Sentenza nº 217 da Constitutional Court (Italy), 21 Luglio 2011
Relatore | Sabino Cassese |
Data di Resoluzione | 21 Luglio 2011 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 217
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Paolo MADDALENA Giudice
- Alfio FINOCCHIARO "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma 1, e 4 della legge della Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12 (Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 26 novembre 2010, depositato in cancelleria il 6 dicembre 2010 ed iscritto al n. 120 del registro ricorsi 2010.
Udito nell’udienza pubblica del 21 giugno 2011 il Giudice relatore Sabino Cassese;
udito l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso depositato il 6 dicembre 2010 (reg. ric. n. 120 del 2010), ha impugnato gli artt. 1, 2, comma 1, e 4 della legge della Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12 (Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti), per violazione degli artt. 3, 33, 51, 81, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.
-
– La legge censurata detta previsioni finalizzate a contenere la spesa della Regione Puglia in materia sanitaria.
2.1. – L’art. 1 dispone la sospensione degli effetti dell’art. 1 della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale – Assunzioni e dotazioni organiche) e degli artt. 2, commi 1, 2 e 4, 13, 15, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 18, 19, commi 1, 6 e 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, 22, comma 1, 26 e 30 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), fino all’emanazione della sentenza della Corte costituzionale sui ricorsi proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso le leggi regionali n. 27 del 2009 e n. 4 del 2010, fermi restando i procedimenti amministrativi deliberati e già avviati, in attuazione delle norme citate, alla data del 6 agosto 2010.
2.2. – L’art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 12 del 2010 prevede che «Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è fatto divieto ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti a partire dalla data di entrata in vigore» della legge censurata.
2.3. – L’art. 4 della legge impugnata prevede la cessazione di efficacia della legge medesima qualora non intervenga la sottoscrizione dell’accordo tra Stato e Regione per il rientro dal deficit sanitario, previsto dall’articolo 1, comma 180...
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