Sentenza nº 304 da Constitutional Court (Italy), 20 Luglio 2007

RelatorePaolo Maddalena
Data di Resoluzione20 Luglio 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 304

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††† Presidente†

- Giovanni Maria††††††††††††††††††††††††††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††† "

- Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††† "

- Alfio†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††† "

- Alfonso††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Luigi†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††† "

- Gaetano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††††††††† "

- Sabino††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††† "

- Maria Rita††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Giuseppe††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo Maria †††††††††††††††††††††††††††††††††††††† NAPOLITANO†††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 30 giugno 2004 (Doc. IV-quater, n. 22) relativa alla insindacabilit‡, ai sensi dellíart. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Roberto Castelli nei confronti del deputato Oliviero Diliberto, promosso con ricorso del Giudice dellíudienza preliminare del Tribunale di Roma, notificato il 21 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 28 febbraio 2006 ed iscritto al n. 24 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito.

Visto líatto di costituzione del Senato della Repubblica;

udito nellíudienza pubblica del 3 luglio 2007 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

udito líavvocato NicolÚ Zanon per il Senato della Repubblica.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso depositato lí8 giugno 2005, il Giudice dellíudienza preliminare del Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, chiedendo a questa Corte di dichiarare che non spetta al Senato affermare che i fatti per cui Ë in corso procedimento penale a carico del senatore Roberto Castelli, pendente dinanzi ad esso GUP, concernono opinioni espresse nellíesercizio delle sue funzioni, ai sensi dellíart. 68, primo comma, della Costituzione, e, conseguentemente, di annullare la delibera adottata il 30 giugno 2004 (Doc. IV-quater, n. 22) ´per il procedimento civile avente medesimo oggetto e che, come risulta dagli atti, il Senato ha ritenuto applicabile anche alla fattispecie presenteª.

    Il ricorrente premette che, con querela del 27 aprile 2004, il deputato Oliviero Diliberto lamentava che, nel corso della trasmissione televisiva ´Telecamereª, registrata in data 18 marzo 2004 e andata in onda il successivo giorno 21, il senatore Roberto Castelli aveva profferito dichiarazioni diffamatorie nei suoi confronti.

    In particolare, secondo la querela, alla domanda rivolta dal deputato Diliberto al senatore Castelli su quali fossero le ragioni della presenza di questíultimo ad una manifestazione di giovani padani svoltasi davanti al ìParlamentoî (manifestazione nel corso della quale erano state pronunciate le parole ´chi non salta italiano ˪), il senatore Castelli aveva risposto: ´Piuttosto che mandare in giro a sprangare come fai tu preferisco saltareª.

    Inoltre, nel corso della stessa trasmissione televisiva, il senatore Castelli aveva sostanzialmente addebitato al querelante ´di essere il mandante di azioni delittuoseª, affermando testualmente: ´Fascisti, borghesi, ancora pochi mesi, te lo ricordi? Poi hanno sparato ed i tuoi amici sono in Franciaª; e, sempre nel medesimo contesto, il senatore Castelli aveva dichiarato: ´Credo sia molto pi˘ grave andare a ricevere con gli onori le terroriste che voi avete fatto liberare con líingannoª, con ciÚ accusando il deputato Diliberto ´di aver operato illegalmente per favorire il rientro in Italia di terroristi, allorchÈ aveva svolto líincarico di Ministro della giustizia nel primo governo DíAlemaª.

    Il GUP ricorrente rammenta altresÏ che, con ordinanza del 13 dicembre 2004, il ìTribunale dei ministriî, investito dei predetti fatti su iniziativa del pubblico ministero in considerazione della carica ricoperta dal senatore Castelli nel Governo, aveva dichiarato la propria incompetenza e disposto la restituzione degli atti, ritenendo che si trattasse di reati comuni.

    Successivamente ñ si espone ancora nel ricorso ñ la Giunta delle elezioni e delle immunit‡ parlamentari, in data 18 maggio 2005, aveva ritenuto che per i fatti contestati al senatore Castelli in sede penale, oggetto del procedimento pendente dinanzi ad esso giudice ricorrente, dovesse intendersi applicabile la deliberazione di insindacabilit‡ gi‡ adottata dal Senato il 30 giugno 2004 (su conforme proposta della Giunta in data 15 giugno 2004), trattandosi di delibera riferita alle medesime dichiarazioni per le quali era stato gi‡ instaurato un giudizio civile.

    Nella proposta della Giunta del 15 giugno 2004 ñ riferisce sempre il GUP del Tribunale di Roma ñ si poneva in risalto, tra líaltro, ´che la contrapposizione della propria figura e della propria condotta politico amministrativa di Ministro della giustizia con quella dei suoi predecessori della scorsa legislatura Ë la cifra della pubblica presentazione che il senatore Castelli fa del suo operato quale Ministro della giustizia, sin dall'assunzione della caricaª, essendo egli figura di spicco del gruppo politico parlamentare della Lega Nord che ´ripetutamente appuntÚ la sua attenzione sulle vicende connesse alla gestione del ìcaso Baraldiniî da parte del secondo governo della scorsa legislatura, in cui il deputato Diliberto rivestiva la carica di Guardasigilliª. In particolare, si osservava ancora nella proposta della Giunta, Ë ´da almeno sei mesiª che tra la Lega Nord ed il partito ´di cui il deputato Diliberto Ë segretario nazionale si va sviluppando una contrapposizione politica piuttosto accesa, della quale, per lo stesso tenore delle polemiche e per la sede pre-elettorale in cui si svolgono, Ë bene che sia arbitra la pubblica opinione assai pi˘ che la sede giurisdizionaleª.

    Espone il ricorrente che nella stessa proposta si assumeva esservi una ´sperequazioneª, sotto il profilo della garanzia prevista dallíart. 68, primo comma, Cost., tra la posizione rivestita da un ministro, ´che nel nostro ordinamento costituzionale puÚ anche essere parlamentare ma che non puÚ ovviamente spiegare la sua attivit‡ negli atti tipici che questa funzione contemplaª, e quella del ´mero parlamentareª, giacchÈ ´la giurisprudenza costituzionale riconnette il nesso funzionale alla preesistenza di atti parlamentari tipici in corrispondenza contenutistica sostanziale con líespressione delle opinioniª. A tal fine, si sosteneva nella proposta della Giunta, la posizione del ministro presentava ´analogiaª con quella del parlamentare ´che, a Camere sciolte, eserciti attivit‡ di cronaca o di critica...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT