Sentenza nº 4175 da Council of State (Italy), 12 Luglio 2011
Data di Resoluzione | 12 Luglio 2011 |
Emittente | Council of State (Italy) |
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA ? MILANO - SEZIONE IV n. 3641/2009, resa tra le parti, concernente PERMESSO DI SOGGIORNO
sul ricorso numero di registro generale 403 del 2010, proposto da:
Ahmed Tahiri, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Marchese, con domicilio eletto presso Giuseppe Corigliano Campoliti in Roma, via Angelo Secchi 3;
Ministero dell'Interno e Questura di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2011 il Cons. Vittorio Stelo e udito l? avvocato dello Stato Melillo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Il signor Ahmed Tahiri, con atto notificato il 31 dicembre 2009 e depositato il 19 gennaio 2010, ha proposto appello, con istanza di sospensione, per la riforma della sentenza breve n. 3641 del 7 aprile 2009, depositata il 7 maggio 2009, con cui il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ? Milano ? Sezione IV ha dichiarato irricevibile il ricorso avverso il decreto della Questura di Milano n. 4866 del 21 gennaio 2007, recante l'annullamento del permesso di soggiorno a seguito della pendenza, presso la Procura della Repubblica di Milano, di procedimento penale per aver prodotto falsa documentazione circa l'esistenza di rapporto di lavoro con la ?Master service soc. coop. a.r.l.?, anch'essa coinvolta nel procedimento, per associazione a delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, utilizzata per ottenere il permesso stesso, e quindi per il venir meno della disponibilità di reddito derivante da fonti lecite.
1.2. Il T.A.R., ai fini della dichiarata irricevibilità del ricorso, ha ritenuto di non dover concedere la richiesta rimessione in termini, posto che le giustificazioni addotte non consentivano l'applicazione, nel caso di specie, dell'istituto dell'errore scusabile.
Le difficoltà addotte dall'interessato circa l'asserita scarsa comprensione della lingua italiana e la mancata...
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