Sentenza nº 230 da Constitutional Court (Italy), 22 Luglio 2011

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione22 Luglio 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 230

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Alfio FINOCCHIARO Giudice

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera m), 11, commi 5, 6 e 7, e 17, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Calabria 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 31 gennaio - 3 febbraio 2011, depositato in cancelleria il 4 febbraio 2011 ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2011.

Udito nell’udienza pubblica del 5 luglio 2011 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

udito l’avvocato dello Stato Gabriella D’Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − Con ricorso notificato il 31 gennaio 2011 e depositato il successivo 4 febbraio (reg. ric. n. 5 del 2011) il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera m), 11, commi 5, 6 e 7, e 17, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Calabria 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    La legge impugnata reca un’articolata disciplina dello sport e delle attività sportive sul territorio regionale, includendo in tale ambito un intervento relativo a figure professionali operanti in tale settore.

    In particolare, l’art. 3, comma 1, lettera m), stabilisce che la Regione istituisce gli albi relativi alle figure professionali operanti in ambito sportivo.

    L’art. 11, comma 5, individua nominativamente tali figure nelle seguenti: a) associazioni sportive dilettantistiche; b) dirigenti sportivi; c) esperti gestori di impianti sportivi; d) istruttori qualificati; e) tecnici federali; f) assistenti o operatori specializzati; g) atleti e praticanti; h) fisioterapisti e massaggiatori; i) altre figure tecnico-sportive. Sempre l’art. 11, comma 6, prevede che l’iscrizione agli albi necessiti di un titolo professionale rilasciato previo espletamento di uno specifico corso, mentre il comma 7 regola l’aggiornamento degli albi.

    Infine, lart. 17, comma 1, lettere a) e b), attribuisce alla Giunta regionale il potere sia di definire con regolamento i profili professionali, laddove non disciplinati dalla legge statale, individuando caratteristiche e requisiti...

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