Sentenza nº 217 da Constitutional Court (Italy), 21 Luglio 2011

RelatoreSabino Cassese
Data di Resoluzione21 Luglio 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 217

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma 1, e 4 della legge della Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12 (Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 26 novembre 2010, depositato in cancelleria il 6 dicembre 2010 ed iscritto al n. 120 del registro ricorsi 2010.

Udito nell’udienza pubblica del 21 giugno 2011 il Giudice relatore Sabino Cassese;

udito l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso depositato il 6 dicembre 2010 (reg. ric. n. 120 del 2010), ha impugnato gli artt. 1, 2, comma 1, e 4 della legge della Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12 (Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti), per violazione degli artt. 3, 33, 51, 81, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.

  2. – La legge censurata detta previsioni finalizzate a contenere la spesa della Regione Puglia in materia sanitaria.

    2.1. – L’art. 1 dispone la sospensione degli effetti dell’art. 1 della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale – Assunzioni e dotazioni organiche) e degli artt. 2, commi 1, 2 e 4, 13, 15, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 18, 19, commi 1, 6 e 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, 22, comma 1, 26 e 30 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), fino all’emanazione della sentenza della Corte costituzionale sui ricorsi proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso le leggi regionali n. 27 del 2009 e n. 4 del 2010, fermi restando i procedimenti amministrativi deliberati e già avviati, in attuazione delle norme citate, alla data del 6 agosto 2010.

    2.2. – L’art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 12 del 2010 prevede che «Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è fatto divieto ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti a partire dalla data di entrata in vigore» della legge censurata.

    2.3. – L’art. 4 della legge impugnata prevede la cessazione di efficacia della legge medesima qualora non intervenga la sottoscrizione dell’accordo tra Stato e Regione per il rientro dal deficit sanitario, previsto dall’articolo 1, comma 180...

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