Ordinanza nº 214 da Constitutional Court (Italy), 18 Luglio 2011
Relatore | Franco Gallo |
Data di Resoluzione | 18 Luglio 2011 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 214
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Paolo MADDALENA Giudice
- Alfio FINOCCHIARO "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dellart. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso nel procedimento vertente tra lAzienda territoriale per ledilizia residenziale (ATER) della Provincia di Treviso e il Comune di Treviso, con ordinanza del 28 aprile 2010, iscritta al n. 402 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dellanno 2011.
Visto latto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2011 il Giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto che, con ordinanza pronunciata il 23 marzo 2010 e depositata il 28 aprile 2010, la Commissione tributaria provinciale di Treviso − nel corso di un giudizio promosso dallAzienda territoriale per ledilizia residenziale (ATER) della Provincia di Treviso nei confronti del Comune di Treviso avverso due avvisi di accertamento con i quali era stata disconosciuta lapplicabilità, per gli anni 2003 e 2004, agli immobili posseduti da detta ATER, dellaliquota agevolata dellimposta comunale sugli immobili (ICI) prevista «per labitazione principale» − ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione ed ai princípi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione, questione di legittimità dellart. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dellart. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che disciplina, tra laltro, la determinazione delle aliquote dellICI;
che il giudice a quo dichiara di impugnare lintero art. 6 del d.lgs. n. 504 del 1992 − nel testo, applicabile ratione temporis, sostituito dallart. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dallart 10, comma 12, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per lanno 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 − ma indirizza, in realtà, le proprie censure, unicamente al comma 4 di detto articolo, a norma del quale, anteriormente alla sua abrogazione ad opera dellart. 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, «Restano ferme le disposizioni dellarticolo 4, comma 1, del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556»;
che detto comma 1 dellart. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dellAmministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, stabilisce, a sua volta, che, «Ai fini dellimposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dellarticolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari allultimo gettito annuale realizzato»;
che la norma denunciata è censurata dal giudice rimettente nella parte in cui, attribuendo ai Comuni la facoltà di deliberare, ai fini dellICI, una aliquota ridotta in favore dei «cittadini» soggetti passivi per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, non dispone «che debba riservarsi lo stesso trattamento fiscale per le unità immobiliari concesse dagli istituti autonomi [per le case] popolari adibite ad abitazione principale dagli assegnatari alla pari degli altri cittadini che si trovano nelle medesime condizioni»;
che la Commissione tributaria provinciale di Treviso, riferisce, in punto di fatto, che: a) il Comune di Treviso ha notificato allATER della Provincia di Treviso, in data 22 e 23 maggio 2008, due avvisi di accertamento con i quali richiede il pagamento, per gli anni, rispettivamente, 2003 e 2004, di 301.825,00 e di 337.968,00, quale differenza tra lICI dovuta in relazione ad alcune unità immobiliari «possedute [dallATER] a titolo abitativo» e quella versata usufruendo dellaliquota ridotta prevista «per labitazione principale», sul presupposto posto dal Comune a fondamento degli avvisi di accertamento − che le unità immobiliari regolarmente assegnate dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) godono della detrazione dallimposta prevista dallart. 8, comma 4, del d. lgs. n. 504 del...
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