Sentenza nº 206 da Constitutional Court (Italy), 13 Luglio 2011
Relatore | Giorgio Lattanzi |
Data di Resoluzione | 13 Luglio 2011 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 206
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo MADDALENA Presidente
- Alfio FINOCCHIARO Giudice
- Alfonso QUARANTA
- Franco GALLO
- Luigi MAZZELLA
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dellarticolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in combinato disposto con lart. 516 del codice di procedura penale, promosso dal Giudice di pace di Agrigento nel procedimento penale a carico di N. S. con ordinanza del 23 settembre 2010, iscritta al n. 400 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dellanno 2011.
Udito nella camera di consiglio dell11 maggio 2011 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.
Ritenuto in fatto
-
Il Giudice di pace di Agrigento, con ordinanza del 23 settembre 2010, pervenuta a questa Corte il 29 novembre 2010 (r.o. n. 400 del 2010), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto» dellart. 516 del codice di procedura penale e dellart. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dellarticolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevedono «che, in caso di modifica del capo di imputazione nel corso del dibattimento, anche quando la nuova contestazione concerna un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dellesercizio dellazione penale ovvero quando limputato abbia tempestivamente e ritualmente proposto la definizione anticipata del procedimento in ordine alle originarie imputazioni, limputato possa usufruire di quello che può essere considerato un vero e proprio rito alternativo, in quanto lart. 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000 non consente lammissione al rito alternativo oltre ludienza di comparizione».
Il rimettente era investito del processo nei confronti di un imputato accusato del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 582 del codice penale, per aver cagionato alla persona offesa lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Il giudice a quo aveva rigettato la richiesta di definizione anticipata del procedimento a norma dellart. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000 avanzata dallimputato, ritenendo la somma corrisposta alla persona offesa «non adeguata, allo stato, a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato» per i motivi indicati nellordinanza letta nelludienza del 24 dicembre 2009, alla quale il rimettente si era riportato.
Dopo lapertura del dibattimento, lammissione delle prove e lesame di due testimoni, il pubblico ministero aveva proceduto, ai sensi dellart. 516 cod. proc. pen., alla modifica dellimputazione, contestando allimputato lesioni giudicate guaribili in quindici giorni. La difesa dellimputato aveva però eccepito linammissibilità della modifica dellimputazione, in quanto la certificazione medica posta a base della stessa, oltre a essere stata rilasciata dal medico curante e non dal personale sanitario di una struttura pubblica, era già allegata allatto di querela ed era quindi ben nota al pubblico ministero, laddove lart. 516 cod. proc. pen. fa riferimento a fatti nuovi emersi nel corso dellistruzione dibattimentale. Il giudice a quo si era riservato di decidere sulla questione e, a quanto risulta dallordinanza di rimessione, in una successiva udienza «scioglieva la riserva, ritenendo ammissibile la contestazione, con ordinanza cui ( ) si riporta[va] integralmente».
La difesa dellimputato, richiamate le sentenze n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995 di questa Corte, chiedeva di essere rimessa in termini allo scopo di effettuare lofferta risarcitoria finalizzata allestinzione del reato a norma dellart. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000. Il giudice, presone atto e considerato che lart. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000 esclude che ai fini dellestinzione del reato la condotta riparatoria possa avvenire dopo ludienza di comparizione, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sopra indicata.
Il rimettente osserva che limputato ha chiesto di essere rimesso in termini per effettuare lofferta risarcitoria e che, qualora venga dichiarata lillegittimità delle norme censurate, consentendo così «lammissione al rito alternativo in caso di riparazione del danno a mezzo risarcimento, anche oltre ludienza di comparizione»...
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