Sentenza nº 4269 da Council of State (Italy), 01 Agosto 2007

Data di Resoluzione01 Agosto 2007
EmittenteCouncil of State (Italy)

REPUBBLICA ITALIANA N. 4269/07 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 878 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ANNO 2006

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 878/2006, proposto dall'Arch. Marco Albini in proprio e quale Capogruppo della costituenda ATI composta da:

Dr. Arch. Michel Desvigne, Dr. Arch. Richard Marthin Mather, Arch. Mark Aubry, Arch. Paolo Brescia, Dott. Arch. Tommaso Principi, Dr. Ing. Sandro Favero, Dr. Arch. Piero Maria Castiglioni, Dr. Arch. Bob Noorda, Dr. Ing. Francesco Rusconi Clarici, quale legale rappresentante di Tekne Spa, Prof. Dr. Carlo Bertelli; Lucchini Restauri Sas, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Paolo Sansone e Rinaldo Galimberti, con domicilio eletto in Roma, Via Mantegazza n. 24 presso il sig. Luigi Gardin;

contro

- la REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente in carica della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Federico Tedeschini, Piera Pujatti e Pio Dario Vivone, con domicilio eletto in Roma, Largo Messico,7 presso lo studio dell'Avv. Federico Tedeschini,

- il Comune di Monza, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ada Lucia De Cesaris, Maria Stefania Masini e Stefano Nespor, con domicilio eletto in Roma, Via della Vite, 7 presso lo studio dell'Avv. Maria Stefania Masini;

e nei confronti di

Giovanni Carbonara in proprio e quale capogruppo del costituendo RTI con arch. Sergio Santin, arch. Fernando Cristobal Cordero, arch. Enrico Magistretti, prof. Arch. Sandro Benedetti, prof. ing. Antonino Gallo Curcio, arch. Pierluigi Cerri, arch. Alessandro Colombo, prof. arch. Pier Fausto Bagatti Valsecchi, ing. Walter Ronzoni, arch. Giulio Carnelli, prof. ing. Roberto Mingucci, ing. Francesco Mazzola, dott. Giovanni Sala, Palazzo Ducale S.p.A., Sa.Sa. S.r.l., Dnart, arch. Emiliano Sciacca, arch. Andreas Otto Kipar, nonché degli arch. Sergio Santin, arch. Fernando Cristobal Cordero, arch. Enrico Magistretti, prof. arch. Sandro Benedetti, prof. ing. Antonino Gall Curcio, arch. Alessandro Colombo, prof. arch., Pier Fausto Bagatti Valsecchi, arch. Giulio Carnelli, ing. Francesco Mazzola, dott. Giovanni Sala, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Andreina Degli Esposti, Mauro Pisapia e Riccardo Villata, con domicilio eletto in Roma, via L. Bissolati n. 76 presso lo studio associato Villata, Degli Esposti e associati;

per la riforma

della sentenza del TAR LOMBARDIA - MILANO: Sezione III n. 3683/2005, resa tra le parti, concernente concorso internazionale di progettazione e recupero villa reale;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, del Comune di Monza e di Carbonara Giovanni in proprio e quale Capogruppo ATI;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l'art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;

Alla pubblica udienza del 20 Marzo 2007, relatore il Consigliere Aniello Cerreto ed uditi, altresì, gli avvocati G. Pafundi, per delega degli Avv.ti P. Sansone e R. Galimberti, A. Clarizia, per delega dell'avv. F. Tedeschini, l'Avv. M.S. Masini e l'Avv. S. Crisci, per delega dell'Avv. R. Villata;

Visto il dispositivo di decisione n. 126/2007;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

  1. Con sentenza TAR LOMBARDIA-MILANO, Sezione III, n.3683/2005, è stato respinto il ricorso proposto dall'architetto Marco Bellini in proprio ed in qualità di capogruppo dell'Ati costituenda (e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla parte controinteressata), avverso i seguenti atti:

    -decreto n.22028 del 2 dicembre 2004 della Direzione Generale Risorse e Bilancio della Regione Lombardia, avente ad oggetto "presa d'atto degli esiti del concorso internazionale di Progettazione per la realizzazione dell'intervento di recupero e valorizzazione della Villa Reale di Monza" e dei verbali della Giuria in data 23 novembre 2004 e 30 novembre 2004, nei quali si dichiara vincitore del concorso il Raggruppamento Temporaneo composto da prof. arch. Giovanni Carbonara capogruppo;

    - provvedimento adottato dalla Commissione di gara di cui ai verbali in data 23 e 30 novembre 2004, nel secondo dei quali si dichiara vincitore del concorso il Raggruppamento Temporaneo composto da prof. arch. Giovanni Carbonara capogruppo;

    - tutti gli atti agli stessi preordinati e connessi, nonché per la declaratoria di nullità dell'eventuale contratto conseguentemente stipulato.

  2. Avverso detta sentenza sono stati proposti appello principale da parte del ricorrente in primo grado ed appello incidentale da parte del controinteressato originario.

  3. L'appellante principale ha dedotto quanto segue:

    -erroneità della sentenza appellata con riferimento al 1° motivo di ricorso concernente violazione dell'art.1.2 del bando integrale di concorso e dell'art.60, primo comma, lett. i) del D.P.R. n.554/99, eccesso di potere per violazione del principio di par condicio.

    Il TAR ha ritenuto che la proposta Carbonara non ha superato il limite di spesa (euro 106.000.000,00) che il bando avrebbe stabilito per i soli interventi espressamente considerati nella scheda 8.3. del DPP (documento preliminare di progettazione), con la possibilità di progettare interventi esulanti dal predetto limite di spesa purchè diversi da quelli indicati in detta scheda, mentre il bando fornisce un'indicazione letterale di segno opposto, come desumibile dall'art. 1.2 in cui si prevede in modo univoco che il costo massimo di realizzazione globale degli interventi da progettare è di euro 106.000.000,00, come risultante dalla stima indicata al capitolo 8 del DPP. Per cui il tetto di euro 106 milioni costituisce il limite massimo e globale, con riferimento a tutti gli intereventi. Né il DPP invita i concorrenti a progettare in via aggiuntiva a quanto richiesto dal bando di concorso, ma si limita ad invitare a tener conto del contesto in cui ricade il progetto;

    -il progetto presentato dall'ATI Carbonara contempla interventi (realizzazione centro benessere e di una SPA nonché un secondo auditorium) che concorrono nella motivazione della Giuria a giustificare la preferenza accordata, mentre essi esorbitano dal limite finanziario fissato;

    -erroneità della sentenza con...

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