Sentenza nº 206 da Constitutional Court (Italy), 13 Luglio 2011

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione13 Luglio 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 206

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo MADDALENA Presidente

- Alfio FINOCCHIARO Giudice

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in combinato disposto con l’art. 516 del codice di procedura penale, promosso dal Giudice di pace di Agrigento nel procedimento penale a carico di N. S. con ordinanza del 23 settembre 2010, iscritta al n. 400 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Udito nella camera di consiglio dell’11 maggio 2011 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Giudice di pace di Agrigento, con ordinanza del 23 settembre 2010, pervenuta a questa Corte il 29 novembre 2010 (r.o. n. 400 del 2010), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto» dell’art. 516 del codice di procedura penale e dell’art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevedono «che, in caso di modifica del capo di imputazione nel corso del dibattimento, anche quando la nuova contestazione concerna un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale ovvero quando l’imputato abbia tempestivamente e ritualmente proposto la definizione anticipata del procedimento in ordine alle originarie imputazioni, l’imputato possa usufruire di quello che può essere considerato un vero e proprio rito alternativo, in quanto l’art. 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000 non consente l’ammissione al rito alternativo oltre l’udienza di comparizione».

    Il rimettente era investito del processo nei confronti di un imputato accusato del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 582 del codice penale, per aver cagionato alla persona offesa lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Il giudice a quo aveva rigettato la richiesta di definizione anticipata del procedimento a norma dell’art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000 avanzata dall’imputato, ritenendo la somma corrisposta alla persona offesa «non adeguata, allo stato, a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato» per i motivi indicati nell’ordinanza letta nell’udienza del 24 dicembre 2009, alla quale il rimettente si era riportato.

    Dopo l’apertura del dibattimento, l’ammissione delle prove e l’esame di due testimoni, il pubblico ministero aveva proceduto, ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen., alla modifica dell’imputazione, contestando all’imputato lesioni giudicate guaribili in quindici giorni. La difesa dell’imputato aveva però eccepito l’inammissibilità della modifica dell’imputazione, in quanto la certificazione medica posta a base della stessa, oltre a essere stata rilasciata dal medico curante e non dal personale sanitario di una struttura pubblica, era già allegata all’atto di querela ed era quindi ben nota al pubblico ministero, laddove l’art. 516 cod. proc. pen. fa riferimento a fatti nuovi emersi nel corso dell’istruzione dibattimentale. Il giudice a quo si era riservato di decidere sulla questione e, a quanto risulta dall’ordinanza di rimessione, in una successiva udienza «scioglieva la riserva, ritenendo ammissibile la contestazione, con ordinanza cui (…) si riporta[va] integralmente».

    La difesa dell’imputato, richiamate le sentenze n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995 di questa Corte, chiedeva di essere rimessa in termini allo scopo di effettuare l’offerta risarcitoria finalizzata all’estinzione del reato a norma dell’art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000. Il giudice, presone atto e considerato che l’art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000 esclude che ai fini dell’estinzione del reato la condotta riparatoria possa avvenire dopo l’udienza di comparizione, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sopra indicata.

    Il rimettente osserva che limputato ha chiesto di essere rimesso in termini per effettuare lofferta risarcitoria e che, qualora venga dichiarata lillegittimità delle norme censurate, consentendo così «lammissione al rito alternativo in caso di riparazione del danno a mezzo risarcimento, anche oltre ludienza di comparizione»...

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