Sentenza nº 339 da Constitutional Court (Italy), 12 Ottobre 2007

RelatoreMaria Rita Saulle
Data di Resoluzione12 Ottobre 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 339

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria†† FLICK†††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††† "

- Ugo††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††† "

- Alfio††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††† "

- Alfonso††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††† "

- Luigi †††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††† "

- Gaetano††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††† "

- Sabino††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††† "

- Maria Rita†††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††† "

- Giuseppe†††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††† "

- Paolo Maria†††††††† NAPOLITANO†††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 4, commi 2, 3 e 4 lettere† a), b), c), e), ed f); dellíart. 5, dellíart. 6, commi 2 e 3; dellíart. 7; dellíart. 8; dellíart. 9, comma 2; dellíart. 11; dellíart. 12; dellíart. 13 e dellíart. 14, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dellíagriturismo), promossi con ricorsi delle Regioni Lazio e Toscana notificati il 10 e il 13 maggio 2006, depositati in cancelleria il 16 maggio 2006 ed iscritti ai nn. 64 e 65 del registro ricorsi 2006.

Udito nellíudienza pubblica del 3 luglio 2007 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;

uditi gli avvocati Leopoldo di Bonito per la Regione Lazio e Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ricorso notificato il 10 maggio 2006, depositato il successivo 16 maggio, la Regione Lazio ha sollevato, in via principale, questione di legittimit‡ costituzionale degli articoli 5, 7, 11, 12 e 13, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dellíagriturismo), per violazione degli articoli 117 e 120 della Costituzione.

    A parere della ricorrente tale legge, nellíabrogare la legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dellíagriturismo), ha inciso, in assenza di un interesse unitario, nelle materie dellíagricoltura - cui appartiene quella dellíagriturismo - e del turismo - cui sono riconducibili taluni aspetti dellíattivit‡ agrituristica - attribuite alla competenza legislativa residuale delle Regioni, introducendo una disciplina che, anche ove si ritenesse espressione del potere legislativo concorrente dello Stato in materie rilevanti nellíambito della suddetta attivit‡, travalica i limiti di competenza a questo attribuiti.

    1.1 - In particolare, la Regione Lazio ritiene che líart. 5, nel disciplinare i requisiti igienico sanitario degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attivit‡ agrituristiche, seppure espressione della potest‡ legislativa concorrente dello Stato nelle materie ´tutela della saluteª e ´governo del territorioª, pone una normazione di dettaglio precludendo ogni possibile intervento da parte della Regione.

    1.2 - La seconda censura investe líart. 7.

    Secondo la Regione Lazio anche tale disposizione, nellíintrodurre una disciplina di dettaglio in ordine alle modalit‡ per il rilascio del certificato di abilitazione allíesercizio dellíattivit‡ agrituristica, violerebbe le prerogative normative regionali, peraltro gi‡ esercitate con la legge 10 novembre 1997, n. 36 (Norme in materia di agriturismo).

    1.3 - Una terza censura riguarda líart. 11 e, in particolare, líadozione di un programma di durata triennale per le Regioni, finalizzato alla promozione dellíagriturismo italiano.

    Anche tale norma, a parere della ricorrente, sarebbe lesiva delle proprie competenze legislative e, in particolare, del potere di programmazione riconosciuto alle Regioni nelle materie attribuite alla loro competenza, cosÏ come, peraltro, previsto dallíart. 50, della legge regionale 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio).

    1.4 - La quarta censura investe líart. 12.

    La Regione lamenta che tale disposizione, nellíestendere líapplicabilit‡ delle disposizioni contenute nella legge n. 96 del 2006 allíattivit‡ della pesca ed alla relativa ospitalit‡ e somministrazione di alimenti, violerebbe la competenza normativa regionale in materia di pesca, materia attribuita, anchíessa, alla competenza residuale delle Regioni.

    1.5 - La ricorrente ritiene, infine, che líart. 13, nella parte in cui attribuisce allo Stato, mediante líistituzione dellíOsservatorio nazionale dellíagriturismo, un esteso e generale ruolo di indirizzo e coordinamento delle politiche nel settore dellíagriturismo, oltre ad intervenire in una materia sottratta alla sua competenza, non risponderebbe neanche a esigenze di sussidiariet‡, difettando, peraltro, i requisiti della ragionevolezza e proporzionalit‡ di tale intervento e non essendo previsto alcun coinvolgimento delle Regioni.

