Sentenza nº 688 da Calabria, Reggio Calabria, 18 Luglio 2007

Data di Resoluzione18 Luglio 2007
EmittenteCalabria - Reggio Calabria

REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 688/07

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, composto dai magistrati:

Giuseppe Caruso - Presidente f.f., relatore / estensore

Daniele Burzichelli - Consigliere

Caterina Criscenti - Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1054/2005, proposto dai sigg.ri Assunta Mafrici, Giuseppe Cosenza e Anna Maria Cosenza, quali eredi aventi causa dal sig. Saverio Cosenza, rappresentati e difesi dall'avv. Katia Germanò ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria presso il dott. Antonio Masseo, via Villini svizzeri n. 29 (diramazione Gulli);

C O N T R O

il Comune di Delianuova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Iamundo ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso lo studio dell'avv. Antonino Falcone, via G. De Nava n. 143;

P E R L' A N N U L L A M E N T O

della deliberazione della Giunta municipale di Delianuova n. 82 del 31 agosto 2005, avente ad oggetto: "Esproprio suolo per realizzazione strada S. Elia - Conferma atti progettuali"; e

P E R L A C O N D A N N A

del Comune di Delianuova al pagamento di ¤ 30.000,00, oltre interessi legali fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno patito dai ricorrenti per l'occupazione divenuta sine titulo e per la perdita del fondo di loro proprietà e dell'immobile soprastante - in catasto fg. 7, part. 4, sub. 2, cat. a/5, classe 2, ubicato in via S. Elia, n. 126, vani 3,5, P.T, P. I°, rendita ¤ 48,81, partita 1000374 - sul quale sono stati realizzati dall'amministrazione lavori di riqualificazione della strada e della piazzetta S. Elia;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Vista la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata dal geom. Candeloro Loris Latella, giusta verbale di deposito e giuramento del 6 dicembre 2006, in esecuzione dell'ordinanza istruttoria di questo Tribunale n. 1396 del 28 agosto 2006;

Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Giuseppe Caruso;

Uditi, nella pubblica udienza del 4 aprile 2007, l'avv. K. Germanò per i ricorrenti e l'avv. L. Iamundo, per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con atto notificato il 2 novembre 2005 e depositato il 10 novembre 2005, i signori Assunta Mafrici, Giuseppe Cosenza e Anna Maria Cosenza, quali eredi aventi causa dal sig. Saverio Cosenza, impugnano la deliberazione della Giunta municipale di Delianuova n. 82 del 31 agosto 2005, avente ad oggetto: "Esproprio suolo per realizzazione strada S. Elia - Conferma atti progettuali". Chiedono, altresì, in subordine, la condanna del Comune al pagamento di ¤ 30.000,00, oltre interessi legali fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno che avrebbero patito per l'occupazione divenuta sine titulo e per la perdita del fondo di loro proprietà e dell'immobile soprastante - in catasto fg. 7, part. 4, sub. 2, cat. a/5, classe 2, ubicato in via S. Elia, n. 126, vani 3,5, P.T, P. I°, rendita ¤ 48,81, partita 1000374 - sul quale sono stati realizzati dall'amministrazione lavori di riqualificazione della strada e della piazzetta S. Elia.

I ricorrenti fanno presente, in fatto, di aver sottoscritto, in data 4 aprile 2005, con il Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Delianuova, un verbale di cessione volontaria del predetto immobile di civile abitazione, della consistenza di mq. 53, a due piani fuori terra, per il prezzo di ¤ 15.000,00. Tale cessione volontaria, tuttavia, è stata disconosciuta dalla Giunta comunale con l'impugnata deliberazione n. 82 del 31 agosto 2005.

Deducono i seguenti motivi:

I) Violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990. La deliberazione di disconoscimento dell'accordo di cessione volontaria dell'immobile in questione non è stata preceduta dall'avviso di avvio del procedimento agli interessati.

II) Eccesso di potere. Non sarebbe esplicitato l'interesse pubblico alla base del provvedimento di riesame. La cessione volontaria consentirebbe all'amministrazione di ovviare alla mancata sottoposizione dell'area in questione al vincolo preordinato all'esproprio. Il valore di mercato del fabbricato espropriato ammonterebbe a 30.000,00 euro.

III) Eccesso di potere...

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