Sentenza nº 236 da Constitutional Court (Italy), 22 Luglio 2011

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione22 Luglio 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 236

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promossi con ordinanze dell’11 giugno 2010 dalla Corte di cassazione, del 4 novembre 2010 dalla Corte d’appello di Venezia e del 17 dicembre 2010 dalla Corte d’appello di Bari, rispettivamente iscritte al n. 344 del registro ordinanze 2010 ed ai nn. 1 e 47 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2010 e nn. 3 e 13, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visti gli atti di costituzione di De Giovanni Fabrizio, Micciché Giovanni, Deliu Fatos nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 21 giugno 2011 e nella camera di consiglio del 22 giugno 2011 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi gli avvocati Emanuele Fragasso per Deliu Fatos, Franco Coppi e Francesco Bertorotta per Micciché Giovanni, Pilerio Plastina per De Giovanni Fabrizio e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – La Corte di cassazione, seconda sezione penale, con ordinanza emessa l’11 giugno 2010 e pervenuta a questa Corte il 6 ottobre 2010 (r.o. n. 344 del 2010), ha sollevato, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (d’ora in avanti «CEDU»), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai «processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione».

    Il giudice a quo premette che con sentenza del 30 maggio 2007 la Corte di appello di Palermo aveva confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento, la quale aveva dichiarato gli imputati G. M. e F. D.G. colpevoli del delitto di cui all’art. 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.La Corte rimettente riferisce che gli imputati avevano proposto, a mezzo dei rispettivi difensori, tempestivo ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado, chiedendone l’annullamento, tra l’altro, perché al momento dell’entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 il procedimento non era ancora pendente in appello, non essendo gli atti pervenuti al giudice di secondo grado: il reato, pertanto, si sarebbe prescritto prima della pronuncia della sentenza di appello. In via subordinata, la difesa di G. M. aveva sollevato eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 per contrasto con l’art. 117 Cost.Secondo il giudice a quo, il motivo con il quale, sulla base della normativa vigente, era stata dedotta l’avvenuta prescrizione è infondato, in quanto le sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito, con sentenza n. 47008 del 29 ottobre 2009, che – ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 10 della legge n. 251 del 2005 – il processo deve considerarsi pendente in appello subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado. Nel caso in esame, la sentenza di condanna di primo grado era stata pronunciata il 2 maggio 2005 e quindi, secondo il diritto vivente, il processo doveva ritenersi pendente in appello in data anteriore all’entrata in vigore dei nuovi, e più favorevoli, termini di prescrizione. La Corte rimettente, innanzitutto, ricorda che il ricorrente ha richiamato l’art. 15, primo comma, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, il quale stabilisce che «se, posteriormente alla commissione di un reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne», e ha «correttamente osservato che già questa norma internazionale, se parametrata non all’art. 3 ma all’art. 117, primo comma, della Costituzione, rende non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina transitoria in esame, perché priva l’imputato, il cui processo sia già pendente in appello o in cassazione, dell’ottemperanza alla regola cogente, imposta dalla norma pattizia (“deve beneficiarne”) per la quale la lex mitior deve essere di immediata applicazione, senza che le deroghe disposte dalla legge ordinaria possano essere giustificate dal bilanciamento con interessi di analogo rilievo».Ciò premesso, muovendo dall’analisi della sentenza n. 393 del 2006, la Corte di cassazione richiama l’orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui, da un lato, l’art. 2, quarto comma, del codice penale deve essere interpretato nel senso che la locuzione «disposizioni più favorevole al reo» si riferisce a tutte quelle norme che apportino modifiche in melius alla disciplina di una fattispecie criminosa, ivi comprese quelle che incidono sulla prescrizione del reato, dall’altro, «il regime giuridico riservato alla lex mitior, e segnatamente la sua retroattività, non riceve nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui all’art. 25, secondo comma, della Costituzione, che concerne soltanto il divieto di applicazione retroattiva della norma incriminatrice, nonché di quella altrimenti più sfavorevole per il reo», con la conseguenza che «eventuali deroghe al principio di retroattività della lex mitior, ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, possono essere disposte dalla legge ordinaria quando ricorra una sufficiente ragione giustificativa».Viene poi in rilievo, nella prospettazione della Corte rimettente, la giurisprudenza costituzionale sulle norme della CEDU, «che – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione (art. 32, paragrafo 1, della Convenzione) – integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (sentenze n. 317 e n. 311 del 2009, n. 39 del 2008)». Il giudice a quo richiama, infine, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, e segnatamente la sentenza della Grande Camera del 17 settembre 2009 (Scoppola contro Italia), secondo cui «l’art. 7 della Convenzione, che stabilisce il principio del divieto di applicazione retroattiva della legge penale, incorpora anche il corollario del diritto dell’accusato al trattamento più lieve», sancendo non solo il principio dell’irretroattività della legge penale più severa, ma anche, implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa. Per cui, prosegue la Corte di cassazione, «se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato». Poiché l’art. 7 della CEDU, nel significato chiarito, integra una norma interposta rispetto al parametro costituzionale di cui all’art. 117 Cost. – conclude il giudice rimettente – la Corte costituzionale, nel valutare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, «resta legittimata a verificare se la norma della Convenzione – norma che si colloca pur sempre ad un livello sub-costituzionale – si ponga eventualmente in conflitto con altre norme della Costituzione», nel qual caso dovrà essere esclusa la sua idoneità a integrare il parametro considerato. Ad avviso della Corte di cassazione però, questo scrutinio non è stato effettuato con la sentenza n. 393 del 2006, non solamente perché il parametro di riferimento era l’art. 3 Cost., ma anche perché «gli elementi assunti come tertium comparationis [erano] costituiti da interessi di analogo valore, senza indicazione specifica di conflitto con altre norme della Costituzione».La questione sarebbe infine rilevante: in primo luogo, perché il reato per cui si procede è punito nel massimo con la pena detentiva di sei anni di reclusione, sicché secondo la regola dettata dall’art. 157 cod. pen., come modificato dalla legge n. 251 del 2005, la prescrizione massima, tenuto conto del novellato art. 160, terzo comma, cod. pen., è di sette anni e sei mesi e il termine sarebbe già decorso; in secondo luogo, perché – a fronte dell’infondatezza di altri motivi di ricorso – è, invece, fondato quello con cui le difese degli imputati avevano lamentato la violazione dell’art. 519 cod. proc. pen., perché il Tribunale di Agrigento, prima, e la Corte di appello di Palermo, poi, non avevano proceduto all’assunzione di una prova...

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