    La ricorrente conclude rilevando che le diverse disposizioni impugnate, oltre a violare líart. 117 della Costituzione, contrasterebbero con líart. 120 della Costituzione e, in particolare, con il principio della leale collaborazione tra Stato e Regioni, essendo la disciplina censurata frutto di scelte unilaterali del legislatore statale. In proposito, la Regione Lazio osserva che le norme censurate non sarebbero state sottoposte allíesame della conferenza Stato-Regioni, nÈ sarebbero state esaminate dalla commissione parlamentare per le questioni regionali, in violazione dellíart. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

  2. Con ricorso notificato il 13 maggio 2006, depositato il successivo 16 maggio, la Regione Toscana ha sollevato, in via principale, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 4, commi 2, 3 e 4, lettere a), b), c), e) ed f); dellíart. 5, commi 4, 5 e 6; dellíart. 6, commi 2 e 3; dellíart. 8; dellíart. 9, comma 2; dellíart. 11, comma 1; dellíart. 12 e dellíart. 14, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dellíagriturismo), per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

    La ricorrente ripropone le argomentazioni poste a fondamento del ricorso della Regione Lazio e, in particolare, líinquadramento della attivit‡ agrituristica nelle materie di competenza residuale regionale del turismo e dellíagricoltura e che, seppure alcuni aspetti della legge impugnata rientrano in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente, tuttavia il legislatore statale avrebbe introdotto, anche in tali ambiti, una disciplina di dettaglio.

    2.1. - Con la prima censura la ricorrente lamenta che i commi 2, 3, e 4, lettere a), b), c), e), ed f), dellíart. 4, violerebbero gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto con tali disposizioni il legislatore statale sarebbe intervenuto a regolare aspetti concernenti esclusivamente líattivit‡ agrituristica che, per le ragioni sopra indicate, rientra tra le materie sottratte alla sua competenza, non ravvisandosi, peraltro, esigenze di carattere unitario che impongano il suddetto intervento.

    In particolare, la ricorrente rileva che, sebbene la norma impugnata, al comma 1, demandi alle Regioni, al fine dellíindividuazione delle aziende agrituristiche, la definizione dei criteri per la valutazione del rapporto di connessione tra attivit‡ agrituristica ed attivit‡ agricola, al successivo comma 2 prevede che, ai fini dellíaccertamento del rapporto tra le suddette attivit‡, si debba tener conto in particolare del tempo di lavoro ad esse dedicato e, al comma 3, introduce un criterio di ´prevalenza presuntaª in base al quale deve, comunque, essere ritenuta prevalente líattivit‡ agricola quando líattivit‡ di ricezione e di somministrazione dei pasti e bevande interessi un numero non superiore a dieci ospiti.

    Il disposto dei commi 2 e 3 dellíart. 4, a parere della Regione Toscana, oltre a violare gli indicati parametri costituzionali, si porrebbe in contrasto con quanto stabilito dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attivit‡ agrituristiche in Toscana), che, al fine di verificare la principalit‡ dellíattivit‡ agricola, non riconosce nÈ un ruolo privilegiato al criterio del tempo di lavoro necessario allíesercizio delle attivit‡, nÈ alcuna presunzione di principalit‡.

    Per gli stessi motivi sarebbe lesivo delle competenze legislative regionali líart. 4, comma 4, lettere a), b), c) e) ed f), nella parte in cui prevede che le Regioni, al fine di disciplinare la somministrazione di pasti e di bevande, di cui allíart. 2, comma 3, lettera b), debbano tener conto di alcuni criteri, tra i quali quello di considerare prodotti propri delle aziende agrituristiche anche prodotti provenienti da aziende agricole collocate in zone omogenee contigue di Regioni limitrofe, nonchÈ quello del dovere per le medesime aziende di apportare, comunque, una significativa quota di prodotto proprio. Anche tale previsione, oltre a violare gli evocati parametri costituzionali, si porrebbe in contrasto con quanto previsto dalla normativa regionale in cui, da un lato, non vi Ë alcun riferimento a Regioni limitrofe, dallíaltro, prescinde dalla predeterminazione di una...

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