Sentenza nº 209 da Constitutional Court (Italy), 13 Luglio 2011

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione13 Luglio 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 209

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 5, commi 3, lettera c), e 4, lettera c), 26, comma 3, 43, commi 2, lettera c), e 6, secondo periodo, della legge della Regione Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, recante «Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 19 aprile 2010, depositato in cancelleria il 29 aprile 2010 ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 2010.

Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell’udienza pubblica del 21 giugno 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Lucia Bora per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso spedito per la notifica il 19 aprile 2010 e depositato il successivo 29 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento all’articolo 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, gli artt. 5, commi 3, lettera c), e 4, lettera c), 26, comma 3, 43, commi 2, lettera c), e 6, secondo periodo, della legge della Regione Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, recante «Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza».

    Il ricorrente ritiene che le norme regionali impugnate violino i parametri costituzionali indicati, in quanto sarebbero in contrasto con la direttiva 19 giugno 2001, n. 2001/41/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventunesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, per quanto riguarda le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) e con la direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), come modificata ed integrata dalla direttiva 3 marzo 1997, n. 97/11/CE (Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) e dalla direttiva 26 maggio 2003, n. 2003/35/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia).

    Le norme impugnate sarebbero, inoltre, in contrasto con la normativa nazionale di recepimento di tali direttive dettata dallo Stato, nell’esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

    1.1. – L’impugnato art. 5, comma 3, lettera c), della legge reg. n. 10 del 2010 prevede che l’effettuazione della VAS sia subordinata alla preventiva valutazione, svolta dall’autorità competente secondo le disposizioni di cui all’articolo 22, della significatività degli effetti ambientali «per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. n. 152 del 2006; rientrano in questa fattispecie solo i piani e programmi, e le relative modifiche, elaborati per settori diversi da quelli elencati al comma 2, lettera a)».

    Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, questa disposizione, nella parte in cui limita la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai soli piani e programmi (e relative modifiche) che presiedono alla approvazione di progetti sottoposti a VIA (o a verifica di assoggettabilità a VIA) ai sensi degli allegati II, III e IV del d.lgs. n. 152 del 2006, violerebbe l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., in quanto restringerebbe «l’ambito di applicazione del combinato disposto dei commi 1 e 3-bis» dell’art. 6 «del citato d.lgs. che fanno riferimento indistinto a tutti i piani ed i programmi che presiedono all’approvazione di progetti di qualsiasi genere (e non solo di quelli sottoposti o assoggettabili a VIA e, ancor meno, a quelli previsti dagli allegati II, III e IV del d.lgs. n. 152 del 2006)».

    Per il ricorrente, in particolare, «ricondurre la parola “progetti” ai soli progetti di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. n. 152 del 2006, come ha indicato il legislatore regionale, rappresenta una restrizione illegittima dell’ambito di applicazione della normativa statale in materia di VAS». Ne sarebbero conferma, sul piano letterale, la circostanza che, ove il legislatore statale avesse voluto davvero una siffatta restrizione, lo avrebbe fatto «in via espressa, come accaduto nel caso di cui al comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006».

    Il ricorrente richiama, poi, la Relazione della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni del 14 settembre 2009, dalla quale risulterebbe confermata la sottoposizione alla procedura di assoggettabilità a VAS anche di piani e programmi che definiscono il quadro per successive autorizzazioni relativamente a progetti non sottoposti a VIA.

    1.2. – L’impugnato art. 5, comma 4, lettera c), della legge reg. n. 10 del 2010 prevede che, «in applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni», non siano sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità, tra gli altri, «i piani regolatori dei porti di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), per i quali è necessaria la VIA o la verifica di assoggettabilità a VIA per effetto delle norme vigenti, a condizione che non prevedano varianti o modifiche ai piani e programmi sovraordinati; in caso contrario la VAS o la verifica di assoggettabilità si applica a tali varianti o modifiche».

    Per il Presidente del Consiglio dei ministri questa disposizione violerebbe l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., poiché, in base al combinato disposto dell’art. 5, comma 4, della legge n. 84 del 1994 e dell’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, i piani regolatori portuali sarebbero sottoposti ad entrambe le procedure di VAS e di VIA.

    Secondo la difesa erariale, a seguito del recepimento nell’ordinamento nazionale della disciplina comunitaria in tema di VAS da parte del d.lgs. n. 152 del 2006, i piani regolatori portuali sarebbero interessati da entrambi i procedimenti, «rientrando tra i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e, nel caso abbiano contenuti tali da potere essere considerati come progetti ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, anche nell’ambito di applicazione della disciplina in materia di VIA». In particolare, la sottoposizione a VAS di tali piani sarebbe desumibile dai commi 1 e 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006.

    1.3. – L’art. 26, comma 3, della legge reg. n. 10 del 2010 prevede che «il proponente, ove necessario alla luce del parere motivato, predispone in collaborazione con l’autorità competente, una proposta di revisione del piano o programma da sottoporre all’approvazione dell’autorità procedente. A tal fine il proponente informa l’autorità competente sugli esiti delle indicazioni contenute nel parere motivato, ovvero se il piano o programma sia stato soggetto a revisione o se siano state indicate le motivazioni della non revisione».

    Per il Presidente del Consiglio dei ministri questa disposizione, nella parte in cui consente al proponente di informare l’autorità competente circa le motivazioni della non revisione del piano o programma in conformità al parere motivato, violerebbe l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., in quanto dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, «sebbene non esplicitamente affermato», sembrerebbe desumibile che il parere motivato dell’autorità competente sia non solo obbligatorio ma anche vincolante per l’autorità procedente e, conseguentemente, che esso obblighi alla revisione del piano o del programma.

    1.4. – L’art. 43, comma 2, lettera c), della legge regionale impugnata prevede che siano sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 48, «i progetti concernenti modifiche a opere o impianti che siano ricompresi nelle tipologie di cui agli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3, realizzati, in fase di realizzazione, o autorizzati, qualora dette modifiche possano avere effetti negativi significativi sull’ambiente. Nei casi in cui il proponente, non ravvisando la possibilità di tali effetti, non richieda l’attivazione della procedura di verifica, è necessario che una dichiarazione in merito, adeguatamente motivata, a firma di tecnico con idonea qualifica, sia allegata alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione dell’opera. Sia il proponente, sia l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dell’opera, possono in ogni caso richiedere all’autorità competente di esprimersi preventivamente circa la sussistenza delle condizioni di cui sopra».

    La difesa erariale richiama la sentenza n. 120 del 2010 della Corte...

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