire che la Repubblica agevola la formazione della famiglia, «esclude la legittimità di limitazioni di qualsiasi tipo alla libertà matrimoniale».
La libertà di contrarre matrimonio, prosegue il Tribunale di Catania, trova fondamento anche in altre fonti. A questo riguardo richiama lart. 16 della Dichiarazione universale dei diritti delluomo, il già citato art. 12 della CEDU e lart. 9 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e successivamente recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sullUnione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. In particolare, con specifico riferimento allart. 12 della CEDU, il remittente osserva che la predetta norma «ricomprende la libertà matrimoniale tra quei diritti e libertà che devono essere assicurati senza distinzione di sorta» e che, «pur prevedendo che tale diritto debba essere esercitato nellambito di leggi nazionali», tuttavia, la stessa non consente «che queste ultime possano porre condizioni o restrizioni irragionevoli».
-
― È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata.
2.1.― LAvvocatura dello Stato precisa, da un lato, che la modifica contenuta nella disposizione censurata «deve essere letta congiuntamente» al nuovo testo dellart. 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che, in generale, prevede lobbligo di esibizione della documentazione di soggiorno per gli atti di...
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N. 223 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 luglio 2012
...di incidere sul godimento dei diritti fondamentali dei quali e' titolare anche lo straniero extracomunitario (cfr. Corte Costituzionale n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010), perche' la condizione giuridica dello straniero non deve essere 'considerata - per quanto riguarda la tutela di......