Ordinanza nº 223 da Constitutional Court (Italy), 21 Luglio 2011

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione21 Luglio 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 223

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promossi dal Giudice di pace di Firenze con tre ordinanze del 6 febbraio 2008 e con una ordinanza del 13 febbraio 2008, rispettivamente iscritte ai nn. 9, 10, 11 e 12 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che con quattro ordinanze identiche nella parte motiva – tre emesse il 6 febbraio 2008 (r. o. nn. 9, 11 e 12 del 2011) e una il 13 febbraio 2008 (r. o. n. 10 del 2011), pervenute alla Corte il 7 gennaio 2011 – il Giudice di pace di Firenze, nell’ambito di distinti procedimenti penali, ha sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio contenga gli avvertimenti circa l’obbligatorietà della corresponsione della retribuzione al difensore nominato d’ufficio e delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come previsto dall’art. 369-bis del codice di procedura penale;

che il rimettente premette di essere consapevole che la giurisprudenza di legittimità ha collocato la previsione di cui all’art. 369-bis cod. proc. pen. nelle attività del pubblico ministero finalizzate «al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere» ma, ciò nonostante, ritiene che l’art. 20 del d.lgs. n. 274 del 2000 sia illegittimo in quanto non prevede che il decreto di citazione a giudizio contenga gli avvertimenti...

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